Forum SOVRAINDEBITAMENTO

CONCORDATO MINORE

  • Simona Conti

    Sarzana (SP)
    17/01/2024 16:12

    CONCORDATO MINORE

    Buonasera,
    sono Gestore in un concordato minore. La proposta non ha ottenuto la maggioranza richiesta dalla Legge perchè un unico creditore (Banca) il cui credito rappresenta oltre il 50% del passivo, ha espresso voto negativo.
    Il Giudice, appreso dell'esito negativo del voto, ha fissato udienza ex art. 80 CCII con termine per eventuali note per il debitore e per l'OCC. E' possibile che il Giudice, valutando più conveniente la proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, omologhi comunque il concordato? A me pare che questo si possa fare solo in caso di contestazioni e non quando, come nel caso di specie, ci siano voti negativi che abbiamo impedito il raggiungimento della maggioranza.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/01/2024 20:16

      RE: CONCORDATO MINORE

      La presenza di un creditore titolare di un credito superiore al 50% dell'intero ammontare dei crediti ammessi al voto avrebbe richiesto anche un calcolo delle maggioranze anche per teste a norma del comma 1 dell'art. 79, che riproduce il pari comma dell'art. 109. Tuttavia, se anche non si è tenuto conto del voto per teste, non è riscontrabile alcuna violazione dal momento che comunque sarebbe stata necessaria anche la maggioranza quantitativa dei crediti ammessi al voto, che appunto è mancata.
      Non essendo stato il concordato minore approvato dai creditori per iol mancato raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 79, è da escludere che il giudice abbia fissato l'udienza di cui all'art. 80 in previsione di un cram down fiscale previdenziale previsto dal comma 3 dell'art. 80 essendo il creditore determinante una banca e non il Fisco, così come è da escludere la possibilità di una omologa usufruendo della ristrutturazione trasversale di cui all'art. 112, comma 2 in quanto questa norma non è applicabile al concordato minore (che sono le uniche due ipotesi in cui pur non essendo state raggiute le maggioranze può essere fissata l'udienza per la omologazione); va infine escluso che la fissazione dell'udienza sia stata determinata dalla possibilità di valutare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, perché questa ipotesi richiede che il concordato sia stato approvato e, come lei giustamente ricorda, che vi sia contestazione di un creditore.
      A questo punto rimane l'ipotesi più ovvia, ossia che il giudice abbia fissato detta udienza allo scopo di verificare appunto il mancato raggiungimento delle maggioranze e valutare se esistono i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione giudiziale; mancando infatti nel caso una norma del tipo di quella contenuta nell'art. 111 (per la quale "Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 1), il giudice ha fissato l'udienza ex art. 80 per raggiungere lo stesso scopo.
      Zucchetti SG srl