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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
IPOTECA A SEGUITO DI SENTENZA DI 1° GRADO - APPELLATA DALLA CURATELA
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Antonio Gaetano
PARMA07/05/2016 14:32IPOTECA A SEGUITO DI SENTENZA DI 1° GRADO - APPELLATA DALLA CURATELA
Buongiorno a tutti,
la Società prima della dichiarazione di fallimento, è stata condannata al risarcimento di un danno.
L'attore, forte della sentenza di 1° grado, ha iscritto IPOTECA sugli immobili della fallita e questa (sempre prima della dichiarazione di fallimento) ha proposto appello, che oggi, in qualità di Curatore ho deciso di proseguire.
Il creditore a questo punto si insinua al passivo chiedendo il privilegio ipotecario.
La mia decisione/proposta è quella di ammettere con riserva in attesa degli esiti dell'appello, ma mi sorge un dubbio.
Essendo stata appellata (giudizio oggi proseguito dalla Curatela) la sentenza di 1° grado, è possibile affermare che questa non sia opponibile al fallimento e di conseguenza potrebbe ricorrere il presupposto per invocare l'inefficacia dell'iscrizione ipotecaria?
Ringrazio per il supporto e le opinioni che mi vorrete fornire.
Saluti
Antonio GAETANO
PARMA-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/05/2016 20:26RE: IPOTECA A SEGUITO DI SENTENZA DI 1° GRADO - APPELLATA DALLA CURATELA
Lei correttamente distingue il credito dalla garanzia. Il primo, in quanto portato da una sentenza di condanna di primo grado emessa prima della dichiarazione di fallimento ma non passata in giudicato essendo stata appellata, rientra de plano nella previsione di cui all'art. 96, co. 2 n. 3 che, appunto, prevede l'ammissione con riserva dei "crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento", sempre che il curatore, come lei dichiara di voler fare, prosegua il giudizio di appello.
Il creditore, in forza di tale sentenza, ha iscritto ipoteca giudiziaria su un bene della società fallita, sempre prima della dichiarazione di fallimento, ma se l'iscrizione è avvenuta nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento, la garanzia potrebbe essere revocata a norma o del n. 4 del primo comma dell'art. 67 o del secondo comma della stessa norma. Il fatto è però che per le garanzie non è prevista l'ammissione con riserva sicchè se ora si ammette con riserva il credito insinuato in via ipotecaria, condizionerebbe l'ammissione del credito all'esito del giudizio ordinario, ma anche l'ipoteca, al momento dello scioglimento della riserva potrebbe accadere:
-o che venga meno l'intera ammissione qualora la sentenza di primo grado sia riformata, perché sarebbe escluso il credito e, di conseguenza, cadrebbe anche l'ipoteca;
-oppure che rimanga definitivamente- cioè senza più riserva- il credito in via ipotecaria qualora sia confermata la sentenza in appello,.
Per evitare questo effetto bisogna fin da ora che il curatore sollevi, a norma del primo comma dell'art. 95 l'eccezione di inefficacia dell'ipoteca, tenendo presente che il credito viene ammesso con riserva. Si potrebbe ad esempio diere ammesso il credito di euro.. in chirografo, con riserva dell'esito del giudizio ordinario pendente al passaggio in giudicato della sentenza. Il credito viene ammesso in chirografo in quanto il curatore eccepisce la inefficacia dell'iscrizione ipotecaria in via principale ai sensi del n. 4 del comma primo dell'art. 67 l.f. e, in via subordinata, ai sensi del secondo comma dell'art. 67 l.f., essendo stata la stessa presa nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimenti nella conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava il debitore.
Zucchetti SG srl
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Antonio Gaetano
PARMA10/05/2016 09:03RE: RE: IPOTECA A SEGUITO DI SENTENZA DI 1° GRADO - APPELLATA DALLA CURATELA
Buongiorno,
volevo precisare che l'ipoteca giudiziale è stata iscritta oltre i 6 mesi, pertanto da quel punto di vista è consolidatissima.
Il dubbio che muovevo era dato dal fatto che essendo il titolo sottostante (ovvero la sentenza, in quanto appellata) inopponibile al fallimento, ne conseguisse che l'ipoteca fosse da considerarsi non opponibile per estensione.
In un certo senso alla stregua dell'invalidità dell'ipoteca iscritta (anche oltre i 6 mesi) in forza di decreto ingiuntivo non munito di formula esecutiva ex art 647 c.p.c..
Grazie nuovamente
Saluti
Antonio GAETANO-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/05/2016 22:36RE: RE: RE: IPOTECA A SEGUITO DI SENTENZA DI 1° GRADO - APPELLATA DALLA CURATELA
C'è un equivoco nella sua precisazione, ove dice che la sentenza, in quanto appellata, non è opponibile al fallimento, ed equipara la sentenza di condanna di primo grado appellata al decreto ingiuntivo opposto.
In realtà la sentenza di primo grado è opponibile al fallimento, solo che, in eccezione al principio della esclusività della verifica, l'accertamento del credito rimane riservato al giudice ordinario che decide nel merito, ma quella sentenza è destinata ad avere effetto nell'ambito fallimentare, sia perché il giudizio di appello deve essere continuato dal curatore (nel caso contesti il credito portato dalla sentenza) che diventa parte dello stesso, sia perché la decisione definitiva diventa condizione che permette lo scioglimento della riserva. E non poteva il legislatore fare diversamente (eguale sistema anche se più farraginoso era previsto anche dal terzo comma dell'art. 95, ante riforma) perché a fronte di una sentenza di un giudice ordinario non passata in giudicato, il curatore o l'accetta (ed allora nulla quaestio perché il credito viene ammesso) oppure la contesta; ma per contestarla deve impugnarla o proseguire l'impugnazione altrimenti quella sentenza di condanna passa in giudicato e il giudice delgato non potrebbe che ammettere il credito da essa portato. L'unico modo per conciliare la situazione fallimentare in cui si è venuto a trovare il debitore condannato e il giudizio ordinario era prevedere l'ammissione con riserva, che consente intanto al creditore di partecipare al passivo, ma alla condizione che nella sede ordinaria si accerti definitivamente l'esistenza del credito e contestualmnete far proseguire il giudizio ordinario, per evitare il passaggio in giudicato.
Completamente diverso è il caso del decreto ingiuntivo opposto, perché l'opposizione non è una forma di impugnazione, ma è l'atto col quale, ad iniziativa dell'intimato, si determina l'apertura del contraddittorio pieno e si prosegue il giudizio di primo grado già iniziato, con la sola particolarità di un'inversione puramente formale delle parti; per cui, per quanto qui interessa, il fallimento dichiarato in pendenza di un decreto ingiuntivo opposto è equiparabile all'ipotesi del fallimento dichiarato in pendenza di un giudizio di primo grado, e non a quella del fallimento dichiarato dopo la pronuncia di una sentenza di primo grado, cui è applicabile il n. 3 del comma secondo dell'art. 96; come un il giudizio di primo grado diventa improcedibile nei confronti della massa se il creditore intende perseguire la realizzazione del suo credito nel fallimento e procedibile soltanto nei confronti del fallito, al solo fine di ottenere un titolo a lui opponibile dopo la chiusura della procedura fallimentare, allo stesso modo diventa improcedibile il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in corso.
Tanto chiarito, si capisce meglio perché abbiamo scisso nella precedente risposta il credito dalla garanzia. Il credito è portato dalla sentenza non passata in giudicato e va ammesso con riserva dell'esito del giudizio, la garanzia, proprio perché accessoria al credito, viene meno se il credito non viene riconosciuto, ma rimane se il credito viene riconosciuto, per cui deve essere, per questa eventualità, sollevata l'eccezione di inefficacia. Il fatto che l'iscrizione sia avvenuta oltre i sei mesi antecedenti il fallimento, impedisce, evidentemente, la possibilità dell'eccezione in quanto l'iscrizione dell'ipoteca giudiziaria è stata effettuata al di fuori del periodo sospetto. Deve, quindi. augurarsi soltanto che in sede ordinaria non venga riconosciuto il credito, perché, ove riconosciuto, esso parteciperà al passivo, una volta sciolta la riserva, con la sua garanzia, che non è stato possibile eliminare.
Zucchetti Sg Srl
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