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Nuovo finanziamento in pendenza di procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

  • Mattia Pedrini

    Bologna
    21/02/2023 22:06

    Nuovo finanziamento in pendenza di procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

    Gentilissimi,
    nelle more del lasso temporale intercorrente tra il Decreto ex art 70, co. 1 C.C.I.I. e l'(eventuale, comunque probabile) omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il Gestore O.C.C. viene informato dal datore di lavoro del debitore di aver ricevuto richiesta da parte di un nuovo finanziatore - non già ricompreso nell'elenco dei creditori anteriori - in ordine all'avvio della pratica di concessione di un prestito contro cessione del quinto della retribuzione mensile.
    La proposta di ristrutturazione debitoria al vaglio del Tribunale prevede la messa a disposizione in favore dei creditori concorsuali, per un orizzonte temporale definito, dell'eccedenza reddituale del consumatore (ovvero della retribuzione dallo stesso percepita, al lordo dei pignoramenti precedentemente esistenti, sospesi con il Decreto ex art. 70, co. 1) rispetto alle spese necessarie al mantenimento del proprio nucleo familiare.
    Ritenete sia possibile, in una tale situazione, permettere che il consumatore contragga un nuovo finanziamento concedendo a garanzia dello stesso un asset (credito retributivo futuro) viceversa destinato, in forza di un piano che sarà verosimilmente omologato a stretto giro, al pagamento dei creditori anteriori? Personalmente non la ritengo una circostanza possibile sia perché destinata a depauperare le (uniche) garanzie patrimoniali poste a fondamento della sostenibilità della proposta di ristrutturazione debitoria del consumatore, sia perché - quantomeno teoricamente - mi pare ingiusto attribuire una soddisfazione integrale a un credito di natura chirografaria (come quello di specie, che verrebbe comunque soddisfatto contro cessione del quinto dell'emolumento) considerando che crediti della medesima natura, solo perché originati da rapporti di poco anteriori, sono destinati alla falcidia prevista a piano.
    Tuttalpiù riterrei possibile che il nuovo finanziamento venisse concesso contro cessione di quote del TFR del consumatore, posto che trattasi di indennità non acclusa nella proposta di ristrutturazione debitoria.

    Ringrazio fin d'ora per la Vostra consueta attenzione e per la preziosa possibilità di confronto.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/02/2023 20:06

      RE: Nuovo finanziamento in pendenza di procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

      Condividiamo le sue considerazioni in quanto il nuovo finanziamento- effettuato non per la realizzazione del piano del consumatore, bensì per far fronte ad altre spese- dimostra che il debitore era in grado di offrire di più ai creditori quando ha presentato il piano. Pur non integrando una ipotesi di frode (probabilmente il soggetto in questione ha esigenze di vita ulteriori cui non riesce a far fronte), è opportuno proporre la eliminazione di tale nuovo finanziamento, a meno che il rimborso dello stesso non inizi dopo la scadenza del periodo temporale considerato nella ristrutturazione iniziale.
      Zucchetti SG srl