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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
polizza salute-liquidazione controllata
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Marylene Urbini
Ravenna17/07/2025 17:46polizza salute-liquidazione controllata
Buonasera,
nel caso esistenza di una polizza salute che prevede il riconoscimento di somme in caso di ricovero, visite specialistiche, assegno mensile in caso di non autosufficienza , in favore della persona fisica sottoposta alla liquidazione controllata, vorrre sapere, in qualità di liquidatore della procedura, chi è il soggetto abilitato a richiedere le somme alla compagnia di assicurazione e ad incassare gli importi eventuamente riconosciuti.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
19/07/2025 19:45RE: polizza salute-liquidazione controllata
Per rispondere alla domanda occorre premettere che a norma dell'art. 268, comma 4 c.c.i.i. non sono compresi nella liquidazione:
i crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 c.p.c.;
i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
Stando così le cose andrebbe scrutinato il contratto di assicurazione per verificare qual è l'oggetto della copertura. A noi sembra che la impossibilità di acquisire all'attivo della procedura il premio assicurativo vada analizzata partendo dalla previsione (sopra richiamata) per cui non sono acquisibili i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento. Ed allora, se il premio compensa il fatto che gli eventi coperti hanno impedito all'assicurato di provvedere al proprio mantenimento o hanno sottratto risorse al proprio mantenimento, esso non potrà essere acquisito alla procedura.
Peraltro, andrebbe verificato se alla esclusione dall'attivo possa giungersi anche mediante l'applicazione dell'art. 1923 c.c., a norma del quale le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
È ben vero che la norma riguarda le assicurazioni sulla vita, ma a proposito di essa (Cass. Sez. 3, 19/07/2004, n. 13342 ha affermato che "Le somme dovute dall'assicuratore in forza di un contratto di assicurazione sulla vita sono impignorabili (art. 1923, primo comma, cod. civ.)e, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 46 n. 5, legge fallimentare, non sono comprese nel fallimento; siffatta disciplina è applicabile anche all'assicurazione contro gli infortuni esclusivamente in riferimento alle indennità dovute per un infortunio mortale, non anche alle indennità dovute per un infortunio che abbia cagionato un'invalidità permanente, senza che, in contrario, possa assumere rilevanza l'eventuale configurazione nel contratto della natura "personale" del credito, sia perché essa vale soltanto ad escludere la trasmissibilità agli eredi del diritto all'indennità, sia perché l'impignorabilità di un bene, quindi la sua sottrazione all'attivo fallimentare, costituisce materia riservata alla legge e sottratta alla disponibilità delle parti".
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