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Termine ex art. 270 co. 2 lett. d CCII

  • Alessandro Culot

    GORIZIA
    08/04/2023 10:50

    Termine ex art. 270 co. 2 lett. d CCII

    Il termine di 60 giorni assegnato ai creditori per trasmettere al liquidatore la domanda di ammissione al passivo, ex art. 270 co. 2 lettera d) CCII e parimenti indicato in sentenza di apertura della liquidazione controllata del patrimonio è mobile e decorre dalla data della sentenza, dalla data della comunicazione dell'avviso ai creditori (come indicato nel Vs modello di comunicazione), dalla data di registrazione della sentenza all'Agenzia delle Entrate.
    A mio parere, se non indicata in sentenza una data fissa, i 60 giorni decorrono dalla data della sentenza, ovvero al più di registrazione della sentenza, in quanto la decorrenza di tale data dalla comunicazione ai creditori potrebbe far slittare tale termine sine die nel caso, per esempio, di creditori cartolarizzati di crediti bancari ceduti e complessità nell'individuazione del creditore cessionario non notificato.
    Grazie della risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/04/2023 19:59

      RE: Termine ex art. 270 co. 2 lett. d CCII

      Escluso il decorso del termine in questione dalla data di registrazione della sentenza all'AE, che è adempimento di scopo fiscale, rimane da poter prendere in considerazione o la data del deposito della sentenza o quella della comunicazione del liquidatore. Noi abbiamo optato per quest'ultima in considerazione del fatto che quando la lege prevede una comunicazione, peraltro attraverso notifica (art. 272, co. 1 e art. 270, co. 2, lett. d), di un provvedimento è dalla data effettiva del ricevimento di detta comunicazione che scattano gli eventuali termini per gli oneri a carico dei destinatari, come la Corte Costituzionale ha in più occasioni avuto modo di precisare in passato, altrimenti i creditori potrebbero non sapere nulla dell'apertura della procedura e comunque perderebbero 30 giorni del tempo a loro disposizione, dal momento che il liquidatore ha appunto trenta giorni dalla comunicazione a lui della sentenza per aggiornare l'elenco dei creditori e notificare loro la sentenza. In sostanza, seppur nella specie non sia prevista una udienza di verifica avanti al giudice, la notifica in questione tiene luogo della comunicazione di cui all'art. 200 nella liquidazione giudiziale, la cui sentenza, come quella di cui all'art. 270, è pubblicata nel registro dele imprese, per cui pur essendo entrambe conoscibili, il legislatore richiede una comunicazione ulteriore ai creditori; e la prefissazione di un termine per il liquidatore entor cui effettuare la notifica evita il rischio che il tempo per la presentazione delle domanbde di insinuazione possa slittare sine die. Infine, la notifica di cui all'art. 272 ha anche lo scopo di portare a conoscenza dei creditori l'indirizzo PEC del liquidatore, cui trasmettere le domande di ammissione.
      Zucchetti SG srl