Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

subentro contratto di credito fondiario

  • Alessandra Cappuccilli

    Pescara
    20/05/2021 20:01

    subentro contratto di credito fondiario

    Buonasera,
    in un caso di cui mi sto occupando il prezzo di aggiudicazione è inferiore al capitale residuo cristallizzato alla data di precetto, cui, ritengo, vada aggiunto l'importo delle rate scadute precettate e le spese di esecuzione liquidate. Quindi, a mio avviso, in un caso del genere si dovrebbe concludere che il subentro, ancorchè possibile, non sia conveniente.

    Preciso che: il capitale residuo alla data di precetto è pari ad € 75.413,62 da ammortizzare per ancora n. 205 rate, previste nel piano di ammortamento del contratto; le rate scadute alla data del precetto sono pari ad € 21.236,35 cui aggiungere spese di esecuzione liquidate per circa € 16.000,00; mentre il prezzo di aggiudicazione ammonta ad € 74.671,88.

    L'aggiudicatario intende subentrare e ritiene che l'importo da ammortizzare in 205 rate sia la differenza tra il prezzo di aggiudicazione ed € 37.236,35 circa (ossia spese di procedura + rate scadute). A mio avviso, invece, l'importo da ammortizzare in 205 rate è il capitale residuo del contratto di mutuo, a prescindere dal prezzo di aggiudicazione e senza sottrarre le spese di procedura e le rate scadute. Ciò sostengo perchè se è ammissibile subentrare in un contratto di mutuo (ancorchè risolto), ciò dovrebbe accadere in base a tutte le condizioni previste nel contratto e, quindi, anche con riferimento al piano di ammortamento... Non credo si possa considerare ammissibile subentrare in un contratto solo con riferimento alle clausole relative alla durata del mutuo, al tasso, e non subentrare alle clausole riferite al capitale erogato e in base al quale il piano di ammortamento, all'epoca è stato concordato (elemento essenziale di quel contratto). E' facile presumere infatti, che se il capitale erogato fosse stato il prezzo di aggiudicazione, il piano di ammortamento avrebbe avuto una diversa durata (inferiore) e diverso tasso (maggiore). Resto in attesa di Vostre indicazioni e di eventuali precedenti giurisprudenziali. Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      22/05/2021 09:08

      RE: subentro contratto di credito fondiario

      Rispondiamo all'interrogativo partendo dalla previsione di cui all'art. 41 comma 5 del testo unico bancario, a mente del quale "L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall'art. 574 del codice di procedura civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese".
      Questa norma va letta come speciale applicazione della disciplina generale di cui agli articoli 508 e 585 c.p.c., dalla cui combinata lettura si ricava la regola per cui nel caso di aggiudicazione di un bene gravato da ipoteca l'aggiudicatario "con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione può concordare col creditore … ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore"; in tal caso "il Giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti", cona la differenza per cui quello previsto dal tub è un diritto potestativo dell'aggiudicatario.
      Il tenore delle norme (sia codicistiche che del testo unico bancario) sono chiare nel prevedere che l'aggiudicatario subentra nel contratto, e quindi ne assume diritti ed obblighi, senza che ciò si risolva in danno del debitore.
      Questo vuol dire che se il prezzo di aggiudicazione supera quanto dovuto per effetto del subentro (capitale residuo, ratei scaduti e spese) egli deve versare la differenza in favore della procedura.
      All'opposto, se il prezzo di aggiudicazione è inferiore alla somma complessiva appena indicata, l'aggiudicatario non potrà ritenersi obbligato per il minor importo del prezzo di vendita, posto che il subentro nel contratto di mutuo, a proposito del quale la dottrina parla di accollo privativo, determina, all'evidenza, che l'aggiudicatario sia obbligato per l'intero importo del finanziamento.
      Non siamo a conoscenza di precedenti editi della giurisprudenza, la poca (per quanto autorevole) dottrina che si è occupata della questione è giunta alle conclusioni che abbiamo cercato di riassumere.