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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
COMPENSO LIQUIDATORE NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
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Debora Campagna
Garbagnate Mil.se (MI)16/10/2023 17:23COMPENSO LIQUIDATORE NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
a seguito di sentenza di apertura della liquidazione controllata sono contestualmente gestore e liquidatore.
Il preventivo calcolato come gestore e approvato dalla debitrice no risulta più attuale giacché lo stato passivo e attivo non sono i medesimi di quelli ritenuti approssimativamente all'inizio della procedura.
A livello pratico, dovrò formulare u nuovo preventivo che dovrà essere sottoscritto dalla debitrice?
La richiesta del compenso del gestore/liquidatore deve essere inserita nello stato passivo? a tal fine l'istanza di liquidazione ed il provvedimento del G.D. deve precedere la redazione dello stato passivo così che l'importo che sarà inserito nel passivo coincide con quanto liquidato dal G.D.?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/10/2023 19:09RE: COMPENSO LIQUIDATORE NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Noi abbiamo più volte sostenuto la tesi che una volta stabilito che sono diversi i ruoli e le funzioni dell'OCC/gestore e del liquidatore, diversi sono anche i compensi e il momento della liquidazione; questa linea trova conferma proprio nel caso come il suo, ove è stato predisposto un preventivo per il compenso dell'OCC/gestore, come consente l'art. 14 del d.m. n. 202 del 2014 e questo preventivo non può che riguardare appunto il compenso dell'OCC e non certo quello del liquidatore, che è organo della procedura nominato dal giudi ed il suo compenso è infatti previsto dall'art. 18 del citato d.m..
Tanto premesso l, l'art. 14 richiamato stabilisce al comma primo, che "La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo", da cui si deduce che i parametri di cui agli articoli successi non trovano applicazione laddove sia stato convenuto tra le parti un accordo sul compenso. Il preventivo accettato dal debitore è un contratto a cui le parti devono attenersi, per cui, salvo che esso non contenga una clausola di salvaguardia che preveda la riserva di definire il compenso effettivamente dovuto con riferimento all'attivo e al passivo risultante dallo svolgimento della procedura quindi alla sua conclusione, questo accordo va mantenuto indipendentemente dalle risultanze dell'attivo e del passivo, come qualsiasi contratto; né è configurabile la rescissione per eccessiva onerosità in quanto connaturato al contratto di prestazione con compenso legato all'entità dell'attivo e del passivo che questi dati possano essere diversi da quelli considerati all'atto della stipula. In sostanza, a nostro avviso, sia che attivo e passivo siano superiori che inferiori a quelli preventivati, il compenso dell'OCC/gestore è quello convenuto all'origine (a meno che non sia prevista una clausola di salvaguardia del tipo indicato) e non è possibile ottenere una modifica successiva, che si sostanzierebbe, nella fattispecie verificatasi, un una pregiudizio per gli altri creditori, che vedrebbero, per il pagamento di un maggior credito prededucibile, diminuita la parte a loro disposizione.
Proprio perché il compenso dell'OCC/gestore rientra tra i crediti prededucibili non è necessario l'inserimento dello stesso nello stato passivo; quello per l'OCC/gestore è determinato dal preventivo e non è contestabile e quello del liquidatore (anche se gestore e liquidatore sono la stessa persona) va liquidato all'esito della procedura dal giudice.
Zucchetti SG srl
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