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FONDO PATRIMONIALE E DOMANDA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

  • Luigi Benigno

    Aversa (CE)
    23/01/2024 20:12

    FONDO PATRIMONIALE E DOMANDA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

    Spettle Fallco, vorrei un Vs autorevole parere sulla questione di seguito:

    Nel 2013 viene costituito un fondo patrimoniale dal debitore che nel 2023 fa domanda di accesso alla liquidazione controllata;
    Il fondo patrimoniale era stato già impugnato in revocatoria da una banca nel 2015; giudizio conclusosi in fase di reclamo nell'anno 2020, con dichiarazione di inammissibilità del reclamo del debitore da parte della Corte;
    nel 2021/22 la banca cede il credito ad una società di recuperò crediti, la quale anziché avviare l'azione esecutiva sul bene del fondo (quota 1/1) per cui la cedente aveva ottenuto la revocatoria, aziona l'esecuzione su n. 2 immobili di cui il debitore possiede la quota di 1/3;
    nel 2023 il debitore fa domanda di liquidazione controllata;
    Il debitore possiede altri tre beni immobili (per la quota di 1/3 ciascuno), oltre a quello conferito nel fondo. Il liquidatore, in virtù dell'azione revocatoria esperita ed ottenuta dalla banca, intende acquisire l'immobile, oggetto di revoca a favore della sola banca, all'attivo della procedura per soddisfare la sola creditrice che ha ottenuto la revocatoria. Ritienete sia corretto procedere in tal senso? Essendo il fondo inopponibile al solo creditore che ha agito in revocatoria i beni del fondo non possono essere utilizzati e non entrano nella procedura di liquidazione controllata. Ritengo che il liquidatore debba ammettere con riserva il credito della banca che ha ottenuto la revocatoria e sciogliere la riserva all'esito dell'azione revocatoria e al suo soddisfacimento. In caso contrario, il liquidatore arrogherebbe a sè arbitrariamente il diritto di acquisire alla liquidazione un bene che non è soggetto a revoca a favore della liquidazione e della massa e, sebbene abbia dichiarato di voler destinare la vendita del bene al soddisfacimento della sola banca che ha ottenuto la revocatoria, sottarrebbe ai creditori l'attivo utilizzato per le spese di liquidazione del bene nell'ambito della procedura, qualora con la vendita del bene, non riesca il creditore che ha agito in revocatoria a soddisfare le sue ragioni. Cosa ne pensate? C'è giuridprudenza al riguardo?
    Grazie

    Avv. Luigi Benigno
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/01/2024 20:44

      RE: FONDO PATRIMONIALE E DOMANDA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

      Non vediamo a quale titolo lei possa acquisire all'attivo della liquidazione controllata il bene costituito in fondo patrimoniale nel 2013, che ha dato luogo ad un patrimonio separato dal patrimonio di chi lo ha costituito, in quanto destinato alla garanzia di specifici creditori in quanto i beni compresi nel fondo possono essere aggrediti solo dai creditori della famiglia. La destinazione del bene in patrimonio familiare è considerato atto a titolo gratuito, ma per fa valere tale gratuità dovrebbe esercitare la revocatoria ordinaria- che l'art. 274, comma2 consente al liquidatore- ma non può farlo perché l'azione è prescritta, né può proseguire la revocatoria azionata dalla banca perché, se abbiamo ben capito, il relativo giudizio è ormai chiuso e la sentenza che ha accolto la revocatoria è passata in giudicato.
      La banca vincitrice in revocatoria ha acquisito il diritto ad esercitare l'esecuzione sul bene oggetto della revocatoria, ma tale diritto, per un verso, compete solo a lei e non è usufruibile dalla procedura e, per altro verso, non obbliga il creditore ad escutere il bene oggetto della revocatoria in quanto la legge non prevede un beneficium excussionis a favore degli altri creditori; la banca vincitrice quindi è titolare di un credito e se rinviene altri beni nel patrimonio del debitore può pignorare questi per soddisfarsi, anche se una tale situazione è alquanto strana giacchè per l'accoglimento della revocatoria ordinaria il giudice deve aver accertato l'esistenza di un pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore (il c.d. eventus damni), per cui se il debitore disponeva di altri beni aggredibili difficilmente l'atto di disposizione può aver causato o aggravato il pericolo dell'insufficienza patrimoniale del debitore a far fronte al credito del revocante. Ma noi ci atteniamo a quanto esposto.
      Né, il fatto che la banca abbia ceduto il credito non cambia nulla in quanto, come ha spiegato Cass. 23 giugno 2022, n. 20315, "Il cessionario beneficia ope legis degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto – ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto – di agire in executivis nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito ex latere creditoris". Ovviamente l'esecuzione sui beni acquisiti all'attivo è soggetta a sospensione, ameno che non si tratti di credito fondiario.
      Stando così le cose, lei non solo non può acquisire il bene oggetto del fondo patrimoniale, uscito da oltre 10 anni dal patrimonio del debitore in liquidazione controllata, ma non può ammettere con riserva il creditore cessionario che insinui il credito acquistato e non ancora soddisfatto, non rientrando tra le ipotesi di ammissione riservata dato che non si è in attesa di una sentenza definitiva, secondo la costruzione ipotizzata, né è prevista la previa escussione di un obbligato principale, che sono le due fattispecie che più si avvicinano al caso in esame.
      Zucchetti SG srl