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Piano ristrutturazione debiti del consumatore-precisazioni crediti tardive

  • Noemi Taglieri

    PESCINA (AQ)
    30/04/2025 10:11

    Piano ristrutturazione debiti del consumatore-precisazioni crediti tardive

    Buongiorno,
    il Giudice ha giudicato ammissibile un piano di ristrutturazione del debito presentato da una persona fisica disponendone la comunicazione ai debitori e stabilendo un termine per la presentazione di eventuali osservazioni
    Un creditore a suo tempo non ha risposto alla richiesta di precisazione del credito pertanto non è stato inserito nel piano, adesso comunica tardivamente il suo credito, non trovando chiarimenti nel CCII chiedo a voi qual'è la procedura corretta che devo seguire?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      30/04/2025 15:54

      RE: Piano ristrutturazione debiti del consumatore-precisazioni crediti tardive

      Muovendo dalla premessa per cui, come ci sembra di intuire, è già stata pronunciata la sentenza di omologa, osserviamo che a nostro avviso la risposta alla domanda risiede nella lettura dell'art. 70 c.c.i.i.
      La norma prevede che, presentato il piano il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.
      Il comma terzo aggiunge che, ricevuta la comunicazione, nei venti giorni successivi ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'OCC.

      Quindi, prosegue il comma 6, nei 10 giorni successivi "l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie".
      Queste osservazioni sono valutate dal giudice a norma del comma 7, il quale prevede che questi, "risolta ogni contestazione, omologa il piano".
      Infine, il comma 8 prevede, al secondo capoverso, che "La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51".
      Se dunque il procedimento si è concluso con la sentenza di omologa, l'unica via disponibile è quella della impugnazione ex art. 51 c.c.i.i.