Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Imprenditore cessato soprasoglia

  • Albarosa Marigliano

    Casarano (LE)
    08/12/2023 10:06

    Imprenditore cessato soprasoglia

    Alla luce della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che ammette al piano ristrutturazione l'imprenditore cessato , secondo voi per analogia potrebbe estendersi anche all'imprenditore cessato soprasoglia con debiti molto vecchi?
    • Albarosa Marigliano

      Casarano (LE)
      08/12/2023 10:07

      RE: Imprenditore cessato soprasoglia

      Considerato tra l'altro decorso il termine per un'eventuale azione fallimentare. Preciso che il caso di specie è una ditta individuale con oggetto costruzioni edili
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/12/2023 10:43

      RE: Imprenditore cessato soprasoglia

      Lei si riferisce presumibilmente alla decisione del Trib. Napoli Nord del 3 gennaio 2023 che ha ammesso l'imprenditore individuale cessato alla procedura di concordato minore liquidatorio, malgrado l'ostacolo rappresentato dal dato letterale dell'art. 33 ultimo comma CCII che nega tale legittimazione. Sulla stessa linea anche altri Uffici (Trib. Ancona 11/01/2023, Trib. Ancona 15/11/2023; Trib. Torre Annunziata 03/11/2023; Trib. La Spezia 30/08/2023; ecc.) secondo i quali la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 33 "deve intendersi riferita al solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c. L'imprenditore individuale che ponga fine alla propria attività, al contrario, sopravvive alla cessazione dell'impresa e, qualora versi in stato di sovraindebitamento per debiti di impresa (e perciò non di natura consumeristica) non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'art 67 CCII, dovendosi escludere il ricorrere della qualifica di consumatore. Negare all'imprenditore individuale cessato anche l'accesso alla procedura negoziale di concordato minore (anche se di tipo liquidatorio), determinerebbe una ingiustificata limitazione per lo stesso degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione (costringendolo di fatto alla liquidazione controllata) ed una illogica e contraddittoria esclusione dall'accesso a strumenti di natura negoziale, in aperto contrasto con ratio e finalità del Codice della crisi e con la disciplina comunitaria di cui esso è espressione".
      Il quarto comma dell'art. 33 non riguarda soltanto le procedure da sovraindebitamento, ma specificatamente le procedure di concordato minore, di concordato preventivo e di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, l'accesso alle quali è inammissibile se la domanda è "presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese". Detta norma, quindi, non può trovare applicazione per procedure diverse da quelle indicate ed, infatti, il primo comma dell'art. 33 dispone che "La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo".
      Pertanto l'imprenditore sopra soglia ove intenda accedere alla procedura di concordato o ad accordo di ristrutturazione dei debiti non deve essere cancellato dal registro imprese, indipendentemente dal tempo, facendo salva l'ipotesi dell'imprenditore individuale, ove si intenda seguire la tesi sopra richiamata.
      Noi abbiamo già in altre occasioni manifestato le nostre perplessità su questa interpretazione completamente contraria alla lettera della legge che non distingue tra imprenditori collettivi e individuali; comunque, qualora la si segua le argomentazioni apportate per il sovraindebitato che vuole accedere al concordato minore, sono valide anche per l'imprenditore sopra soglia che intende accedere al concordato maggiore o alla ristrutturazione dei debiti, giacchè anche per questi, l'alternativa è la liquidazione giudiziale.
      L'imprenditore sopra soglia che intenda accedere alla liquidazione giudiziale può farlo anche se cancellato dal registro delle imprese, purchè non sia decorso un anno dalla cancellazione e l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla cessazione o entro l'anno successivo, in applicazione del primo comma dell'art. 33.
      Zucchetti SG srl