ALTRO - Anatocismo

art. 198 c.p.c

  • Donato Basile

    Bari
    24/05/2011 14:57

    art. 198 c.p.c

    devo effettuare una ctu dove ho a disposizione soltanto parte della documentazione. Ho effettuato richiesta di documentazione integrativa ricevendone in parte.A questo punto ho fatto richiesta al giudice che mi ha autorizzato a chiedere alla banca la documentazione mancante. A tale richiesta non ho avuto esito positivo se non dalla controparte che mi ha fornito la documentazione mancante. La banca si è opposta facendo riferimento all'art. 198 c.p.c.
    Mi chiedo è improcedibile o posso utilizzare la documentazione fornita dalla parte attrice pur in presenza di diniego ai sensi del 198 c.p.c.?
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/05/2011 20:42

      RE: art. 198 c.p.c

      Le riportiamo alcuni passi di una recente sentenza della Cassazione (Cass. 02/12/2010 n. 24549), che in una causa di revocatoria di rimesse in conto corrente, ha così affrontato il problema da lei posto:
      "Al riguardo, occorre premettere che non appare condivisibile l'opinione negativa espressa in sentenza circa la natura contabile dell'esame demandato al consulente tecnico d'ufficio. Si trattava, per contro, proprio di un'indagine da esperire su un conto, caratterizzato da partite in dare e in avere, sulla base di riscontri contabili e di registri; onde non poteva negarsi, in astratto, la pertinenza dell'art. 198 cod. proc. civ., ed in particolare della disposizione di cui al comma 2, che consente all'ausiliario del giudice, con il consenso delle parti, di esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa.
      La norma va pero raccordata con il regime di preclusioni" introdotto con la Novella 26 novembre 1990 n. 353; e cioè, con la decadenza connessa al termine perentorio per la produzione documentale di cui all'art. 184 cod. di rito, nel testo vigente ratione temporis (cui va correlata, per identità di ratio, l'interpretazione restrittiva del divieto di nuovi documenti in grado d'appello, ex art. 345 c.p.c., comma 3: Cass., sez. unite, 20 aprile 2005, n. 8203)……omissis…
      Dalla ricostruzione dogmatica testè esposta discende quindi che, a prescindere dall'accertamento del consenso alla produzione delle contabili bancarie, che la banca assume prestato dal consulente del fallimento X- e della questione connessa se tale consenso possa ritenersi validamente espresso dall'ausiliario tecnico della parte - si deve escludere, in limine, l'ammissibilità della produzione tardiva, anche in sede di CTU contabile, di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito; restando invece applicabile la norma permissiva di cui all'art. 198 cod. proc. civ. alla sola documentazione di elementi meramente accessori, utili a consentire al consulente tecnico d'ufficio una risposta più esauriente ed approfondita al quesito postogli dal giudice".
      Nella fattispecie la documentazione prodotta dalla parte ci sembra fondamentale, ma questo lo deve sapere lei se può farne a meno, per cui non ci sembra utilizzabile alla luce dell'orientamento esposto.
      Nel caso suo, al rifiuto della banca di produrre in causa i documenti necessari, doveva sopperire la controparte parte chiedendo l'esibizione in giudizio, che molto probabilmente il giudice avrebbe concesso, in modo che il CTU sarebbe stato in condizione di svolgere la sua attività.
      Zucchetti Sg srl