Menu
Forum SOVRAINDEBITAMENTO
finanza esterna liquidazione controllata srl
-
Elisa Rossi
FORLI' (FC)13/05/2025 10:00finanza esterna liquidazione controllata srl
Una srl è in liquidazione controllata e come unico attivo, come da programma di liquidazione, ha un immobile; a seguito dei ribassi l'importo di aggiudicazione risulta sufficiente solo per il pagamento delle spese anticipate e di parte del compenso del liquidatore/OCC; non risultando un soddisfacimento parziale dei creditori concorsuali non risulterebbe possibile accedere alla esdebitazione; si chiede se sia possibile:
- prevedere un apporto di finanza esterna, con una modifica del piano di liquidazione, per consentire il pagamento parziale dei creditori;
- richiedere al GD una riduzione del compenso spettante all'OCC/liquidatore tale da consentire il pagamento parziale dei creditori concorsuali;
- se queste due strade siano entrambe possibili, se questo possa essere considerato un comportamento legittimo per l'ottenimento della esdebitazione.
-
Zucchetti Software Giuridico srl
13/05/2025 15:11RE: finanza esterna liquidazione controllata srl
A nostro avviso la strada ipotizzata non è praticabile.
Come noto, l'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.
Per la liquidazione controllata le condizioni di esdebitazione sono stabilite dal combinato disposto degli artt. 280 e 282 c.c.i.i.
In particolare, il comma 2 della citata disposizione prevede che "L'esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".
Quindi, l'esdebitazione opera a condizione che il debitore:
non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344;
non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti con- tro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione (se il procedimento penale è in corso la decisione sulla esdebitazione è rinviata);
non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari;
non abbia fatto ricorso abusivo al credito;
non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione e non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
Come si vede, il legislatore ha indicato delle condizioni ostative alla esdebitazione, che hanno valenza "sanzionatoria", nel senso che puniscono, con la negazione della esdebitazione, taluni comportamenti del debitore, al ricorrere dei quali egli è ritenuto, nella sostanza, non meritevole della esdebitazione.
Orbene, se queste condizioni ostative sussistono, l'esdebitazione non può essere concessa, atteso che il codice non contempla condotte riparatorie, idonee a superare una preesistente condizione di inammissibilità della esdebitazione.
Ulteriore argomento a sostegno di questa impostazione deriva dall'art. 284 comma 1, che in tema di esdebitazione dell'incapiente specifica che non sono considerabili utilità sopravvenuti i finanziamenti "n qualsiasi forma erogati", poiché (evidentemente) essi generano un obbligo restitutorio (a questo proposito segnaliamo Trib. Rimini, 8 dicembre 2020 e 15 gennaio 2021, il quale ha ritenuto che il finanziamento va da escluso anche quando sia a fondo perduto).
-