Forum SOVRAINDEBITAMENTO

concordato minore - competenza - procedure di gruppo

  • Marco Minguzzi

    Ravenna
    15/02/2023 22:19

    concordato minore - competenza - procedure di gruppo

    Preliminarmente vi chiedo se a vostro avviso le disposizioni relative ai "gruppi di imprese" di cui al titolo VI del CCII siano applicabili al concordato minore di cui all'art. 74 e ss. CCII.
    In secondo luogo vi sottopongo il seguente caso:
    Mario Rossi è titolare di impresa individuale agricola e presenta un forte sovraindebitamento derivante dall'attività imprenditoriale, egli ha residenza in città X;
    Mario Rossi è inoltre socio al 50% della Società Agricola ALFA che ha sede nella città Y, anch'essa sovraindebitata,
    Mario Rossi è infine socio al 80% della Società Agricola BETA che ha sede nella città X, anch'essa sovraindebitata.
    Dei tre soggetti indicati, quello che presenta il maggior sovraindebitamento è Mario Rossi in qualità di titolare della ditta individuale.
    Lo scrivente gestore della crisi vorrebbe presentare tre domande di concordato minore per definire l'intero indebitamento dei tre soggetti sopra indicati (quello del Sig. Mario Rossi, quello della società ALFA, quello della società BETA).
    Le proposte di concordato sarebbero fra loro subordinate, nel senso che il concordato di BETA sarebbe subordinato alla approvazione del concordato di ALFA, ed il concordato personale di Mario Rossi sarebbe subordinato all'approvazione sia del concordato di ALFA che di quello di BETA.
    Sono concordati essenzialmente liquidatori dove la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria è data dall'apporto di sostanze da parte di terzi.
    Sarebbe molto comodo poter presentare le tre procedure presso un unico Tribunale, non tanto perchè vi siano vantaggi compensativi e collegamenti economici fra i tre suddetti soggetti, ma in quanto sarebbe opportuno poter votare i concordati nella stessa mattinata e nella stessa aula nonchè avere un unico Giudice Delegato ed un unico Commissario Giudiziale. Ma la società ALFA ha sede in provincia diversa da dove ha sede la società BETA , quest'ultima ha sede nella provincia dove risiede Mario Rossi.
    Dubito che si possa applicare la disciplina della crisi di gruppo di cui agli artt. 284 e ss. CCII in quanto non vi sono come detto vantaggi compensativi di gruppo o collegamenti economici da poter far valere.
    Vi risulta via sia una norma o un orientamento giurisprudenziale che consenta di depositare tutti e tre i concordati presso un unico Tribunale, quello competente sulla base della residenza di Mario Rossi che corrisponde a quello della sede della società BETA (ma non quello competente in base alla sede della società ALFA)?
    grazie del riscontro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/02/2023 09:11

      RE: concordato minore - competenza - procedure di gruppo


      Anche noi escludiamo il ricorso al concordato di gruppo, oltre che per i motivi da lei indicati, per la ragione più a monte che, almeno dai dati che conosciamo appare difficile la configurazione di gruppo di imprese, che l'art. 2, lett. h) definisce quale "l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto". Nel caso abbiamo due società partecipate dallo stesso socio, il quale individualmente svolge altra attività individuale autonoma e che parteciperebbe anche lui alla procedura non quale gestore o coordinatore delle due società ma quale imprenditore individuale per lo svolgimento di un'attività estranea a quelle delle due società.
      Se si esclude il concordato di gruppo, l'altra via per una procedura unitaria sarebbe il ricorso ad una procedura familiare di cui all'art. 66, ma l'estraneità di tale norma al caso di specie è del tutto evidente.
      Zucchetti SG srl