Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Concordato minore impresa agricola sopra soglia

  • Fabio Gobbi

    Ancona
    28/09/2022 12:22

    Concordato minore impresa agricola sopra soglia

    Buongiorno,
    premesso che non dovrebbe esservi dubbio che legittimata ad accedere alla composizione negoziata della crisi d'impresa (oltre all'impresa commerciale) sia anche l'impresa agricola sopra soglia di "fallibilità" (che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale, economico e/o finanziario che ne rendano probabile la crisi o
    l'insolvenza), mi sorge il dubbio se l'impresa agricola sopra soglia possa accedere anche al concordato minore di cui all'art. 74 del CCII (magari all'esito delle trattative di cui all'art. 23, comma 2, lettera d), ultimo periodo del CCII), tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 77 del CCII in tema di inammissibilità della domanda di concordato minore, disposizione quest'ultima che non prevede alcuna deroga per le imprese agricole che presentino requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del CCII.
    Ringrazio e saluto cordialmente.
    Fabio Gobbi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/09/2022 19:52

      RE: Concordato minore impresa agricola sopra soglia

      Non vi è dubbio che alla composizione negoziata possa accedere qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo, soggetto a liquidazione giudiziale o ad amministrazione straordinaria o a sovraindebitamento, non essendo previsti limiti dimensionali, né verso l'alto né verso il basso.
      L'art. 74 CCII prevede che possono formulare una proposta di concordato minore "i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) che si trovino in stato di sovraidebitamento, escluso il consumatore, e, la lett. c) richiamata considera, a sua volta, sovraindebitamento "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative…. e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza". Infine la lett. d) dello stesso art. 2 dà la definizione dell'impresa minore identificandola per quella che non è soggetta alla liquidazione giudiziale secondo i parametri che richiamano quelli dell'art. 1 l. fall..
      Dal combinato disposto di queste norme si ricava che l'imprenditore agricolo, che non è soggetto alla liquidazione giudiziale né al concordato ordinario, che riguardano i soli imprenditori commerciali (artt. 121 e 84), può chiedere la nomina dell'esperto per la composizione negoziata della crisi e può fare richiesta di concordato minore indipendentemente dalle dimensioni, che interessano solo le imprese commerciali, in quanto solo queste, se minori, possono accedere solo alle procedure di sovraindebitamento, e se superano i limiti di cui alla lett. d) dell'art. 2 possono sono soggette alla liquidazione giudiziale possono accedere al concordato ordinario.
      Zucchetti SG srl
      • Fabio Gobbi

        Ancona
        29/09/2022 13:20

        RE: RE: Concordato minore impresa agricola sopra soglia

        Buongiorno,
        innanzitutto ringrazio per la tempestiva e chiara risposta.
        Mi resta tuttavia il dubbio sulla corretta interpretazione da attribuire alla disposizione di cui all'art. 77 del CCII, nella parte in cui stabilisce che "La domanda di concordato minore è inammissibile ......, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3)", senza fare alcuna eccezione con riferimento alla natura del debitore (quindi nessuna disapplicazione della norma è prevista espressamente a favore dell'imprenditore agricolo).
        Infatti:
        1) l'art. 74, comma 1, CCII prevede che "I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore";
        2) l'art. 2, comma 1, lettera c), CCII considera sovraindebitamento, come è stato correttamente ricordato, "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative…. e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza";
        3) nel fare rimando all'art. 2, comma 1, lettera c), l'art. 74 stabilisce già, indirettamente, che l'imprenditore commerciale sopra soglia non possa accedere al concordato minore, in quanto tale norma richiama esclusivamente (tra gli altri) l'"imprenditore minore", la cui definizione è declinata nella successiva lettera d) dello stesso art. 2, comma 1.
        Se l'art. 77, per la parte qui di interesse, non è applicabile all'imprenditore agricolo (e direi, allora, neanche al professionista e alla start-up innovativa, che potranno presentare il concordato minore indipendentemente dai loro limiti dimensionali) e se è vero che l'imprenditore commerciale sopra soglia è comunque già escluso dalla possibilità di poter presentare il concordato minore, in quanto appannaggio del solo imprenditore minore (per il richiamo fatto dall'art. 74 all'art. 2, comma 1, lettera c), mi chiedo quale potrebbe essere il debitore "sopra soglia", diverso dall'imprenditore commerciale e agricolo (e dal professionista e dalla start-up innovativa), al quale sarebbe impedito di ricorrere allo strumento del concordato minore sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 77 CCII.
        Forse "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza"?
        Vi ringrazio per l'attenzione e saluto cordialmente.
        Fabio Gobbi
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          30/09/2022 19:27

          RE: RE: RE: Concordato minore impresa agricola sopra soglia

          L'art. 77 del CCII, nella parte in cui stabilisce che "La domanda di concordato minore è inammissibile ......, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3)" si riferisce esclusivamente all'imprenditore commerciale, il quale quando assume dimensionali che eccedono i limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) non è più soggetto alle procedure da sovraindebitamento, ma assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza. Questo lo si desume dal confronto tra le lett. c) e d) del primo comma dell'art. 1; la lett. c), nel dare la definizione del sovraindebitamento in realtà individua i soggetti che possono accedere alle procedure da sovraindebitamento elencandoli nel consumatore, nel professionista, nell'imprenditore minore, nell'imprenditore agricolo, nelle start-up innovative, per poi porre una regola di chiusura generale secondo la quale può accedere a dette procedure "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza". Tra i soggetti ammessi a queste procedure è compreso anche l'imprenditore commerciale, ma l'imprenditore minore e nella lett. d) si dà la definizione dell'imprenditore minore.
          E' vero che già dalla lettura del primo comma dell'art. 74 e, in particolare dal riferimento ai "debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), si può dedurre che la proposta di concordato può essere presentata solo dall'imprenditore minore, così come poi definito dalla lett. d) del comma 1 dell'art. 2, ma sarebbe stato fonte di incertezze se nell'art. 77, che delinea le inammissibilità per l'accesso al concordato minore, fosse mancato il richiamo all'imprenditore maggiore. In tutto questo discorso l'imprenditore agricolo è estraneo, dal momento che questi, a norma dell'art. 74 e del richiamo dell'art. 2, co. 1, lett. c) è incluso tra i soggetti che possono richiedere il concordato minore e per tale imprenditore non sono fissati limiti dimensionali .
          Zucchetti Sg srl
          • Maurizio Rubini

            VITERBO
            05/12/2023 12:43

            RE: RE: RE: RE: Concordato minore impresa agricola sopra soglia

            Un quesito particolare degli imprenditori agricoli riguarda le cooperative agricole soggette alla Liquidazione Coatta Amministrativa.
            Accertata l'effettivo esercizio di attività agricola, la cooperativa può accedere alla procedura di concordato minore, pur essendo assoggettabile alla LCA?
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              05/12/2023 19:49

              RE: RE: RE: RE: RE: Concordato minore impresa agricola sopra soglia

              L'unica decisione che abbiamo trovato in materia è quella del Tribunale di Messina del 19,12,2022, secondo la quale "l'imprenditore agricolo, non essendo soggetto alla liquidazione giudiziale né al concordato ordinario, che riguardano i soli imprenditori commerciali (artt. 121 e 84 CCII), può fare richiesta di concordato minore indipendentemente dai requisiti dimensionali ex art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), richiamato dall'art. 77 CCII, che interessano solo le imprese commerciali, in quanto solo queste, se minori, possono accedere solo alle procedure di sovraindebitamento, ivi compreso il concordato minore". Tuttavia, la lett. c) del comma 1 dell'art. 2, nel dare la definizione del sovraindebitamento in realtà individua i soggetti che possono accedere alle procedure da sovraindebitamento elencandoli nel consumatore, nel professionista, nell'imprenditore minore, nell'imprenditore agricolo, nelle start-up innovative, per poi porre una regola di chiusura generale secondo la quale può accedere a dette procedure "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza", per cui giustamente lei si pone il dubbio che espone.
              A nostro avviso quando l'imprenditore agricolo, per il fatto che esercita l'attività sotto forma di cooperativa, è assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa rientra tra i debitori di cui all'ultima parte della norma citata che non possono accedere alle procedure da sovraindebitamento.
              Zucchetti SG srl