Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Amministratore delegato srl, apertura liquidazione controllata, Registro imprese, decadenza ex art. 2382 cc

  • Carla Zanelli

    Savona
    27/11/2024 11:05

    Amministratore delegato srl, apertura liquidazione controllata, Registro imprese, decadenza ex art. 2382 cc

    A seguito dell'apertura della procedura di liquidazione controllata con Sentenza, del sig. Mario Rossi, che riveste anche la carica di amministratore delegato di Alfa srl, il Conservatore del Registro Imprese ha scritto alla società Alfa srl sostenendo che la liquidazione controllata sia causa di decadenza dalle cariche sociali nelle società di capitali ex art 2382 c.c.
    Il conservatore chiede quindi alla Alfa srl di procedere alla modifica dell'organo amministrativo, facendo cessare Mario Rossi dalla carica di amministratore e nominando al suo posto altro soggetto.
    Si precisa che nello statuto dalla Società Alfa, tra le cause di decadenza dalla carica di amministratore è contenuto solo un generico richiamo all'art. 2382 c.c., ma le procedure di sovraindebitamento non sono previste quale causa di decadenza .
    Ritengo che la liquidazione controllata, proprio perchè possibile solo se il soggetto non sia assoggettabile a fallimento, sia procedura diversa dal fallimento (ora liquidazione giudiziale) citata dall'art. 2382 c.c.
    Anche nel CCII all'art. 278 c1, tra le cause di decadenza si fa riferimento solo alla liquidazione giudiziale e non a quella controllata.
    Non trovo precedenti, ma vorrei contestare la decisione del Conservatore R.I.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/11/2024 20:09

      RE: Amministratore delegato srl, apertura liquidazione controllata, Registro imprese, decadenza ex art. 2382 cc

      A nostro avviso, se si gioca sulla differenza tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata la sua tesi è perdente in quanto la seconda procedura, seppur non paragonabile alla liquidazione giudiziale o ad un fallimento comporta comunque gli stessi effetti patrimoniali, quali la perdita della disponibilità del proprio patrimonio e della capacità di agire in giudizio, per cui in entrambi i casi a tutela del patrimonio sociale richiede l'assenza in capo agli amministratori di situazioni, quali l'interdizione, l'inabilitazione, le condanne in sede penale e la dichiarazione di fallimento e altre situazioni similari, idonee a incidere negativamente sulla capacità e onorabilità di coloro ai quali è affidata la funzione gestoria.
      La questione, invece può essere generalizzata sostenendo, seguendo un indirizzo giurisprudenziale che nella società a responsabilità limitata, quale è Alfa srl, lo stesso fallimento dell'amministratore non comporta la decadenza da tale carica, ove non sia diversamente previsto nello statuto, poiché la novella introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 non contiene più il rinvio alle cause di ineleggibilità e di decadenza stabilite dall'art. 2382 c.c. per gli amministratori di s.p.a., differenziando, anche sotto questo profilo, la disciplina dei due tipi di società (Cass. 16/09/2021, n.25050; Trib. Vicenza 07/08/2020) Se nelle srl la carica di amministratore può essere attribuita o mantenuta da persona dichiarata fallita, a maio ragione lo stesso principio vale per il sovraindebitato ammesso alla liquidazione del patrimonio o alla liquidazione contrattuale.
      Zucchetti SG srl.