Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione controllata e fermo amministrativo

  • Elena Peruzzini

    Genova
    24/03/2025 19:26

    Liquidazione controllata e fermo amministrativo

    Buonasera,
    il debitore presenta domanda di liquidazione controllata mettendo a disposizione della procedura parte dello stipendio e l'unico bene, auto sottoposta a fermo amministrativo. L'auto è ferma; non è stata fatta rateizzazione debito per mancanza di fondi sufficienti per il pagamento della prima rata.
    La vendita del bene con fermo sarebbe possibile ma prima occorrerebbe azzerare il debito con Ader. Corretto?
    Come procedere in questo caso?
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      25/03/2025 16:48

      RE: Liquidazione controllata e fermo amministrativo

      Può ritenersi ancora attuale la risposta di seguito riportata
      Vicenza
      29/11/2022 19:11
      RE: Cancellazione pignoramento/fermo amministrativo
      L'esistenza di un fermo amministrativo su un bene mobile registrano non ne impedisce la vendita, ma il fermo amministrativo mantiene i suoi effetti anche dopo che il veicolo è stato ceduto, con tutti i limiti di circolazione, demolizione e radiazione; se si si vuole liberare il mezzo dal vincolo bisogna disporne la cancellazione, che segue il pagamento della violazione che aveva generato il fermo.
      Questo nelle vendite tra privati, ove una volta saldato il debito per il quale è stato iscritto il fermo, il soggetto (venditore o acquirente, a seconda dei patti conclusi) dovrà presentare, tra gli altri documenti, alla Direzione Provinciale ACI (che gestisce il PRA) il provvedimento di revoca in originale, che viene rilasciato dal concessionario della riscossione, contenente i dati del mezzo, del debitore e l'importo del credito di cui si chiede la cancellazione e, a seguito dell'esito positivo della richiesta, viene cancellato il fermo amministrativo e viene rilasciato il nuovo Certificato di Proprietà Digitale.;
      Discorso diverso è nelle vendite coattive, perché qui, il pagamento del debito che ha prodotto il fermo segue l'ordine della graduazione se esistono più creditori concorrenti (nel fallimento come nell'esecuzione individuale); inoltre il giudice dell'esecuzione, come il giudice del fallimento, poiché la vendita coattiva ha effetto purgativo, deve provvedere a disporre la cancellazione di tutti i gravami pregiudizievoli per chi acquista e, quindi le trascrizioni della sentenza di fallimento, le iscrizioni ipotecarie, i privilegi speciali, i pignoramenti e i sequestri conservativi; e il fermo amministrativo è un provvedimento di autotutela cautelare intrinsecamente provvisoria, attuato in garanzia dell'integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica, per cui riteniamo che di esso ne possa essere disposta la cancellazione; tant'è che, proprio perché misura amministrativa cautelare (secondo alcuni esecutiva), è comune opinione che essa sia inefficace o perda effetto per il disposto dell'art. 51 l.f., che colpisce anche le misure cautelari, preparatorie all'espropriazione di iniziativa individuale (Cass.13/01/2011, n. 711; Cass. 3/09/1996, n. 8053; App. Napoli, 21/10/1992; T.A.R. Lazio Roma, 11/10/2004, n. 10683).
    • Alessandra Rachela

      VICENZA
      25/03/2025 18:53

      RE: Liquidazione controllata e fermo amministrativo

      Io ho ottenuto dal GD di una LC il provvedimento di sospensione del fermo per tutta la durata della procedura, così che il soggetto possa utilizzare l'auto; al termine della procedura di LC, quando (come si spera) vi sarà l'esdebitazione per i debiti non soddisfatti, diverrà inesigibile anche il credito dell'AdE che ha disposto il fermo che, dunque, quale misura cautelare dovrebbe essere cancellato
      • Elena Peruzzini

        Genova
        25/03/2025 19:18

        RE: RE: Liquidazione controllata e fermo amministrativo

        in effetti è quello che vorrei ottenere per la debitrice, che vive sola con una minore di 8 anni e l'auto è l'unico mezzo, ora non utilizzato. Inoltre l'auto ha un valore di circa 3mila euro a fronte di un fermo per un debito di 27mila, la vendita -anche a volerla attuare- diventa antieconomica considerando le spese da sostenere ed un ricavo che sarà, nel caso, di poco o addirittura di mancata vendita.
        Sarebbe interessante Alessandra leggere il provvedimento di sospensione.
        Puoi darmi qualche indicazione per reperirlo?
        • Alessandra Rachela

          VICENZA
          26/03/2025 09:11

          RE: RE: RE: Liquidazione controllata e fermo amministrativo

          Gentile Collega, il Giudice ha semplicemente autorizzato la sospensione che avevo richiesto dando atto che alla LC si applica l'art. 150 e che l'auto è l'unico mezzo del debitore per potersi recare al lavoro. Una volta ottenuta l'autorizzazione dal GD, devi inviarla ad un indirizzo pec specifico dell'agenzia riscossioni (non più al PRA) che è diverso per ogni regione. Se vuoi, contattami in privato
    • Marcello Cosentino

      Portogruaro (VE)
      24/04/2025 19:10

      RE: Liquidazione controllata e fermo amministrativo

      Desidero condividere con il forum una possibile soluzione al problema del fermo amministrativo su un automezzo intestato al debitore in una liquidazione controllata.
      il fermo amministrativo è una misura cautelare disposta da un ente creditore (tipicamente Agenzia delle Entrate Riscossione) per il mancato pagamento di cartelle esattoriali che impedisce la circolazione del veicolo, ma non ne impedisce la vendita.
      Considerato che l'apertura della liquidazione ex art. 268 CCII comporta sia il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura (art. 268, comma 3) che la sospensione delle misure cautelari eventualmente già adottate, se incompatibili con la liquidazione, sembrerebbe percorribile la soluzione adottata dal Tribunale di Vicenza citato dalla Collega Rachela che ha ottenuto dal GD la sospensione del fermo.
      Tuttavia, il fermo amministrativo non è un'esecuzione forzata, ma una misura cautelare amministrativa, e non è automaticamente revocato o inefficace per effetto della liquidazione ed il GD, a mio sommesso avviso, non può sospendere gli effetti del fermo.
      Pertanto, il fermo amministrativo permane fino alla sua revoca da parte dell'ente impositore, solitamente a seguito del pagamento del debito o, in taluni casi, su istanza motivata del liquidatore se sussistono ragioni legate alla conservazione del valore del bene.
      Quindi, anche nel contesto della liquidazione controllata, non è lecito circolare con il veicolo fino a quando il fermo non sia formalmente rimosso.
      Ciò detto, il Liquidatore ha alcune opzioni:
      1) Richiedere la revoca del fermo all'ente impositore (es. Agenzia delle Entrate Riscossione), motivandola con la necessità di vendere il veicolo in condizioni di maggiore appetibilità (cioè libero da vincoli).
      2) Vendere comunque il veicolo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, informando l'acquirente del fermo. Il fermo "segue" il veicolo, e non il proprietario, quindi chi lo acquista non potrà circolare finché il fermo non sarà rimosso.
      3) Valutare la possibilità di far istanza al giudice della crisi per ottenere una pronuncia che consenta la circolazione (caso raro e da argomentare bene) ad esempio se la circolazione serve per preservare il valore del bene, ma comunque resterebbe il limite normativo generale del Codice della Strada).

      Cordiali saluti
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        26/04/2025 12:59

        RE: RE: Liquidazione controllata e fermo amministrativo

        Ribadiamo l'affermazione, espressa in precedenza, secondo la quale il problema del fermo non si pone atteso che esso andrà cancellato in occasione della vendita.
        A norma dell'art. 86 del D.P.R. 29-09-1973, n. 602 il concessionario della riscossione, decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, eseguendolo mediante iscrizione del provvedimento di fermo nei pubblici registri. La natura giuridica del fermo amministrativo è stata a lungo dibattuta, ed è stata definitivamente chiarita dalle sezioni unite della Corte di cassazione, le quali hanno affermato che l'istituto del fermo amministrativo è estraneo all'esecuzione forzata, trattandosi di un rimedio finalizzato al recupero del credito erariale alternativo al procedimento esecutivo. Segnatamente, le sezioni unite hanno ritenuto che esso costituisce un atto discrezionale del concessionario, neppure convertibile in pignoramento, privo di un termine di durata. Costituisce allora una "misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione" (C.ass., Sez. U, 22 luglio 2015, n. 15354, seguita poi da Cass., Sez. II, 18 novembre 2016, n. 23564; Cass., Sez. U, 17 gennaio 2017, n. 959; Cass., Sez. III, 21 settembre 2017, n. 22018; Cass., Sez. L., 17 luglio 2020, n. 15349; Cass., Sez. U, 27 marzo 2023, n. 8671).
        La sua natura giustifica allora che con il decreto di trasferimento il giudice ne disponga la cancellazione.