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Modifiche al piano del consumatore omologato ex lege n.3/2012

  • Stefania D'Agostino

    Pescara
    03/05/2024 16:30

    Modifiche al piano del consumatore omologato ex lege n.3/2012

    Salve, con riferimento ad un piano del consumatore omologato cui è applicabile la legge n.3 del 2012, a causa di difficoltà sopravvenute i debitori hanno sospeso il pagamento delle rate del piano concordando con i creditori parzialmente soddisfatti dei rateizzi del debito residuo, ottenendo la disponibilità dagli stessi. Mi chiedo se sia comunque necessario, in quest'ipotesi, modificare la proposta di piano nei nuovi termini, imponendosi un nuovo sindacato di convenienza e una successiva omologa, come previsto dall'art. 13, comma 4 ter legge n. 3 del 2012.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/05/2024 08:13

      RE: Modifiche al piano del consumatore omologato ex lege n.3/2012

      Riteniamo proprio di si. Il debitore ha modificato la proposta per difficoltà ad attuarla in corso di esecuzione e in questo caso l'art. 13, comma 4-ter, l. n. 3 del 2012, prevede che si applichino le disposizioni di cui al paragrafo 3 della stessa sezione, ossia la normativa di cui agli artt. 12-bis e 12-ter. Il problema che qui sorge è che, se abbiamo ben capito, la modifica è frutto dell'iniziativa del debitore che ha contattato i creditori e raggiunto un accordo con loro senza l'ausilio dell'OCC richiesto dal citato comma 4-ter dell'art. 13, ma poiché l'accordo è stato già raggiunto nulla cambia se a tale risultato sia pervenuto il debitore da solo. Del resto, aprendosi un nuovo giudizio di omologa, l'OCC avrà modo di esprimere il suo parare sulla non imputabilità dell'inadempimento dell'originario piano al consumatore- che è condizione per l'applicazione dell'art. 13, comma 4ter- e fornire il proprio parere sulla sussistenza delle condizioni per la omologa del nuovo piano modificato richieste dall'art. 12-bis.
      Zucchetti SG srl