Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione controllata - continuazione attività professionale e imposte da versare

  • Maila Orlandi

    Stradella (PV)
    20/07/2023 15:38

    Liquidazione controllata - continuazione attività professionale e imposte da versare

    Buongiorno,
    sono liquidatore di una procedura di liquidazione controllata aperta a inizio dicembre 2022
    Per i debiti anteriori a tale data i creditorii devono iscriversi al passivo della procedura
    Il debitore è un professionista che continua la sua attività e ad oggi con la redazione dell'Unico 2023 relativo all'anno 2022 deve versare l'acconto sull'anno 2023 e il saldo sull'anno 2022.
    Sul 2023 le imposte Le deve versare perchè dall'apertura della liquidazione in poi deve sempre essere in regola con i pagamenti dell'attività per non accumulare altri debiti e versare l'importo mensile stabilito dal Giudice sul conto corrente della procedura. Mentre per le imposte relative all'anno 2022 come si deve comportare?
    In teoria per quelle di competenza fino a novembre 2022 dovrebbe iscriversi l'Agenzia Entrate al passivo mentre per quelle di competenza dicembre 2022 dovrebbe versarLe? La dichiarazione dei redditi è unica come si fa a dividere gli importi dovuti? Oppure visto che il debito fiscale è nato oggi con la redazione della dichiarazione dei redditi il debitore deve versare l'intero importo anche se relativo a tutto l'anno 2022?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      22/07/2023 09:42

      RE: Liquidazione controllata - continuazione attività professionale e imposte da versare

      La domanda è assolutamente pertinente, correttamente posta, ma di non facile soluzione

      Escludendo senza dubbio (come pare anche dal tono della domanda) che le imposte 2022 siano da considerare post apertura della procedura perché evidenziate nella dichiarazione dei redditi presentata appunto dopo l'apertura della stessa, si pone effettivamente il problema della scissione del "debito ante" dal "debito post" apertura della procedura.

      Non essendo prevista la presentazione di due dichiarazioni dei redditi, riteniamo che le strade non possano essere che due:
      - suddividere il carico fiscale annuale nei due periodi in proporzione alla durata di essi
      - predisporre (senza trasmetterle all'Agenzia delle Entrate, al solo fine di effettuare i conteggi che ci interessano) due dichiarazioni distinte, relative ai due periodi, come se fossero p.es. le dichiarazioni dei redditi ante e post trasformazione eterogenea di una società.

      Il secondo sistema è evidentemente più accurato, ma ci pare possa presentare serie difficoltà pratiche, e riteniamo quindi che il primo, più semplice, possa essere comunque ritenuto suffcientemente corretto.

      Ovviamente, non possiamo esserne certi.
      • Mauro Pozzi

        Faenza (RA)
        19/09/2023 12:07

        RE: RE: Liquidazione controllata - continuazione attività professionale e imposte da versare

        non sono assolutamente d'accordo, anche per le evidenti difficoltà operativa.
        Le imposte del 2022, sono liquidate nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2023 e perciò devono essere pagate dalla procedura come debito maturato nell'anno 2023 nella data prevista per il versamento delle imposte (di solito 30.06.2023).
        Stessa cosa per gli eventuali contributi alle casse di previdenza (Enpam; inarcassa ecc,) che devono esser pagate nel 2023 ma relative al 2022.
        Tenuto anche conto che i professionisti operano per cassa.
        Naturalmente questa è la mia opinione...
        Mauro Pozzi
        Faenza
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          20/09/2023 06:04

          RE: RE: RE: Liquidazione controllata - continuazione attività professionale e imposte da versare

          Come già scritto nella precedente risposta, non possiamo essere certi che la nostra impostazione sia ritenuta corretta in sede di eventuale verifica (o di un documento di prassi che affronti la questione).

          E questo Forum serve proprio come luogo di confronto fra colleghi, a vantaggio di tutti.

          Ciò premesso, la nostra opinione nasce dalla considerazione, pacifica in materia concorsuale, che ciò che rileva per la collocazione di un debito ante o post apertura della procedura non è il momento in cui emerge il debito, ma il momento in cui si verifica la fattispecie che lo fa sorgere.

          È il principio della "causa genetica" per cui, per pacifico orientamento della Cassazione, l'IVA sulle fatture emesse dai professionisti in sede di riparto è da considerarsi "IVA ante" procedura.

          Ma, più banalmente, è il motivo per cui imposte, sanzioni e interessi derivanti da accertamenti predisposti e notificati anni dopo l'apertura di una procedura, relativi ad anni precedenti la stessa, sono sempre da considerare "debito ante" e non endoconcorsuale.

          Ed è sicuramente debito concorsuale l'eventuale debito IVA che nascesse dalla dichiarazione relativa all'anno antecedente quello dell'apertura della liquidazione giudiziale, presentata dal liquidatore giudiziale a norma dell'art. 8, IV comma, del D.P.R. 322/98.

          E sempre in tema di IVA è esattamente quella la ratio della dichiarazione Mod. 74-bis, che il liquidatore deve presentare per le operazioni nel periodo di anno antecedente l'apertura della liquidazione giudiziale sempre a norma di tale comma, appunto "ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale".

          E ai fini delle imposte sui redditi, è sicuramente concorsuale il debito che eventualmente emerga dalla dichiarazione presentata sempre dal liquidatore giudiziale relativamente al periodo dall'inizio dell'esercizio alla data di apertura della liquidazione, a norma dell'art. 183, I comma, del T.U.I.R., come specularmente è a carico della procedura il redito che emerga dalla dichiarazione presentata, a norma del secondo comma di tale articolo, relativamente al c.d. "maxi-periodo fallimentare".

          Il problema nel caso in esame è che per la liquidazione controllata non esiste una normativa altrettanto minuziosa e precisa e la norma fiscale non è applicabile per analogia, ma il principio base ci pare il medesimo e quindi, anche se non possiamo dare certezze e anche se le osservazioni formulate nell'ultimo intervento sono sicuramente fondate, rimaniamo della nostra opinione ...