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CONCORDATO MINORE

  • Vincenzo Simone

    Bergamo
    26/04/2023 19:08

    CONCORDATO MINORE

    Buongiorno
    volevo chiedere cortesemente un parere in merito alla presentazione di un concordato minore.
    Il passivo è costituito da debiti erariali e previdenziali a ruolo presso Agenzia Entrate Riscossione.
    L'attivo è costituito esclusivamente da apporto di finanza esterna pari a 100.000,00.
    E' ipotizzabile un piano che preveda il pagamento dei crediti suddivisi in classi (nonostante non vi sia l'obbligo ai sensi dell'art. 74 c. 3 CCII), come segue:
    classe 1: credito erariale con privilegio 2754-2749 n. 1-8 (Inps): euro 70.000,00 pari al 25% del credito
    classe 2: credito erariale con privilegio 2752-2749 n. 18-19-20: euro 25.000,00 pari al 10% del credito
    classe 3: creditori chirografari degradati: euro 5.000,00 pari al 2% del credito.

    Vi ringrazio per la cortese collaborazione e porgo cordiali saluti.


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/04/2023 18:18

      RE: CONCORDATO MINORE

      Nel caso in esame lei applica la regola della priorità relativa, che l'art. 84 co. 6- richiamato dal comma quarto dell'art. 74- riserva ai concordati in continuità e per la parte eccedente il valore di liquidazione, per cui il concordato in questione, non presupponendo la continuità, è retto dalla regola della priorità assoluta, secondo la quale non potrebbe soddisfare una classe comprendente creditori di grado inferiore senza aver soddisfatto integralmente quella contenente creditori di classe superiore.
      Ciò nonostante, il piano concordatario del genere di quello proposto è a nostro avviso ammissibile in quanto l'attivo è costituito soltanto da finanza esterna, della quale il debitore può disporre liberamente, senza l'obbligo del rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, né in senso assoluto né relativo.
      Tenga inoltre conto che nell'eventualità di un voto negativo dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali il tribunale, in sede di omologa, potrebbe fare ricorso al cram down fiscale previdenziale di cui nella seconda parte del comma terzo dell'art. 80.
      Zucchetti SG srl