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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
LDP- STATO PASSIVO - CREDITO IPOTECARIO - CARTOLARIZZAZIONE- CREDITORE SPV - CORRETTA PROCEDURA -
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Paolo Mascellani
Ferrara07/04/2023 12:48LDP- STATO PASSIVO - CREDITO IPOTECARIO - CARTOLARIZZAZIONE- CREDITORE SPV - CORRETTA PROCEDURA -
Buongiorno,
in presenza di stato passivo, relativo ad una liquidazione del patrimonio, ex L.3/2012, ante D.Lgs.14/2019, indipendentemente all'insinuazione ( nei termini di legge) effettuata dalla banca mutuataria, per il relativo credito ipotecario privilegiato, per effetto di successiva cartolarizzazione del suddetto credito, non avendo ricevuto alcuna comunicazione con produzione di relativa documentazione comprovante l'avvenuta crtolarizzazione, personalmente ritengo che il cessionario, al fine di poter far valere il proprio diritto, in sede di riparto, debba presentare regolare istanza di insinuazione allo stato passivo per surroga entro il termine anteriore alla data in cui il liquidatore procedera' alla ripartizione delle somme ( anche perche' il credito trasferito dovrebbe mantenere, a favore della SPV cessionaria, gli stessi diritti sorti in capo al creditore cedente ( grado di privilegio) indipendentemente dal fatto che la pubblicita' regolarmente eseguita dalla SPV cessionaria risulti essere stata correttamente adempiuta attraverso la pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso specifico, ho, pertanto, inviato la comunicazione, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, alla SPV cessionaria, di procedere alla presentazione, al sottoscritto liquidatore, dell'istanza di ammissione allo stato passivo.
A tutt'oggi, non ho ricevuto alcuna risposta da parte della parte cessionaria in merito al deposito della propria istanza di ammissione allo stato passivo per surroga, ma unicamente, la comunicazione del creditore cedente, a mezzo mail, dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione del suddetto credito privilegiato.
E' corretto, secondo voi, il procedimento come sopra esposto da me seguito?
In caso di mancata risposta della SPV cessionaria, e' sufficiente la comunicazione ricevuta dal creditore cedente di avvenuta cartolarizzazione del credito ipotecario con l'indicazione del numero ed anno della Gazzetta Ufficiale sul quale risulta pubblicata la cartolarizzazione in questione, ai fini del diritto di subentrare automaticamente come creditore surrogato in sede di riparto delle somme?
O, in caso di non risposta da parte della SPV cessionaria, l'effetto sul progetto del piano di riparto saranno relativi alla variazione dell'ordine di soddisfazione dei creditori, come parrebbe logico, non potendo soddisfare piu' il creditore cedente?
Grazie per la risposta.
Cordiali saluti.
Ferrara, 07.04.2023
Paolo Mascellani-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/04/2023 19:55RE: LDP- STATO PASSIVO - CREDITO IPOTECARIO - CARTOLARIZZAZIONE- CREDITORE SPV - CORRETTA PROCEDURA -
La prima domanda da porsi è se sia necessaria una domanda di insinuazione al passivo da parte del cessionario dal momento che manca nella disciplina della liquidazione del patrimonio (ma anche della liquidazione controllata del nuovo codice) una norma simile a quella di cui all'art. 115, co. 2 l. fall (trasfusa nell'art. 230 co. 2 ccii). La risposta che viene immediata è quella affermativa, considerato che la domanda di insinuazione era richiesta dalla giurisprudenza anche nel fallimento, prima della introduzione del citato comma secondo dell'art. 115, tuttavia una soluzione del genere appare poco convincente. In primo luogo perché, già prima di detta modifica, la dottrina criticava la tesi rigorosa della Cassazione facendo presente la inutilità di una nuova domanda di insinuazione in quanto il credito era stato già accertato dal giudice e si trattava soltanto di una modifica soggettiva e questo argomento diventa ancor più pertinente al caso della liquidazione del patrimonio; invero, mentre nel fallimento si è resa necessaria una norma ad hoc perché in quella procedura è previsto un giudizio di verifica condotto dal giudice che poi dichiara esecutivo lo stato passivo e, pertanto, per consentire al curatore di variare lo stato passivo, bisognava dare espressamente tale potere al curatore, come è stato fatto con l'art. 115, nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato lo stato passivo è formato dallo stesso liquidatore che poi lo approva e lo trasmette al giudice, il quale entra in ballo attivamente solo in caso di contestazioni, sicchè non vi sono ostacoli a che sia lo stesso liquidatore a verificare se ricorrono le condizioni per la sostituzione del cessionario al cedente e procedere alla variazione dello stato passivo.
Se si condivide questa impostazione, il passaggio ulteriore è stabilire se la modifica formale dello stato passivo possa essere fatta pur in mancanza di una espressa richiesta da parte del cessionario e, leggendo il secondo comma dell'art. 115 l. fall. si vede che non si fa alcun cenno ad una richiesta del genere, ma si fa riferimento al dato oggettivo della avvenuta cessione e dell'esistenza della prova di tale trasferimento ("Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione").
A questo punto si tratta di vedere se nella fattispecie in esame vi è la prova dell'avvenuta cessione e qui, pur non conoscendo gli atti, ci sembra di poter dare una risposta positiva per un verso perché è lo stesso cedente che ha comunicato al curatore "l'avvenuta cartolarizzazione del credito ipotecario con l'indicazione del numero ed anno della Gazzetta Ufficiale sul quale risulta pubblicata la cartolarizzazione in questione" e, per altro verso perché l'art. 4, co. 1, legge 30 aprile 1999, n. 130 sulla cartolarizzazione espressamente richiama l'art. 58, commi 2, 3 e 4, TUB quale disposizione di favore per i cessionari, esonerandoli dall'onere di procedere alla notifica della cessione a ciascun singolo debitore ceduto (tenuto conto del numero spesso elevato di crediti ceduti nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione) e consentendo loro di determinare l'efficacia delle cessioni nei confronti dei debitori ceduti e dei terzi mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Pertanto se lei riesce, in base ai dati forniti dal cedente, a risalire al credito ceduto e alla pubblicazione nel numero indicato della G.U. della cartolarizzazione, non vediamo ostacoli a che ripartisca la quota spettante all'originario creditore ammesso al passivo alla cessionaria SPV, che quale cessionaria è subentrata nel credito ceduto con tutti i suoi privilegi e garanzie.
Per essere più sicuri, potrebbe fare altro tentativo prima del riparto e chiedere a SPV di confermare l'avvenuta cessione del credito in questione, che la renderebbe ancor più tranquillo, sebbene la dichiarazione del cedente sembra già sufficiente.
Zucchetti SG srl -
Paolo Mascellani
Ferrara11/04/2023 20:42RE: LDP- STATO PASSIVO - CREDITO IPOTECARIO - CARTOLARIZZAZIONE- CREDITORE SPV - CORRETTA PROCEDURA -
Grazie mille per la risposta tempestiva e chiara.
In realta', pur non risultando lo stato passivo di spessore tale quale quello della procedura fallimentare, non sussistendo l'esecutivita' definita dalla norma fallimentare attraverso la verifica del giudice delegato, mi mancava il punto relativo alla cancellazione del rischio di azione promossa, un domani, da parte del creditore cessionario, in caso di mancato corretto riparto secondo il principio della par condicio creditorum.
Per tale motivo, ho gia' proceduto alla richiesta della produzione della documentazione attestante ll'effettiva 'avvenuta cessione del credito alla stessa SPV, che pero' non mi ha ancora risposto.
Cordiali saluti.
Ferrara, 11.04.2023
Paolo Mascellani
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