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Esdebitazione incapiente art 283

  • Lucia Cantori

    Osimo (AN)
    13/05/2025 16:43

    Esdebitazione incapiente art 283

    Salve, persona fisica, titolare di una cessata impresa individuale fallita, con debiti del passivo fallimentare di circa 4 milioni, chiede procedura di esdebitazione art. 283. Ha attualmente un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed il reddito del nucleo familiare è superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro. Si ottengono utilità positive da tale rapporto. Avendo però 4milioni di debiti vs i creditori, non riuscirebbe a soddisfare almeno un decimo di tali creditori (400.000 ). Entro quanto tempo dovrebbe farlo? Può essere ammesso alla procedura dell'esdebitazione? O si procede con la liquidazione? Grazie mille
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      15/05/2025 07:12

      RE: Esdebitazione incapiente art 283

      A nostro avviso occorre tenere distinte diverse variabili.
      Intanto andrebbe verificato se il fallimento (come ci pare di comprendere) si è chiuso.
      Se così fosse, occorre considerare in primo luogo l'art. 237 c.c.i.i. (che riprende, modificandolo, l'art. 121 lf), a mente del quale "Salvo che sia stata pronunciata l'esdebitazione nei casi preveduti dall'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento".
      Inoltre, va tenuto presente che nel caso di specie la procedura si è conclusa, con la conseguenza che andrebbe sondata la sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione a norma dell'art. 280 c.c.i.i., e non dell'art. 283, riferita al debitore incapiente che non sia passato per il tramite di una procedura concorsuale. Invero, nell'architettura degli artt. 280 e seguenti c.c.i.i. l'esdebitazione segue regole parzialmente diverse a seconda che essa derivi da una precedente procedura di liquidazione giudiziale o controllata o meno.
      Ad ogni buon conto, e fermo quanto appena detto, nel caso di specie siamo al cospetto di un indebitamento che renderebbe impossibile l'accesso alla liquidazione controllata, difettando il requisito dimensionale di cui all'art. 2 comma 1 let. d) c.c.i.i.
      • Lucia Cantori

        Osimo (AN)
        16/05/2025 11:09

        RE: RE: Esdebitazione incapiente art 283

        Confermo che il fallimento della ditta individuale del soggetto è stato chiuso nel 2021 per insufficienza di attivo. Non vi è stata istanza ne del debitore ne dei creditori per l'art. 237 ccii. Quindi in tal caso esdebitamento secondo art. 283 per la persona fisica in questione non sarebbe possibile?
        Grazie mille.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          16/05/2025 12:17

          RE: RE: RE: Esdebitazione incapiente art 283

          Riteniamo che il ricorso alla esdebitazione ex art. 283 non sia possibile perché altrimenti vi sarebbe un chiaro cortocircuito di sistema, atteso che si è in presenza di un soggetto che ha disponibilità.
          Le strade restano due, e sono entrambe oggetto di discussione tra gli operatori: o si esclude il ricorso alla liquidazione controllata (optando per una ricostruzione del sistema che tiene conto del dato codicistico, per cui quando vi è stata procedura fallimentare l'unico modo di esdebitarsi è quello che ad essa segue); oppure si ammette, valorizzando il tenore dell'art. 33 comma 1-bis (ma non la sua collocazione sistematica, la quale indurrebbe ad una conclusione diversa visto che l'art. 33 ccii recepisce l'art. 10 lf, nato con il fine di evitare che l'imprenditore si sottraesse al fallimento cessando l'attività) si ammette che il socio illimitatamente responsabile, a fallimento chiuso, se non esdebitato può accedere alla liquidazione controllata indipendentemente dall'ammontare del debito.
    • Lucia Cantori

      Osimo (AN)
      16/05/2025 12:33

      RE: Esdebitazione incapiente art 283

      Per "soggetto che ha disponibilità" intende : utilità positive desunte dal conteggio: assegno sociale 2025 (a) + 50% di tale valore (B) = assegno sociale ai fini del calcolo (C). Vedo componenti nucleo familiare e prendo parametro di equivalenza (D). Moltiplico (C) x (D) ed ottengo spese del nucleo familiare per mantenere dignitoso tenore di vita (E). Dal reddito netto annuo del debitore (F) tolgo (E) e verifico se vi sono utilità rilevanti. In questo caso ottengo un risultato positivo, seppur minimo. Per spese del nucleo familiare per mantenere dignitoso tenore di vita (E) ovviamente considero la moltiplicazione dei parametri (C) e (D) e non quelle documentate del soggetto, che sono diverse: utenze, spese alimentari, mantenimento figli, spese auto per recarsi al lavoro, ecc). Grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        17/05/2025 18:20

        RE: RE: Esdebitazione incapiente art 283

        Il tema è complesso, ed è emerso in tutta la sua problematicità con l'avvento del d.lgs. 136/2024 in ragione della determinazione del limite di reddito fissato dal secondo comma dell'art. 283 CCII, limite al di sotto del quale il debitore è considerato "incapiente" e può accedere al beneficio della esdebitazione immediata, in presenza degli ulteriori presupposti di legge.
        È bene riportare il testo della norma per chiarire i termini della questione. Essa prevede che il debitore può accedere al beneficio dell'esdebitazione "anche quando è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".
        Secondo il tenore letterale della disposizione, dovrebbe poter accedere alla esdebitazione dell'incapiente anche il debitore non sia assolutamente incapiente, e cioè un debitore che sia percettore di un reddito che, dedotte le spese per la sua produzione e per il mantenimento del nucleo familiare, non sia superiore al limite suddetto.
        Se invece il reddito netto (reddito lordo meno spese) risultasse superiore al valore-soglia indicato dall'art. 283 comma 2, il debitore per esdebitarsi dovrebbe prima accedere alla liquidazione controllata.
        Secondo taluni la iniquità di questo criterio sta nel fatto che il debitore ottiene l'esdebitazione mantenendo il surplus di reddito eccedente quanto necessario per il proprio mantenimento, ove inferiore al limite fissato dalla norma surrichiamata; al contrario, in una liquidazione controllata la differenza tra reddito percepito e spese necessarie per il mantenimento della famiglia andrebbe ai creditori, posto che l'art. 268, co. 4, lett b), c.c.i.i. esclude dalla procedura il reddito "nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia", devolvendo però l'eccedenza in favore dei creditori.
        Ed allora questa formula, secondo taluna giurisprudenza, dovrebbe essere interpretata nel senso che "deve esserci un attivo realizzabile da distribuire - acquisibile nell'arco di un massimo di tre anni - e un concorso di più creditori su tale attivo, al netto dei creditori prededucibili" (Tribunale di Ascoli Piceno 8.11.2024).
        Sulla scorta di queste considerazioni il Tribunale di Ferrara, con una pronuncia del 10.3.2025 che ci sentiamo di condividere (salvo la precisazione che faremo alla fine), ha suggerito una interpretazione del comma 2 dell'art. 283 che tenga conto del comma 1 della medesima disposizione, secondo coi il debitore è incapiente solo se non è "in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura".
        Sulla scorta di questa premessa la decisione del giudice estense ha ritenuto che, di volta in volta, occorre "a valutare se il debitore sia in grado di offrire qualche utilità ai propri creditori, tenuto conto delle spese e della durata della procedura liquidatoria di riferimento, ovvero della liquidazione controllata: con ciò rispettando il parametro di uguaglianza sostanziale che impone al giudice di non fermarsi alla eguaglianza formale ma di trattare in maniera diversa situazioni diverse".
        Così argomentando, nel caso deciso ha osservato che il debitore, essendo titolare di un reddito mensile di €. 1800 e necessitando di circa €. 1400 eper il mantenimento suo e della famiglia, avrebbe potuto mettere a disposizione dei creditori (considerando i tre anni di durata della liquidazione controllata) circa 14.400 euro, "cui andava sommato il ricavato della vendita del veicolo", il che non giustificava la immediata esdebitazione, anche se il limite di reddito netto rimaneva al di sotto della soglia fissata dall'art. 283 comma 3 c.c.i.i..
        Va però registrata la diversa opzione interpretativa fatta propria dal Tribunale di Rimini con una pronuncia del 6.2.2025, che invece ha ritenuto antieconomica l'apertura di una liquidazione controllata per l'importo di € 18.500 affermando che il legislatore avrebbe consapevolmente deciso di rinunciare a liquidazioni controllate che avrebbero potuto ripartire importi esegui, e che quindi avrebbe deciso di qualificare incapiente "anche chi possiede una certa entità di eccedenza di reddito", purché siano rispettati i parametri del terzo comma dell'art. 283. Nella sostanza, secondo questo orientamento il legislatore avrebbe fissato parametri normativi di antieconomicità delle procedure di liquidazione controllata.
        Di fronte a queste due opzioni ricostruttive taluni predicano una terza via (che ci convince e che "corregge" in quale modo il criterio del tribunale di Ferrara), secondo la quale la soglia dell'art. 283, co.2, CCII, sarebbe il limite massimo, superato il quale il debitore andrebbe sempre qualificato incapiente; viceversa, ove il limite di reddito fosse inferiore a quella soglia, il giudice sarebbe chiamato, caso per caso, a verificare la sussistenza di una utilità che nella liquidazione controllata potrebbe essere posta a favore dei creditori; utilità che, a nostro avviso dovrebbe essere individuata al netto dei costi di procedura.