Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI IN PREDEDUZIONE?

  • Marco Porrini

    Varese
    14/09/2017 16:24

    MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI IN PREDEDUZIONE?

    Presento il seguente caso.
    Tizio sottoscriveva un contratto preliminare di vendita con una società immobiliare per l'acquisto di una unità immobiliare.
    Dopo aver pagato circa la metà del prezzo, mediante acconti, si accordava con la impresa costruttrice per iniziare a vivere nell'appartamento: procedeva quindi con l'imbiancatura delle pareti, l'acquisto e messa in opera dei motori basculanti per le porte del garage, acquistava una cucina su misura, arredava l'abitazione con mobili ad incastro e su misura.
    Dopo qualche mese la società falliva.
    In caso di insinuazione al passivo fallimentare delle spese sostenute da Tizio per la sistemazione e l'arredo dell'appartamento, consistenti in miglioramenti e addizioni, le stesse dovranno considerarsi chirografarie o in prededuzione?
    Segnalo una sentenza del Tribunale di Catania del 30 luglio 1982 (citata in dottrina ma di cui non trovo il testo), che afferma che le spese sostenute per eseguire miglioramenti e addizioni vanno rimborsate in prededuzione al mancato acquirente in quanto costituiscono un credito vantato nei confronti della massa e non già verso il fallito.
    Ringrazio anticipatamente.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/09/2017 18:37

      RE: MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI IN PREDEDUZIONE?

      Il possessore, a norma dell'art. 1150 c.c., ha diritto aa una indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purchè sussistano al tempo della restituzione e questa indennità è dovuta anche nel caso in cui il possesso venga a cessare a seguito dello scioglimento fallimentare ed anche noi optiamo per la natura prededucibile di tale credito. Non siamo riusciti a rintracciare la sentenza del Trib. Catania, risalente nel tempo, ma la S. Corte, decidendo un caso diverso da quello da lei prospettato, fornisce indicazioni nel senso detto, Invero la Corte (Cass. 16 aprile 2003 n. 6018 ) occupandosi del diverso tema del risarcimento del danno per la ritardata restituzione di un immobile chiesto dalla curatela fallimentare che, nell'esercizio della facoltà riconosciuta dall'art. 72 l. fall., aveva optato per lo scioglimento di un contratto preliminare di compravendita per effetto del quale il fallito, promittente venditore aveva già trasferito il possesso del bene al promissario acquirente ha statuito che tale domanda "si fonda sul regime normativo segnato dagli art. 2033, 2040 c.c., in forza dei quali l'obbligo di riconsegna di un bene è adempiuto compiutamente se risulti contestualmente soddisfatto anche il diritto al risarcimento del danno maturato per l'eventuale, ingiustificato ritardo", pertanto, gli effetti dello scioglimento del vincolo contrattuale e dell'obbligo restitutorio devono farsi risalire alla determinazione del curatore. Ci sembra che nella stessa fattispecie di scioglimento di contratto preliminare di vendita a seguito del fallimento del promittente venditore con bene già consegnato dal fallito al promissario, l'obbligo del rimborso dei miglioramenti apportate all'immobile nei limiti indicati dall'art. 1150 c.c., sorga in contestualmente alla decisione del curatore di sciogliersi dal contratto, dato che è questa determinazione che genera l'obbligo della restituzione del bene. Riteniamio quindi che il credito per la indennità da miglioramenti rotga in occasione e in funzione del fallimento, che sono i requisiti richiesti, anche in via alternativa, dall'art. 111 l.f., per il riconoscimento della prededucibilità.
      Zucchetti SG srl