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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Liquidazione Controllata
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Gianpaolo Corsini
Livorno23/01/2025 18:32Liquidazione Controllata
Buonasera,
formulo il seguente quesito in qualità di Liquidatore nominato in una procedura di liquidazione controllata dei beni del sovraindebitato.
L'attivo della procedura consiste, esclusivamente, in una quota della busta paga del sovraindebitato. Quest'ultimo, nelle buste paga di dicembre e giugno percepisce le mensilità doppie (13° e 14°).
Il GD ha determinato la quota della busta paga da lasciare nella disponibilità del debitore per le sue esigenze familiari.
Per le mensilità ordinarie non si verificano problemi o dubbi, in quanto la somma da lasciare al debitore come determinata dal GD è superiore ai 7/10 della busta paga e, di conseguenza, la quota da destinare all'attivo è inferiore alla quota pignorabile della retribuzione. Preciso che i 3/10 della busta paga sono la quota pignorabile e da destinare all'attivo. 3/10 in quanto, nel caso specifico, tra i creditori concorrenti c'è anche l'Erario e quindi, ad 1/5 della busta paga (quota pignorabile) si aggiunge 1/10 della busta paga in virtù di quanto previsto dall'art. 72 ter dpr 602/1973.
Ho, invece, dei dubbi quando nella busta paga di dicembre e di giugno viene corrisposto, al debitore, il mese doppio.
Infatti, lasciando al debitore solo la somma determinata dal GD, tutta la parte rimanente della busta paga sarebbe destinata all'attivo ma, in questo caso, all'attivo sarebbe corrisposta una quota della retribuzione superiore ai 3/10 e quindi superiore alla quota pignorabile della retribuzione. Personalmente, propendo per la soluzione secondo cui il Liquidatore non possa pretendere oltre i 3/10 della busta paga contenente la mensilità doppia, cioè la quota pingorabile, anche se in questo modo al debitore si finisce per lasciare una somma superiore a quella determinata dal GD, che nulla ha disposto per il caso della erogazione, in busta paga, di mensilità doppie.
Non solo, il GD ha determinato la somma da lasciare al debitore considerando espressamente solo le 12 mensilità ordinarie di retribuzione.
Voi che ne pensate?
Rimango in attesa di conoscere il vostro prezioso parere.
Gianpaolo-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/01/2025 17:28RE: Liquidazione Controllata
Ci permettiamo di dissentire dalla sua interpretazione. Invero, l'art. 268, comma 4, lett. b) c.c.i.i., dispone che "Non sono compresi nella liquidazione: a)…; b)- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna
con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia". Da questa norma si ricava che il limite della acquisizione della retribuzione alla procedura non è quello della pignorabilità delle stesse, ma è quello determinato dal giudice che fissa, caso per caso, le esigenze del mantenimento della famiglia del soggetto ammesso alla liquidazione controllata, valutando il numero dei membri della famiglia, il precedente tenore di vita, l'entità della retribuzione e così via. Nel caso il giudice ha stabilito la quota di competenza del liquidato ritenuta necessaria al mantenimento suo e della sua famiglia e questa quota rimane anche se muta la retribuzione, fino a nuovo provvedimento del giudice, che può essere sempre sollecitato dall'interessato o dal curatore.
Zucchetti SG srl-
Gianpaolo Corsini
Livorno27/01/2025 08:59RE: RE: Liquidazione Controllata
Buongiorno,
ringrazio per la pronta risposta.
Faccio, tuttavia, la seguente ulteriore considerazione.
L'art. 268 comma 4 lett. a) c.c.i.i. esclude dall'attivo della liquidazione i crediti impignorabili di cui all'art. 545 cpc.
Il rinvio è a tutto l'art. 545 cpc e non solo ai commi 1° e 2°, dedicati ai crediti assolutamente impignorabili.
A mio avviso, nel rinvio rientrano anche i crediti di cui ai commi successivi, che sono parzialmente impignorabili. Tra questi ultimi, rientra anche il credito del lavoratore per la retribuzione di cui al comma 3°, la cui quota non pignorabile (i 4/5 o fino alla metà, a seconda dei casi) non può essere destinata all'attivo.
Ne consegue, a mio avviso, che il GD nella determinazione della parte di retribuzione da lasciare nella disponibilità del debitore, in base alla lett. b) dell'art. 268 comma 4° c.c.i.i., non potrebbe derogare a quanto previsto dalla lett. a) dello stesso articolo. In altre parole, il GD potrebbe lasciare al debitore una porzione di retribuzione superiore a quella non pignorabile ma non potrebbe, al contrario, destinare all'attivo della procedura una porzione della retribuzione superiore a quella pignorabile, da determinare secondo il caso specifico (nel mio caso, la porzione non pignorabile sarebbe di 7/10, mentre quella pignorabile sarebbe di 3/10).
Rimango in attesa di conoscere il vostro pensiero anche su questo aspetto e ringrazio.
C.s.
Gianpaolo-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/01/2025 20:24RE: RE: RE: Liquidazione Controllata
Le sue considerazioni sono logiche ma si scontrano, a nostro avviso, con la esplita previsione della lett. b) del comma 4 dell'art. 268 c.c.i.i. che chiarisce in positivo, in contrasto con la previsione di cui alla lett. a) il criterio da seguire quanto alle retribuzioni (intesa in senzo generale; del resto se così non fosse , la lett. b sarebbe superflua in quanto anche i crediti di retribuzione, in quanto parzialmente pignorabili, rientrerebbero nnela previsione di cui alla lett. a).
La news letter di dirittodellacrisi.it diffusa oggi riporta un provvedimento del Tribunale di Piacenza del 23.12.2024 che afferma esattamente quanto da noi esposto e cioè che "la valutazione in ordine alla soglia "limite" di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia art. 268, comma 4, lettera b), CCII costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco". "Infatti- aggiunge il tribunale- il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, dovendo invece essere ragguagliato ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta, e dall'altro, tale quota non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (ex art. 36 della Costituzione), in quanto deve sempre considerarsi che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti; nella valutazione di congruità delle spese prospettate dal debitore, il Tribunale ben può fare riferimenti a parametri oggettivi esterni - quali la spesa media mensile e la soglia di povertà assoluta ISTAT, oppure l'ammontare dell'assegno sociale minimo INPS -, al fine di motivare la propria decisione. Nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi., i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito".
Questa dettagliata indicazione delle valutazioni attribuite al tribunale fa capire come non possa esistere un criterio prefissato, quale il quinto della retribuzione, né per fissare un livello minimo né massimo, che determini la quota da assegnare al debitore e quella da apprendere alla massa.
Zucchetti SG srl-
Gianpaolo Corsini
Livorno28/01/2025 12:48RE: RE: RE: RE: Liquidazione Controllata
Ringrazio moltissimo per il parere.
Gianpaolo
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