Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione controllata - esdebitazione - somme dovute per anticipazioni provinciali mantenimento figli

  • Paola Muscolino

    Bolzano (BZ)
    27/02/2024 17:25

    Liquidazione controllata - esdebitazione - somme dovute per anticipazioni provinciali mantenimento figli

    Buongiorno, mi è stata assegnata una procedura di Liquidazione Controllata con la peculiarità che uno dei presso terzi instaurati prima della procedura a me assegnata vede come creditore procedente la Provincia (di Bolzano) per la restituzione delle somme che la medesima ha anticipato per il mantenimento dei figli. La Prov. di BZ infatti su presentazione da parte del genitore avente diritto ad un contributo al mantenimento dei figli minori della decisione giudiziale esecutiva unitamente a precetto notificati al genitore inadempiente provvede ad anticipare il contributo mensile. In un secondo momento poi la Provincia va a recuperare le somme anticipate tramite procedimenti giudiziali nei confronti dell'inadempiente. Nello specifico questo meccanismo parrebbe aver creato un circolo vizioso: il padre (il soggetto sovraindebitato nella procedura affidatami) si trova da un lato a dover pagare il contributo al mantenimento dei figli attuale (ca. 900 €), ma si vede anche pignorato lo stipendio per il mantenimento che egli anni addietro non aveva pagato e che era stato anticipato dalla Provincia. Ora, prima di decidere se procedere o meno con il deposito del ricorso il debitore mi chiede se io possa essere certa che, avendo i presupposti, ottenuta alla fine della procedura l'esdebitazione, questa valga anche nei confronti della Provincia. Spero di essermi spiegata e chiedo se possiate aiutarmi riguardo questa domanda. Cordialmente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/02/2024 12:22

      RE: Liquidazione controllata - esdebitazione - somme dovute per anticipazioni provinciali mantenimento figli

      Con la sentenza di apertura della liquidazione controllata trova applicazione l'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, per cui l'esecuzione in corso viene sospesa.
      Quanto alla esdebitazione verso la Provincia è difficile dare una risposta sicura. Invero l'art. 282, che tratta della esdebitazione di diritto nella liquidazione controllata, statuisce, al comma 2, che l'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'art. 280, ma nulla dice circa i debiti che restano esclusi dalla esdebitazione; è da ritenere che anche alla procedura in esame sia applicabile l'art. 278 comma 7, che esclude dall'esdebitazione "gli obblighi di mantenimento e alimentari" e quello verso la Provincia potrebbe rientrare tra questi. Usiamo il condizionale perché non conosciamo il meccanismo in atto presso la Provincia di Bolzano; probabilmente si tratta di un contributo per il mantenimento dei figli a favore del genitore che si trova in difficoltà a mantenere la sua prole, ma se è così, avendo la Provincia sopperito all'obbligo di mantenimento del padre verso i figli il suo credito dovrebbe essere compreso tra quelli esclusi dalla esdebitazione. In sostanza molto dipende dalla natura del credito della Provincia e se questo possa essere ricondotto al mantenimento dei figli .
      Zucchetti Sg srl
      • Paola Muscolino

        Bolzano (BZ)
        28/02/2024 13:11

        RE: RE: Liquidazione controllata - esdebitazione - somme dovute per anticipazioni provinciali mantenimento figli

        Buongiorno, grazie della risposta. Posso spiegare il meccanismo di anticipazione della Provincia: ottenuta la sentenza o decisione riguardante il contributo al mantenimento dei figli minori, si invia con precetto. Con tale titolo notificato si chiede in Provincia che questa anticipi, al posto del genitore che dovrebbe provvedere al pagamento, il contributo. Dunque quanto la Provincia dopo può andare a chiedere è la restituzione delle somme anticipate. Il dubbio che ho in realtà è proprio quello da Voi individuato e cioè se il fatto che la Provincia abbia tempo addietro versato le somme a titolo di mantenimento ed ora ne chieda la restituzione in qualche modo vada a mutare il titolo. Il ragionamento potrebbe aversi nella ratio del comma 7 dell'art. 278 CCII dove esclude dall'esdebitazione gli obblighi di mantenimento: se la ratio fosse che l'esclusione è dovuta dalla necessità che i figli vengano mantenuti attualmente, quindi che venga garantito che essi possano vivere e studiare adeguatamente, allora la restituzione di spese passate potrebbe considerarsi esdebitabile; diversamente se la norma vuole escludere la possibilità che il genitore inadempiente possa esdebitarsi anche per il passato. Forse la questione si potrebbe paragonare ad una situazione in cui un parente avesse anticipato le somme necessarie per il mantenimento: sarebbe dunque un prestito del parente. In tal caso mi verrebbe da concludere che l'esdebitazione ci sarebbe nei confronti di chi ha prestato somme di denaro, anche se queste fossero state utilizzate per il mantenmento dei figli ed anche ove il pagamento fosse stato effettuato direttamente al genitore collocatario. Comunque se ho ben capito anche Voi tendete a non vedere una soluzione certa, immagino non abbiate trovate precedenti specifici. Ringrazio in ogni caso per la risposta ragionata. Cordialmente. Paola Muscolino
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          28/02/2024 19:37

          RE: RE: RE: Liquidazione controllata - esdebitazione - somme dovute per anticipazioni provinciali mantenimento figli


          Effettivamente non abbiamo trovato precedenti specifici.
          Alla luce delle precisazioni ora date capiamo che tra i coniugi è intervenuta una separazione o un divorzio con figli affidati alla moglie (o ex moglie) del sovraindebitato, che ha diritto, in base alla sentenza di separazione o di divorzio o di omologa di una procedura consensuale ad un assegno per il mantenimento per i figli; pertanto la Provincia ha anticipato alla madre dei ragazzi l'assegno che avrebbe dovuto corrispondere il padre per il loro mantenimento. Se è così diventa ancora più chiaro che il credito vantato dalla Provincia verso il sovraindebitato ha natura di mantenimento in quanto la Provincia ha anticip0ato la somma e si è poi surrogato nella posizione dei beneficiari dell'assegno, rappresentati se ancora minori, dalla madre avente diritto alla percezione dell'assegno.
          Quanto alla estensione della esclusione di cui all'art. 278 comma 7 CCII, riteniamo che esso riguardi anche e soprattutto i debiti pregressi che, ove fossero compresi nella esdebitazione, sarebbero dichiarati inesigibili; gli obblighi di mantenimento non sono esdebitabili per la ragione da lei detta per la quale il mantenimento dei figli è prevalente sui diritti dei creditori e del debitore. Per il futuro, a parte il blocco delle azioni esecutive cui si è accennato, l'assegno per i figli può essere rideterminato alla luce dell'art. 268 comma 4, lett. b) ove il pagamento dei creditori sia basato proprio sui proventi da lavoro dipendente.
          Rimangono pertanto ancora dubbi, ma si consolida di più l'idea che l'esdebitazione non sia fattibile per il credito della Provincia.
          Zucchetti SG srl
          • Paola Muscolino

            Bolzano (BZ)
            29/02/2024 20:03

            RE: RE: RE: RE: Liquidazione controllata - esdebitazione - somme dovute per anticipazioni provinciali mantenimento figli

            Sempre ringraziando e per concludere ho trovato la normativa di riferimento provinciale (LEGGE PROVINCIALE Prov. di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15) che chiarisce trattarsi di surroga e quindi effettivamente non credo possa il credito della Provincia sottostare alla esdebitazione. Difatti presupposto per l'erogazione in via anticipata dell'assegno di mantenimento è che la/il richiedente surroghi la Provincia nei propri diritti nei confronti dell'obbligata/dell'obbligato ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile e ne dia comunicazione all'obbligata/obbligato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La Provincia non riscuote le somme anticipate solamente ove l'obbligato principale sia residente in luogo sconosciuto/ irreperibile fuori dal territorio nazionale e ove la condizione economica del genitore obbligato non sia superiore ad 1,5 volte il reddito minimo determinato in base alla normativa di riferimento provinciale (legge prov. 30.04.1991 n. 13).
            Il fatto che la normativa stessa identifichi il titolo in base al quale la Provincia può recuperare le somme anticipate nella surroga direi che è un forte indizio nella direzione da Voi già indicata (sempre senza certezze per mancanza di precedenti). Ringrazio quindi nuovamente, ho aggiunto questo intervento più che altro per concludere il discorso. Cordialmente Paola Muscolino