Forum SOVRAINDEBITAMENTO

liquidazione controllata impresa minore

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    03/03/2023 10:59

    liquidazione controllata impresa minore

    Nel caso di persona fisica che voglia accedere alla procedura di liquidazione controllata nel 2023, la quale fosse titolare di impresa individuale cessata nel 2018, occorre verificare per tale impresa il rispetto dei requisiti di imprenditore minore, ex art. 2 lett. d, d. lgs. 14/2019? Vanno presi gli ultimi 3 anni antecedenti la chiusura della ditta individuale? Oppure, visto che la norma chiede di verificare i tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, quali esercizi posso verificare, premesso che la ditta individuale è stata cessata? Mi riferisco in particolare ai ricavi, che nel 2018 superavano i 200mila euro, ma in caso di eventuale analisi del triennio 2020-2021-2022 i ricavi sono 0 essendo l'impresa cessata.
    Se dovessi considerare il triennio antecedente la chiusura dell'impresa individuale, nel caso l'impresa avesse superato i limiti per essere considerata impresa minore, può comunque accedere alla liquidazione controllata visto che l'impresa è cessata? In caso negativo, esiste una procedura alternativa?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/03/2023 19:57

      RE: liquidazione controllata impresa minore

      Il primo comma dell'art. 33 ccii dispone che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore e sempre che l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Questa norma, dettata per la liquidazione giudiziale è, a nostro avviso, estensibile anche alla liquidazione controllata sia perché l'art. 65, co. 2, rende applicabile alle procedure da sovraindebitamento le disposizioni di cui al Titolo III, che comprende l'art. 33, sia per l'affinità tra la liquidazione giudiziale e quella controllata.
      Naturalmente il superamento del limite di un anno dalla cessazione dell'attività preclude l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto a questa possono accedere soltanto gli imprenditori sopra soglia, nel mentre alla liquidazione controllata possono accedere anche i debitori non imprenditori, qualora abbiano le caratteristiche di cui alla lett. c) dell'art. 2 ccii, ossia sia consumatore, professionista, imprenditore agricolo, ecc.; tale norma infine ammette alle procedure da sovraindebitamento "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ".
      A questo punto, se si ritiene che l'imprenditore individuale che ha cessato l'attività da cinque anni, non essendo più assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ha il requisito dimensionale per accedere ad una procedura da sovraindebitamento, si corre il rischio che qualsiasi imprenditore, anche di grande consistenza, che abbia superato indenne un anno dalla cancellazione del registro delle imprese, potrebbe poi accedere, eventualmente su richiesta di un creditore (co. 2 art. 268 ccii) alla liquidazione controllata. Evidentemente la norna, nel richiedere che il debitore non sia soggetto alla liquidazione giudiziale, vuole ricondurre l'assoggettamento alle procedure da sovraindebitamento alle dimensioni dell'impresa e quindi alla valutazione dei requisiti di cui alla successiva lett. d) dell'art. 2; si ritorna così al dato di partenza di come vadano valutati tali requisiti nel caso manchino i bilanci e altra documentazione per essere l'impresa inattiva da anni.
      Sotto questo profilo può sopperire quella giurisprudenza che si è posta il problema dei limiti di fallibilità previsti dall'art 1 l. fall. per il l'impresa in liquidazione o che, comunque, non abbia negli ultimi tre anni presentato bilanci. In proposito si è detto che i bilanci degli ultimi tre esercizi non assurgono a prova legale, e non sono quindi gli unici elementi documentali imposti dalla disposizione in oggetto, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi (Cass.n. 25025/2020, nella specie, la reclamante aveva dimesso i bilanci degli ultimi tre anni, come approvati dall'assemblea ma non depositati nel Registro delle Imprese). È vero peraltro che i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel Registro delle Imprese, ex art. 2435 cc (confr., tra le altre, Cass. n.33091/18) e che l'omesso deposito si riflette sulla stessa attendibilità, ma è altrettanto vero che gli accertamenti del curatore, come ricavabili dalla acquisita relazione ex art.33 lf, (oltre alla documentazione richiamata) hanno confermato l'insussistenza dei limiti dimensionali di cui alle lettere a) e b) attestati dai predetti documenti contabili. Il curatore, difatti, ha evidenziato che la società ha cessato l'attività già alla fine del 2012 ed è stata posta in liquidazione il 18/3/2015; inoltre, che dalla documentazione acquisita (ferma al 2104) si deduce come negli esercizi del 2012, 2013 e 2014 l'attivo patrimoniale e i ricavi fossero già di gran lunga inferiori alle soglie di cui all'art.1 lf (confr. pagg.2 e 3)" (Corte d'Appello Venezia 12 marzo 2021).
      In sostanza il debitore in questione produrrà gli ultimi bilanci depositati al R.P. e potrà dimostrare con qualsiasi elemento di prova, di non aver superato negli ultimi anni le soglie di cui alla lett.d9 dell'art. 2.
      Zucchetti SG srl
      • Elisa Rossi

        FORLI' (FC)
        06/03/2023 08:36

        RE: RE: liquidazione controllata impresa minore

        Ringrazio del chiarimento.
        Nel caso specifico, in presenza di un soggetto ex titolare di impresa individuale, cessata e cancellata da registro imprese nel 2018, la quale fino al 2018 registrava ricavi sopra soglia (> 200mila euro), soggetto che oggi è persona fisica non esercitante impresa, ma i cui debiti sono sorti nell'esercizio di impresa, ritenete pertanto non ammissibile la procedura di liquidazione controllata?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          06/03/2023 17:50

          RE: RE: RE: liquidazione controllata impresa minore

          Si, se si segue la giurisprudenza richiamata nella precedente risposta, sempre che il debitore dimostri convincentemente che negli ultimi tre anni è rimasto al di sotto delle soglie di legge.
          Zucchetti SG srl