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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Sospensione feriale dei termini per l\'insinuazione allo stato passivo
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GIULIA LIBONI
GROTTAMMARE (AP)30/06/2010 18:31Sospensione feriale dei termini per l'insinuazione allo stato passivo
I 30 giorni antecedenti all'udienza di verifica dello stato passivo sono sottoposti alla sospensione dei termini processuali dal primo agosto al 15 settembre?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/06/2010 19:23RE: Sospensione feriale dei termini per l'insinuazione allo stato passivo
La sua domanda apparentemente semplice, pone una questione di grande rilievo.
Il punto di partenza è stabilire se il procedimento di accertamento del passivo sia o non soggetto alla sospensione. Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. "in tema di sospensione dei termini feriali, dall'1 agosto al 15 settembre, ai sensi dell'art. 1 l. 7 ottobre 1969 n. 742, la deroga prevista dall'art. 92 ord. giud., richiamato dall'art. 3 legge n. 742 citata, con riguardo alle cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, non si estende anche alle altre controversie in materia fallimentare"; si tratta di giurisprudenza emessa in tema di opposizione allo stato passivo, ma è assertiva di un principio generale valevole per tutti i procedimento endofallimentari (e proprio su questo punto dissente parte della dottrina), per cui, a nostro parere, anche il procedimento di accertamento del passivo nella fase sommaria avanti al g.d. è assoggettato alla sospensione dei termini feriali non rientrando tra le deroghe previste dalla normativa citata.
Se si segue questa linea, anche per i termini a ritroso per la presentazione della domanda opera la sospensione, per cui, se ad esempio l'udienza di verifica è fissata al 20 settembre le domande di insinuazione, per essere considerate tempestive, devono essere presentate entro il 5 luglio, perché non calcolando il periodo tra 1agosto e 15 settembre, i trenta giorni anteriori al 20 settembre cadono al 5 luglio.
Ovviamente, sempre se si segue questa linea, il tribunale, nel fissare l'udienza di verifica nell'imminenza delle ferie estive, deve tenere conto della sospensione in modo da lasciare alle parti almeno trenta giorni liberi (non feriabili) prima dell'udienza di verifica, termine che, evidentemente non ci sarebbe se con sentenza dichiarativa del 15 luglio sui fissasse, ad esempio, udienza di verifica al 20 settembre.
Zucchetti Sg Srl
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Fabrizio Tagliabracci
Mestre (VE)30/06/2011 15:44RE: RE: Sospensione feriale dei termini per l'insinuazione allo stato passivo
Nulla quaestio sulla vs. risposta intermini legali. Pero' il buon senso mi fa pensare che la sospensione feriale dei termini e' stata concepita per AGEVOLARE chi deve presentare un ricorso. E' veramente paradossale, in questo caso, che invece penalizzi pesantemente chi si deve insinuare al passivo, togliendogli ben 45 giorni di tempo.
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Pietro Capraro
Vicenza02/07/2011 14:02RE: RE: RE: Sospensione feriale dei termini per l'insinuazione allo stato passivo
Anche se in realtà non toglie 45 giorni di tempo ma piuttosto non concede 45 giorni in più, l'osservazione sembra del tutto opportuna, anche perché l'assenza della sospensione feriale più che danneggiare il creditore potrebbe mettere in crisi il sistema "progetto stato passivo - osservazioni - udienza" (probabilmente però anche i giudici guardano il calendario).
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Alessandra De Simone Sacca
REGGIO CALABRIA (RC)01/07/2011 13:29RE: RE: Sospensione feriale dei termini per l'insinuazione allo stato passivo
MI SONO OCCUPATA DI RECENTE DI QUESTA QUESTIONE ANCHE IN RELAZIONE AL TERMINE DI CUI ALL'ART. 95 L.F. PER IL DEPOSITO DEL PROGETTO DI STATO PASSIVO DA PARTE DEL CURATORE.
SUL PUNTO CREDO SIA NECESSARIO SEGNALARE CHE CASSAZIONE SS.UU. 24665/2009 HA RITENTUO APPLICABILE LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI A TUTTO IL "PROCEDIMENTO" DI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO, AD ECCEZIONE DELLE DOMANDE AVENTI AD OGGETTO CREDITI RETRIBUTIVI.
IDENTICO E' L'ORIENTAMENTO DEL TRIBUNALE DI MILANO (CONFRONTARE CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DOTT. QUATRARO DEL 9-07-2008)
DIVERSAMENTE, TRIBUNALE TERNI 16-9-2010 SI E' MOTIVATAMENTE ORIENTATO SULLA NON APPLICABILTA' DELLA SOSPENSIONE FERIALE (IL DECRETO E' COMMENTATO SU IL FALLIMENTO N. 2/2011 - IPSOA) SIA AL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE DOMANDE CHE AL SUCCESSIVO TERMINE PER IL DEPOSITO DEL PROGETTO DI S.P.
CONFORMEMENTE SI E' ORIENTATA LA DOTTIRNA PREVALENTE, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE I TRIBUNALI, IN SENTENZA, NEL FISSARE LA DATA DI UDIENZA DI VERIFICA ENTRO I 120 GIORNI PREVISTI DALLA NORMA, LO FANNO SENZA TENER CONTO DELLA SOSPENSIONE.
CREDO - QUINDI - CHE, ALLO STATO, LA QUESTIONE RESTI MOLTO CONTROVERSA.
Alessandra de Simone Saccà
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