Forum SOVRAINDEBITAMENTO

esdebitazione art. 283 CCII

  • Letizia Ampollini

    Fiorenzuola d'Arda (PC)
    21/02/2024 19:01

    esdebitazione art. 283 CCII

    Buonasera,
    volevo un chiarimento circa i requisiti per essere ammessi alla procedura di esdebitazione dell'incapiente. La norma art. 283 CCII recita che se entro quattro anni dal decreto del giudice sopravvengono utilità rilevanti pari al 10% dei debiti occorre pagare il debito. Questo cosa significa? Che occorre aprire una nuova procedura per ripartire questa utilità tra i vari creditori?
    E dopo il pagamento di tali debiti resta l'esdebitazione per la parte rimanente?
    Inoltre non mi è chiaro come effettuare il calcolo per l'accesso alla procedura di cui all'art. 283 CCII in presenza di beni quali ad esempio quote di proprietà di terreni e/o fabbricati, che sono suscettibili di valutazione.
    Nel caso invece un soggetto abiti in un immobile in affitto è giusto sommare il canone annuo d'affitto all'importo calcolato con i parametri di cui all'art. 283 CCII per poi confrontarlo con il reddito percepito?
    Grazie per la risposta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/02/2024 20:10

      RE: esdebitazione art. 283 CCII

      Lei coglie alcuni degli aspetti più critici e complessi dell'istituto della esdebitazione del creditore incapiente, che richiederebbero una trattazione che esula dai limiti di questo Forum, per cui cerchiamo di dare risposta alle sue domande litandoci ad esprimere in sintesi il risultato di argomentazioni approfondite.
      Orbene, il punto di partenza è che può accedere alla esdebitazione il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura (ognuno di questi concetti- utilità, utilità diretta o indiretta, prospettive future- andrebbe indagata) e questa è la valutazione che il giudice deve compiere, insieme alle altre di cui al comma 7 dell'art. 283 CCII, per concedere l'esdebitazione, con la quale i debiti non vengono cancellati, ma dichiarati inesigibili. Il beneficio pertanto non può essere concesso a chi, come da lei prospettato, sia titolare di diritti di proprietà, per intero o per quote, di terreni e/o fabbricati, salvo che non abbiano alcun valora commerciale, perché, diversamente, ove cioè avessero un qualche valore il debitore potrebbe offrire qualcosa, almeno in prospettiva ai suoi creditori.
      Il legislatore però prende in considerazione l'ipotesi che nei successivi quattro anni il sovraindebitato, al momento nullatenente, possa entrare in possesso di utilità rilevanti (una eredità, il pagamento di credito che era in contestazione, vincita alla lotteria, ecc.) che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento, ossia l'ipotesi che le utilità sopravvenute, calcolate sommando "l'utile" percepito, su base annua ed al netto dei "costi", in ognuno dei quattro anni, sia tale da poter soddisfare i creditori di cui all'elenco allegato alla domanda (comma 3 lett. a) in misura non inferiore al 10%.
      Se si verifica questa ipotesi cosa succede, lei chiede. Succede che viene revocato il beneficio della esdebitazione e, quindi i debiti, del sovraindebitato che, come detto, non erano stati cancellati con la esdebitazione, ma soltanto dichiarati inesigibili diventano nuovamente esigibili. A questo punto non si ha il passaggio automatico ad altra procedura, ma semplicemente si ha la posizione di un soggetto, persona fisica sovraindebitato, che può scegliere le strade che la legge consente per risolvere la propria crisi; potrebbe essere non necessaria alcuna procedura perché le utilità ricevute sono tali da soddisfare interamente i creditori o trovare un accordo stragiudiziale, ovvero, a seconda delle condizioni soggettive ed oggettive, valutare l'accesso ad una delle procedure da sovraindebitamento. Una eventuale successiva esdebitazione- revocata quella concessa i sensi dell'art. 283- seguirà all'esito della procedura cui accede e, quindi se ricorre alla liquidazione controllata in presenza dei requisiti di cui all'art. 282.
      Se il sovraindebitato vive in un appartamento in locazione il canone non va calcolato ai fini della valutazione della rilevanza di utilità rientrando tra le spese occorrenti per il mantenimento proprio e della famiglia, determinate secondo il meccanismo di cui al secondo comma dell'art. 283; calcolo che non possiamo fare noi non conoscendo il reddito del sovraindebitato né il numero dei membri della famiglia. Comunque di recente abbiamo fatto il calcolo per una famiglia composta da padre madre e due figli, con un reddito di € 1500 mensili, che possiamo riportare come esempio, salvo modificare il reddito mensile e il parametro ISEE per il numero dei componenti della famiglia:
      A-Assegno sociale annuo 2023 (€ 503,27X13 mensilità) 6.642,51
      B-Aumento dell'assegno sociale della metà 3.271,46
      C-Assegno sociale da considerare ai fini del calcolo 9.813,77
      D-Parametro ISEE per nucleo familiare di 4 persone 2,46
      E-Spese del nucleo familiare (voce C X voce D) 24.141,86
      F- Reddito anno netto del debitore (1.500 X 13mensilità) 19.500,00
      G-Utilità rilevanti (F-G) - 4.641,66
      Di conseguenza, poiché il reddito percepito è inferiore alla soglia di rilevanza , il sovraindebitato può godere del beneficio della esdebitazione.
      Zucchetti SG srl