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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
doppio della caparra e privilegio 2775 bis cc
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Federica Gilliavod
Aosta (AO)22/09/2017 15:09doppio della caparra e privilegio 2775 bis cc
Il caso è il seguente:
Un promissario acquirente trascrive e coltiva domanda giudiziale di adempimento ex art. 2932 c.c. (domanda principale) e di risarcimento del danno e restituzione del doppio della caparra (domanda subordinata) nei confronti del promissario venditore.
Nelle more del giudizio viene avviata procedura esecutiva dal creditore fondiario su tale immobile con ipoteca antecedente alla trascrizione della domanda giudiziale.
Il promissario acquirente decide di acquistare il bene all'asta che gli viene trasferito con decreto di trasferimento nella procedura esecutiva.
Nel giudizio ordinario civile rinuncia, quindi, alla domanda 2932 c.c. e prosegue il giudizio solo per la domanda subordinata (risarcimento del danno e restituzione del doppio della caparra).
Nelle more interviene il fallimento del promissario venditore e il giudice civile dichiara interrotto il giudizio.
Ora il promissario acquirente (divenuto proprietario dell'immobile a seguito di decreto di trasferimento) mi chiede l'ammissione al passivo per 100 relativo al doppio della caparra con privilegio ex art. 2775 bis c.c.
Sarei dell'idea di ammettere il credito per 100 ma al chirografo, escludendo il privilegio ex art. 2775 bis c.c., in quanto gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale sono cessati anteriormente alla sentenza di Fallimento (in particolare rinuncia alla domanda ex art. 2932 c.c. nel giudizio civile) e in quanto il bene alla dichiarazione di Fallimento non era più nella disponibilità del Fallimento, in quanto trasferito anteriormente con decreto di trasferimento.
Cosa ne pensate?
Grazie.
Federica Gilliavod
fedegill@tiscali.it
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/09/2017 19:43RE: doppio della caparra e privilegio 2775 bis cc
Il promissario acquirente proponendo domanda di insinuazione al passivo per il credito costituito dal doppio della caparra ha sostanzialmente fatto valere il recesso ex art. 1385 c.c. e non è necessaria la proposizione di domanda giudiziale al fine di determinare la risoluzione del contratto, che si produce per effetto del recesso (Cass.18/05/2015, n. 10087).
E' irrilevante che ante fallimento lo stesso promissario avesse chiesto l'esecuzione del contratto posto che questo effetto, a seguito della esecuzione fondiaria, non può essere più realizzato; ed infatti il creditore, dopo tale evento, ha rinunciato alla domanda ex art. 2392 c.c., insistendo su quella di risarcimento danni e restituzione del doppio della caparra. Si poteva discutere se queste due richieste fossero cumulabili (cfr. terzo comma art. 1385 c.c.), ma anche questo problema è superato dal fatto che, ora, a fallimento dichiarato, il creditore si insinua chiedendo soltanto la restituzione del doppio della caparra.
Il secondo comma dell'art. 1385 c.c. collega il recesso e il trattenimento della caparra o la restituzione del doppio della stessa all'inadempimento della parte e il recesso previsto da tale norma presuppone l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, in quanto configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, da affiancare a quelle di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile. Ne consegue che non rileva l'eventuale mancanza di colpa dell'inadempiente né il fatto che il promissario acquirente fosse a conoscenza dell'esistenza dell'scrizione ipotecaria del creditore fondiario- che poi ha esercitato l'esecuzione e reso impossibile l'esecuzione del contratto- perché questo non può essere considerata una causa di forza maggiore dell'inadempimento o di impossibilità sopravvenuta.
Ciò detto, potrebbe esistere il dubbio se il promissario possa chiedere la restituzione del doppio della caparra invece che dell'importo della stessa, ma anche questo ci sentiamo di superarlo perché il divieto di far valere un risarcimento dei danni nei confronti del fallimento è collegato alle scelte del curatore in ordine ai contratti pendenti, nel mentre nella specie la parte fa valere un diritto risarcitorio per inadempimento del fallito verificatosi ante fallimento e, peraltro, già richiesto prima di tale evento.
A questo punto effettivamente si pone il problema della collocazione del credito richiesto e, a parte le sue fondate considerazioni, vi è la situazione dirimente che il privilegio di cui all'art. 2775bis c.c. ha natura speciale sull'immobile oggetto del contratto preliminare e tale bene non fa parte dell'attivo fallimentare (addirittura è entrato nel patrimonio del promissario, ma questo è irrilevante); né può ritenersi che il privilegio si sia trasferito sul prezzo perché la vendita del bene non è avvenuta in sede fallimentare o nella coeva esecuzione immobiliare fondiaria, ma prima della dichiarazione di fallimento.
Zucchetti Sg srl
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Federica Gilliavod
Aosta (AO)23/09/2017 11:56RE: RE: doppio della caparra e privilegio 2775 bis cc
Grazie!
FG
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