Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

consegna delle chiavi dell'immobile

  • Francesco Baietta

    PESARO (PU)
    22/05/2025 15:24

    consegna delle chiavi dell'immobile

    Buongiorno,
    nell'ambito di una di procedura esecutiva immobiliare in che momento sorge il diritto del aggiudicatario a ricevere la consegna delle chiavi dell'immobile per prenderne possesso ?


    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      26/05/2025 12:14

      RE: consegna delle chiavi dell'immobile

      Secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16 aprile 2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria il decreto di trasferimento è l'atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all'aggiudicatario, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l'effetto traslativo si produca con l'aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).
      Precisiamo solo che la data da considerare ai fini della determinazione del momento in cui si è prodotto l'effetto traslativo non è quella della firma del decreto di trasferimento bensì quella del suo deposito in cancelleria. Ed infatti, "Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria" (Cass. Sez. 3, 20.5.2015, n.10251).
      Se così è da quel momento che l'acquirente - nuovo proprietario – ha diritto ad ottenere la consegna del bene.
      L'assunto condiviso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale "Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30 giugno 2014, n. 14765).
      Del resto, lo stesso vale anche nelle vendite ordinarie, laddove si è detto che "Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico ("sine corpore") della "res vendita", con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale ("corpus"), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti". (Cass. 11 gennaio 2008, n. 569).
      Dunque, con il deposito del decreto di trasferimento l'aggiudicatario consegue il diritto ad ottenere la consegna delle chiavi dell'immobile.