Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

aggiudica definitiva e assemblea di condominio prima del decreto di trasferimento

  • Elena Pompeo

    Salerno
    14/09/2021 17:34

    aggiudica definitiva e assemblea di condominio prima del decreto di trasferimento

    Salve. Hanno saldato il prezzo di aggiudica ed è in corso il decreto di trasferimento. L'aggiudicatario mi chiede di comunicare all'amministratore di condominio l'aggiudica per poter partecipare alla assemblea di condominio. Mi domando ma ha diritto a parteciparvi anche senza il decreto di trasferimento?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      16/09/2021 11:21

      RE: aggiudica definitiva e assemblea di condominio prima del decreto di trasferimento

      A nostro avviso il mero aggiudicatario non è legittimato a partecipare all'assemblea condominiale atteso che, mancando il decreto di trasferimento, egli non è proprietario e dunque non ha acquisito la qualità di condomino se è vero che, come precisato dalla giurisprudenza, è il decreto di trasferimento che produce l'effetto traslativo (si vedano, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272).
      Ciò premesso, riteniamo che fino a quel momento la legittimazione a partecipare spetti al custode quante volte sia necessario partecipare ad assemblee condominiali il cui oggetto riguardi argomenti le cui deliberazioni sono suscettibili di incidere sul valore della proprietà individuale pignorata e sulla corretta conservazione della medesima.
      In questi casi il custode giudiziario, in adempimento dell'obbligazione di conservazione ed amministrazione del bene, deve partecipare all'assemblea ed esercitare il diritto di voto secondo buona fede, tenendo in considerazione anche l'interesse dell'aggiudicatario.
      Peraltro indicazioni in questa direzione si rinvengono nell'art. 3 del d.m. 80/2009 (recante i criteri di determinazione del compenso del custode) il quale prevede specifiche voci di compenso per lo svolgimento di determinate attività meramente eventuali, tra cui figura la partecipazione alle assemblee condominiali.
      Anche la giurisprudenza di legittimità, pur non avendo mai affrontato il tema della legittimazione del custode del compendio pignorato a partecipare all'assemblea ha riconosciuto la legittimazione del custode di partecipazioni societarie sottoposte a sequestro penale a partecipare alle delibere dell'organo assembleare (Cass. Sez. I, 11/11/2005 n. 21858). Anche la dottrina ammette la legittimazione del custode.
      Quanto alla giurisprudenza di merito Tribunale Cosenza Sez. I, Sent., 11/01/2021 ha ritenuto sussistere la legittimazione del custode quante volte l'argomento posto all'ordine del giorno sia suscettibile di incidere sulla conservazione ed amministrazione del bene, aggiungendo che se la deliberazione dovesse avere ad oggetto il compimento di un atto di straordinaria amministrazione sarebbe necessaria l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione. In senso contrario si registra il precedente rappresentato da Tribunale Roma Sez. V, 06/04/2009.