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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
conflitto fra procedura di liquidazione giudiziale e liquidazione controllata
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Marco Minguzzi
Ravenna14/11/2023 09:40conflitto fra procedura di liquidazione giudiziale e liquidazione controllata
Si supponga il caso di un socio di SNC che dimostri di avere i requisiti di accesso (fra cui di essere "sotto soglia") alla procedura di liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss. CCI e che chieda e ottenga l'apertura di una liquidazione controllata "personale" senza che sia aperta la procedura di liquidazione controllata societaria. Mi pare che la Giurisprudenza ammetta tale possibilità.
Supponiamo che in un successivo momento, nel corso della liquidazione controllata suddetta, i creditori sociali chiedano ed ottengano la apertura della liquidazione giudiziale in capo alla società, la quale ai sensi dell'art. 256 del CCI dovrebbe estendersi anche ai soci illimitatamente responsabili ( c.d. fallimento in estensione).
Chiaro che una situazione del genere si potrebbe generare solo poichè in sede di ammissione del socio alla liquidazione controllata la verifica dell'ammontare delle passività sociali (ovvero la sussistenza dei requisiti dimensionali) dalla quale il socio era risultato sotto "soglia" veniva smentita da una successiva dimostrazione di debiti superiori alla soglia, effettuata in sede di apertura della liquidazione giudiziale.
L'ipotesi non è così infrequente, si pensi al caso una SNC che risulti in sede di ammissione alla procedura di liquidazione controllata di poco sotto-soglia, e poi successivamente un creditore dimostri che l'ammontare complessivo dei debiti sociali superava in realtà la detta soglia e chieda ed ottenga l'apertura della liquidazione giudiziale sociale.
Si determina in tale ipotesi un conflitto fra le due procedure di liquidazione controllata e di liquidazione giudiziale in quanto si dovrebbe operare una estensione della liquidazione giudiziale al singolo socio, il quale però è già soggetto ad una liquidazione controllata personale. La domanda che vi pongo è la seguente, come a vostro avviso verrebbe risolto tale conflitto?
Grazie in anticipo del riscontro-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/11/2023 17:25RE: conflitto fra procedura di liquidazione giudiziale e liquidazione controllata
La situazione è molto complessa ed è difficile dare una risposta sicura.
A nostro avviso bisogna partire dalla considerazione che il socio ammesso alla liquidazione controllata detiene appunto una quota della snc cui partecipa per cui il primo problema è capire quale sia la sorte di tale quota al momento della apertura della liquidazione controllata in capo al socio. Problema non agevole da risolvere perché manca l'art. 2288c.c.esclude di diritto dalla società il socio dichiarato fallito, con diritto del socio alla liquidazione della quota con le modalità di cui all'art. 2289 c.c., ma non parla del socio ammesso alla liquidazione controllata, per cui si tratta di scegliere come costruire la fattispecie. A nostro avviso alla liquidazione controllata, essendo questa sicuramente una procedura liquidatoria con molti tratti in comune con la liquidazione giudiziale, che si è sostituita al fallimento, riteniamo che debba essere applicata la norma civilistica citata per sopperire alla carenza, con la conseguenza che il socio ammesso alla liquidazione controllata è automaticamente escluso dalla società e questa dovrebbe liquidare il valore della quota (e il ricavato farebbe parte del patrimonio da liquidare) e poi i restanti soci continuerebbero la società o, se è venuta a mancare la pluralità dei soci, dovrebbero ricostruirla, o sciogliere la società.
Se l'ammissione dalla data dell'apertura della liquidazione controllata del socio- che coincide con la sua esclusione- è decorso almeno un anno nel momento in cui vien aperta la liquidazione giudiziale della società non vi è problema in quanto, in tal caso, non opererebbe l'effetto estensivo dell'insolvenza anche nei confronti dei soci fissata dall'art- 266, co. 1; stabilisce infatti il comma 2 dell'art. 256 che "La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma 1 non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso ….",
Se non è decorso un anno, tra apertura della liquidazione controllata del socio e apertura della liquidazione giudiziale della società, ci si trova di fronte al principio della estensione automatica della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale della snc ai soci illimitatamente responsabili (art. 256, co. 1) e ad una preesistente procedura che ha già colpito il socio, non revocabile per il sopravvenire della liquidazione della società o per l'accertamento del superamento della soglia del sovraindebitamento, che, peraltro, per il soggetto non imprenditore non si applicano.
La situazione più vicina che si è verificata è quella del fallimento di una snc ove uno dei soci sia stato già dichiarato fallito quale imprenditore individuale per una diversa attività, ove non può essere dichiarato nuovamente il fallimento del socio già fallito e la procedura personale viene in qualche modo attratta nel procedimento unitario della società e degli altri soci (è inutile dilungarsi come ciò avvenga); ma nel caso in esame si è in presenza di procedure diverse che, seppur finalizzate allo stesso scopo liquidatorio, sono rette da organi diversi e soggette a regole diverse, per cui a questo punto le soluzioni possono essere due:
a-proprio perché si tratta di procedure diverse, potrebbe non valere il divieto di dichiarare la liquidazione giudiziale a carico di soggetto già sottoposto alla stessa procedura, per cui la dichiarazione di liquidazione giudiziale a carico della società potrebbe, in applicazione del principio di cui al primo comma dell'art. 256, estendersi anche al socio assoggettato alla diversa procedura di liquidazione controllata, che verrebbe automaticamente meno "convertendosi" nella procedura maggiore;
b-se si ritiene non perseguibile questa via, dovrebbero restare in vita entrambe le procedure cercando di coordinarle in qualche modo, cosa possibile se la competenza è dello stesso tribunale, più difficile in caso di tribunali diversi.
Zucchetti SG srl-
Rossella Fenini
Pavia18/02/2025 17:05RE: RE: conflitto fra procedura di liquidazione giudiziale e liquidazione controllata
Buonasera,
mi permetto di intervenire nella discussione in quanto ho una situazione che, per alcuni tratti, é similare.
Socio cessato (entro l'anno) di snc sotto soglia, con debiti derivanti esclusivamente dalla responsabilità illimitata che aveva nella società. Non vi sono debiti personali.
Ritengo possa liberamente optare per la liquidazione controllata o all'esdebitazione dell'incapiente (con scelta da eseguire in relazione al patrimonio ed ai redditi posseduti) anche se la società continua ad essere attiva, inserendo in procedura i debiti che la società aveva nel momento in cui il socio ha cessato la propria qualifica.
Ritenendo sempre prezioso il Vostro contributo, Vi chiedo un cortese parere in merito alla fattibilità delle procedure prospettate.
Buon lavoro,
R.F.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/02/2025 20:23RE: RE: RE: conflitto fra procedura di liquidazione giudiziale e liquidazione controllata
Premesso che l'art. 2288 c.c. è stato modificato nel senso che ora è escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, è opportuno partire dalla definizione di consumatore di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 2 c.c.i.i., che estende tale nozione anche all'ipotesi in cui il debitore sia socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del Titolo V, a condizione che i debiti contratti per i quali è richiesto l'accesso alla liquidazione controllata siano estranei a quelli sociali e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore. Da questa norma si ricava che il socio consumatore in stato di sovraindebitamento può accedere in proprio ad una procedura di liquidazione controllata per sistemare le passività estranee a quelle sociali.
Questa soluzione si pone in contrasto con la universalità della procedura di liquidazione controllata che, come quella di liquidazione giudiziale, determina il trasferimento della disponibilità dell'intero patrimonio del debitore al liquidatore con quale soddisfare i creditori, sicchè se poi la società per la sua insolvenza viene ammessa alla liquidazione giudiziale, se sopra soglia, o alla liquidazione controllata, se sottosoglia, non potrebbe contare sul patrimonio del socio illimitatamente responsabile in quanto destinato alla soddisfazione dei creditori personali.
Questa considerazione ha fatto escludere, in passato la fattibilità di una liquidazione controllata limitata al socio illimitatamente responsabile e che comunque non coinvolgesse anche i debiti sociali, situazione tuttavia non agevolmente gestibile in quanto nel frattempo che il socio definisce la posizione propria e della società, questa ancora in vita ed operante, potrebbe continuare ad assumere nuovi debiti. Tuttavia, con la citata modifica dell'art. 2282 c.c. l'accesso del socio alla liquidazione controllata, sia per gestire come consumatore esclusivamente la sua situazione debitoria sia come sovraindebitato non consumatore che intende regolamentare anche i debiti sociali, determina la esclusione di diritto del socio stesso dalla società, con conseguenze e sulla società per la ricostruzione della pluralità dei soci o dei soci accomandatari, sia sulla procedura del socio che evidentemente risponde dei debiti societari fino alla data dell'esclusione.
Alla luce di tanto riteniamo che il socio illimitatamente responsabile di snc possa accedere alla liquidazione controllata in proprio per soddisfare, con l'intero suo patrimonio, i debiti personali e sociali fino alla esclusione coincidente con l'apertura della procedura, che determina l'esclusione dalla società.
Per l'accesso al beneficio di cui all'art. 283 c.c.i.i., va valutata la tricorrenza delle condizioni dettate da detta norma.
Zucchetti SG srl-
Rossella Fenini
Pavia21/02/2025 09:52RE: RE: RE: RE: conflitto fra procedura di liquidazione giudiziale e liquidazione controllata
Vi ringrazio per il prezioso contributo.
R.F.
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