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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO- PRIORITA'

  • DANIELA VANNOZZI

    PARMA
    07/07/2023 12:21

    LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO- PRIORITA'

    Nella procedura di liquidazione del patrimonio, il liquidatore ha provveduto prima di tutto alla vendita dei beni (immobili, veicoli) e dopo la vendita dei beni, che ha interessato quasi un anno, ha presentato richiesta al datore di lavoro per il versamento di parte dello stipendio mensile che va oltre il minimo vitale. Ciò ha fatto sì che la durata della procedura sia complessivamente di cinque anni. Il debitore sostiene che il versamento di parte dello stipendio doveva essere chiesto subito a seguito dell'emissione del decreto di apertura della liquidazione e quindi vuole recuperare l'anno perduto con maggiori versamenti mensili. Chiedo se è prevista una priorità per svolgere l'una o l'altra attività e se la richiesta del debitore può essere accettata.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/07/2023 19:36

      RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO- PRIORITA'

      Dalla descrizione dei fatti capiamo che il debitore abbia proposto una liquidazione del patrimonio, che coinvolge i suoi beni materiali e la quota della sua retribuzione ritenuta dal giudice eccedente rispetto ai bisogni propri e della sua famiglia.
      In una procedura fallimentare, liquidati i beni e distribuito il ricavato ai creditori, la procedura va chiusa e con essa cessa anche il diritto della curatela di acquisire all'attivo parte della retribuzione determinata i sensi dell'art. 46 l. fall.; ma nel caso si tratta di una procedura di liquidazione patrimoniale regolata dalla la legge n. 3 del 2012 (che presumiamo applicabile visto che lei parla di liquidazione del patrimonio e non di liquidazione controllata e comunque i tempi di svolgimento inducono a ritenere che la domanda sia anteriore al 15 luglio del 2022), la quale precede una durata minima della procedura di quattro anni, anche se prima di tale termine sono stati liquidati i beni materiali e immateriali, sicchè, se nella proposta o nella omologa non è fissato un termine diverso superiore, si deve ritenere che il debitore dalla data del decreto di ammissione debba corrispondere il suo contributo di spettanza della procedura per la durata di quattro anni minimo o per quella superiore necessaria per portare a termine la procedura con la liquidazione del restante patrimonio.
      Da questa impostazione si capisce che non vi è una priorità da seguire tra vendita e acquisizione del contributo stipendiale in quanto le due attività sono contestuali nel senso che il liquidatore fin dall'inizio deve acquisire all'attivo la quota di stipendio fissata dal giudice e contemporaneamente liquidare il patrimonio.
      Visto che nel caso, lei ha completato la liquidazione e che il debit0ore è tenuto a corrispondere il suo contributo per massimo quattro anni, ci sembra opportuna la soluzione proposta dal debitore, che consente da un lato di acquisire all'attivo quanto per legge dovuto e, dall'altro, di chiudere la procedure nel termine di legge consentendo al debitore di accedere alla esdebitazione.
      Zucchetti SG srl