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Liquidazione controllata ex socio sas

  • Teresa De Simone Ranieri

    L' AQUILA (AQ)
    31/05/2024 17:24

    Liquidazione controllata ex socio sas

    Buon pomeriggio,
    la presente al fine di chiedervi chiarimenti in merito alla gestione dei debiti di una sas del quale il debitore era socio accomandatario.
    La fattispecie è la seguente:
    il debitore ha presentato un'istanza di liquidazione controllata in qualità di imprenditore individuale in data 20.03.2023 (ditta iscritta presso il registro imprese e cancellata in data 08.09.2023).
    Il ricorrente era socio accomandatario in una sas sino al 25.10.2016, data nella quale la società è stata trasformata in srl con contestuale cessione delle quote detenute.
    Le domande che si pongono sono le seguenti:
    - nella relazione dell'OCC il gestore dovrà includere anche i debiti maturati antecedentemente alla data del 25.10.2016 e facenti capo alla sas e per i quali l'ex socio risponde solidalmente ed illimitatamente con il proprio patrimonio personale?se sì, i debiti dovranno essere classificati come debiti in via sussidiaria o inclusi nella situazione debitoria complessiva del ricorrente?
    - qualora il deposito del ricorso e della relazione non dovesse intervenire entro la data del 08.09.2024 (un anno dalla cancellazione della ditta dal registro imprese) il debitore potrà essere sempre considerato imprenditore ovvero soltanto consumatore o professionista (quest'ultimo per il fatto che dall'interrogazione dell'anagrafe tributaria la partita iva intestata al debitore risulta ancora attiva).
    Vi ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/06/2024 09:53

      RE: Liquidazione controllata ex socio sas

      Quanto al primo quesito il soggetto in questione risponde dei debiti sociali fino alla trasformazione della sas in srl e cessione delle quote in quanto era socio accomandatario. Considerata l'epoca di questi eventi è probabile che si tratti di debiti scaduti della snc e non pagati, per cui la sussidiarietà è già venuta meno; per le eventuali situazioni in cui il debito della società sia ancora in corso e regolarmente adempiuto dal debitore principale, o da chi è subentrato, si potrà ricorrere all'ammissione con riserva ricorrendo l'ipotesi di cui alla'rt. 154, comma 3, richiamato dall'art. 204, comma 2, lett. a).
      Quanto alla seconda questione, alla luce del testo attuale dell'art- 33 comma 1, entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese deve intervenire il provvedimento di apertura della liquidazione giudiziale o controllata; tuttavia il decreto correttivo- nella versione attualmente nota ma non ancora definitiva, introduce nell'art. 33 un comma 1-bis, per il quale "Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1.
      Secondo la versione in vigore scaduto il termine annuale il soggetto in questione sicuramente non potrebbe essere considerato consumatore dato che i suoi debiti sono di natura commerciale derivanti dall'attività di imprenditore individuale; difficilmente potrà essere considerato un professionista se non ha mai svolto attività professionale.
      Zucchetti SG Srl