Forum SOVRAINDEBITAMENTO

accesso alla procedura

  • Lorenza Brienza

    Campobasso
    13/07/2023 17:28

    accesso alla procedura

    una persona era imprenditore agricolo con impresa cancellata da oltre 1 anno e socio accomandante di una sas cancellata da meno di 1 anno.
    Ha debiti derivanti da entrambe le posizioni. Nel caso della sas per garanzie rilasciate e quindi oltre la responsabilità limitata.
    Alla luce delle novità normative, a quale tipo di procedura potrebbe accedere?
    Credo solo la liquidazione del patrimonio, ma vorrei un parere a riguardo.
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/07/2023 16:09

      RE: accesso alla procedura

      Condividiamo la sua conclusione. Invero il soggetto in questione non può accedere al piano del consumatore in quanto ha debiti di natura commerciale; non può accedere al concordato minore in quanto (a parte il problema del decorso dell'anno dalla cessazione dell'attività di cui all'ult. comma dell'art. 33 CCII, superabile col fatto che il soggetto ha debiti personali derivanti non dall'attività di impresa cessata) dovrebbe proporre un concordato in continità o, se liquidatorio dovrebbe avere l'apporto di risorse esterne giusto il disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 74. Non rimane, pertanto, che la liquidazione controllata, come da lei giustamente ipotizzato.
      Zucchetti SG Srl
      • Michela Del Rio

        Reggio Emilia (RE)
        12/02/2024 18:29

        RE: RE: accesso alla procedura

        Buongiorno.

        Vista l'affinità con la situazione che sto esaminando, intervengo in questa conversazione e domando: alla luce dell'ordinanza della Corte di Cassazione del 26 luglio 2023 che esclude che l'ex imprenditore possa accedere al concordato minore, per un socio accomandante di una s.a.s. chiusa nel 2013 e che non abbia debiti derivanti da quella attività opera la stessa preclusione oppure, con l'apporto di finanza terza, può proporre un concordato minore?
        Tante grazie sin d'ora
        Avv. Michela Del Rio
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          14/02/2024 19:56

          RE: RE: RE: accesso alla procedura

          La preclusione di cui all'ult. comma dell'art. 33 CCII riguarda l'imprenditore che intende accedere al concordato minore dopo essere stato cancellato dal registro imprese, ma nel suo caso il socio accomandante di una sas, non è imprenditore e non risponde dei debiti derivanti dall'attività sociale; peraltro il Trib. Cagliari 21/09/2023, ha ammesso al concordato minore anche un socio accomandatario argomentando che è da escludere che possa trovare «applicazione la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 33 CCII che preclude all'imprenditore cancellato la possibilità di accedere agli strumenti di regolazione della crisi», posto che «tale disposizione ha carattere eccezionale e di conseguenza non è suscettibile di applicazione analogica al caso dell'ex socio accomandatario della società cancellata, che non è, né è mai stato, "imprenditore"».,.
          Pertanto, il dato che la sas è stata chiusa nel 2013, non impedisce al socio accomandante di accedere al concordato minore, ove abbia i requisiti di cui all'art. 74, che solo per i concordati liquidatori richiede l'apporto di finanza esterna.
          Zucchetti SG srl