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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Procedura Incapiente - Fideiussioni
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Ernesto Gussoni
Gallarate (VA)12/12/2023 11:35Procedura Incapiente - Fideiussioni
Buongiorno
Mi permetto di richiedere un parere sulla meritevolezza come individuata nella Relazione ex art. 283 D.L.14/2019 ma ora in contradditorio con il GD designato per la Procedura per la sua valutazione ex art. 283 c.VII .
In estrema sintesi il soggetto PF interessato alla Procedura aveva rilasciato a suo tempo "importanti" fideiussioni a favore dei due società di cui era socio e membro del Consiglio di Amministrazione.
Una prima società è poi fallita e la seconda è stata ammessa alla procedura di Concordato Preventivo. le procedure sono terminate-chiuse senza alcun rilevo in capo ai già amministratori.
Pur rilevata la comunque "non" proporzionalità tra garanzia fideiussoria e reddito/patrimonio del soggetto che l'ha rilasciata, nella Relazione "non" si è negata la meritevolezza ndell'Istante sulla scorta delle seguenti sintetiche considerazioni:
1) Si è rilevato come la prassi del Tribunale competente sia per la non ammissibilità della Liquidazione Controllata per il debitore che non abbia beni "sussistenti" da liquidare e non potendosi configurare una procedura con attività liquidatoria "propriamente intesa" nell''apprensione di sole quote di reddito.
E sempre come rilevato nella Relazione, in funzione della natura dei debiti "non consumeristici" per fideiussioni a favore d'impresa, non risulterebbe applicabile la procedura della Ristrutturazione dei debiti del consumatore.
E infine per il dettato dell'art.33 c.4 CCII, risulterebbe inammissibile il Concordato Minore
2) Si è rilevato che come espresso dalla Corte di Cassazione I Sez.Civ n.22559 10/09/2019 "l'incapienza del patrimonio del fideiussore non comporta la nullità della fideiussione quale negozio avente efficacia esclusivamente obbligatoria che non presuppone alcuna solvibilità in capo al fideiussore che la pone in essere" e che quindi anche un soggetto privo di beni può prestare una fideiussione bancaria non configurandosi di conseguenza un comportamento "illecito" e/o "in frode ai creditori".
3) si è rilevato, richiamandosi a quanto espresso dal Tribunale Pordenone il 13 Dicembre 2022, "che è meritevole di esdebitazione - in quanto l'indebitamento, che la/il ricorrente non è mai stata in grado di fare fronte neppure in parte, va ascritto in termini di colpa lieve - l'incapiente che abbia rilasciato nel tempo garanzie fideiussorie al sistema bancario per rilevanti importi alla società di famiglia, operazione negoziale, che ha incluso appunto il rilascio di fideiussioni, complessa strutturatasi con Enti "esperti" nel settore e pianamente consapevoli delle operazioni, non avendo per il resto assunto ulteriori debiti cui non sia stato in grado di far fronte e non presentando altre posizioni passive tipo Erario, enti di previdenza o creditori comuni, bensì soltanto verso gli Istituti di Credito o loro cessionari con posizioni sorte nel predetto contesto.
4) si è rilevato che non osta ai creditori la reclamabilità (anche) del provvedimento che decide sull'istanza ex art. 283 CCII avanti alla Corte d'Appello
si è quindi concluso per la meritevolezza dell'incapiente che abbia rilasciato nel tempo garanzie fideiussorie al sistema bancario per rilevanti importi alla società di famiglia, operazione negoziale, che ha incluso appunto il rilascio di fideiussioni, complessa strutturatasi con Enti "esperti" nel settore e pianamente consapevoli delle operazioni, non avendo per il resto assunto ulteriori debiti cui non sia stato in grado di far fronte e non presentando altre posizioni passive tipo Erario, enti di previdenza o creditori comuni, bensì soltanto verso gli Istituti di Credito o loro cessionari con posizioni sorte nel predetto contesto.
Chiede se possibile un vostro illuminato parere sulla invero non semplice questione.
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/12/2023 18:50RE: Procedura Incapiente - Fideiussioni
Quando si tratta di applicare concetti per definizione elastici come la meritevolezza è inevitabile che manchi una soluzione uniforme in quanto l'ampiezza della definizione consente più interpretazioni tutte valide e motivate.
Fatta questa indispensabile premessa, a nostro avviso, le argomentazioni di cui al punto 1 ci sembrano poco convincenti in quanto si riassumo sostanzialmente nel dato che il debitore non potrebbe accedere ad altre procedure da sovraindebitamento, il che è del tutto irrilevante ai fini dell'art. 283, che anzi presuppone tale impossibilità, perché se il debitore ha dei beni, presenti e materiali da mettere a disposizione dei creditori o futuri quali parte della retribuzione, potrebbe pervenire ad altre procedure, in particolare alla liquidazione controllata. Il fatto che il tribunale competente la pensi diversamente su questo punto indubbiamente comporta una maggiore larghezza nella valutazione della meritevolezza per l'accesso alla esdebitazione del sovraindebitato, altrimenti per effetto di una interpretazione particolarmente restrittiva dell'art. 268, in contrasto con l'indirizzo generale, si priva il sovraindebitato di poter ottenere l'esdebitazione e ex art. 282 e ex art, 283.
Quanto alle argomentazioni del punto 2, ci sembra non pertinente la decisione citata della S. Corte perché questa ha preso in considerazione la validità della fideiussione prestata da un soggetto già fortemente indebitato, ma nel comma 7 dell'art. 283 è richiesta "l'assenza di atti di frode e a mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento", per cui, ai fini dell'art. 283, va preso in considerazione non la validità della fideiussione prestata che vincola il garante all'adempimento, ma il comportamento, a monte, del debitore che ha dato fideiussioni eccessive rispetto alla sua situazione economico patrimoniale per stabilire se tale comportamento, ferma restando la validità della fideiussione data, integri gli estremi della frode, del dolo o della colpa grava nella formazione dell'indebitamento; ed infatti nella citata sentenza (rectius, ordinanza) non si rinviene alcun accenno al dolo o alla colpain quanto si discuteva della violazione e falsa applicazione dell'art. 1325 c.c. e art. 1418 c.c., comma 2 in relazione agli artt. 1336 c.c. e segg., per avere, erroneamente la Corte di Appello ritenuto nulla la fideiussione per mancanza di causa, in quanto, secondo i giudici d'appello, il garante non era in grado, per le proprie condizioni economiche, di fornire alcuna garanzia aggiuntiva personale alla banca da aggiungersi alla garanzia reale ipotecaria iscritta sui beni del debitore principale.
Pertinente e puntuale ci sembra invece Trib. Pordenone 13.12.2022, che attiene proprio all'esdebitazione del sovraindebitato quando afferma che " Deve considerarsi meritevole dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente il soggetto, senza posizioni passive nei confronti dell'erario, degli enti di previdenza e di creditori comuni, i cui debiti siano sorti esclusivamente in ragione dei molteplici finanziamenti cui abbia fatto ricorso nel corso degli anni nel tentativo di salvare una società di famiglia della quale era lavoratrice subordinata, rapporto cessato a seguito del fallimento di quella, laddove risulti che i soggetti finanziatori non abbiano tenuto correttamente conto del merito creditizio della debitrice, come valutato in relazione al suo reddito all'epoca disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; ciò in quanto in una tale ipotesi la condotta tenuta dalla debitrice, col tempo sempre meno in grado di assolvere quegli impegni, va ascritta in termini di colpa lieve, in quanto tale non ostativa al riconoscimento di quel beneficio". Come si vede il Tribunale non dà un generico lasciapassare all'esdebitazione al fideiussore che abia dato garanzie eccessive, ma, in considerazione del fatto che l'esdebitazione del l'incapiente è un beneficio attribuito al debitore in presenza di determinati requisiti e non uno strumento volto al risanamento dell'impresa o alla liquidazione delle attività, pone una serie di limikta zioni, e cioè deve l'indebitamento dipendere solo dal rilascio delle fideiussioni, queste devono trovare una giustificazione nei rapporti intercorrenti tra garante e e agarantito, chi ha concesso il finanziamento abbia tenuto conto del merito creditizio, perché solo in presenza di queste c.d. circostante attenuanti quel comportamento può ritenersi improntato a colpa lieve e non grave.
Zucchetti SG srl
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