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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Ammissione al chirografo di credito da mutuo ipotecario su beni di terzi
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Walter Palermo
VENTICANO (AV)28/10/2015 10:12Ammissione al chirografo di credito da mutuo ipotecario su beni di terzi
Avrei bisogno di conoscere la vostra opinione sul seguente caso: una banca ha concesso un mutuo a favore di una società oggi in concordato preventivo, con garanzia ipotecaria su beni appartenenti ad una società terza (in bonis). Allo scopo di apprestare la finanza necessaria a realizzare il concordato è stata prevista la fusione per incorporazione della società proprietaria del bene (terzo) nella società in concordato (debitrice). La fusione si realizzerebbe dopo che i creditori abbiano votato la proposta concordataria. Il problema che si pone è di stabilire la sorte del credito vantato dalla banca. Infatti, al momento del voto, la banca sarebbe portatrice di un credito chirografario e concorrerebbe a formare la maggioranza ai fini dell'approvazione della proposta concordataria. Tuttavia, dopo la fusione, il bene sul quale grava l'ipoteca entrerebbe a far parte del patrimonio della società incorporante (quella in concordato e debitore della banca) di tal che la banca sarebbe poi garantita da un'ipoteca su un bene proprio (divenuto tale per effetto della fusione) del suo debitore e, di conseguenza, di fatto subisce la sorte del creditore ipotecario (con soddisfacimento integrale del proprio bene). A vs. giudizio come ci si dovrebbe regolare ? Potrebbe essere eccepita dalla procedura la natura di sostanziale creditore ipotecario della banca ed escluderla dal voto ?
Vi ringrazio-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/10/2015 17:38RE: Ammissione al chirografo di credito da mutuo ipotecario su beni di terzi
Saremmo portati a ritenere che il creditore in questione possa votare nel concordato della società verso la quale è creditrice essendo, al momento, chirografaria in quanto l'ipoteca è stata concessa da un terzo. Diciamo al momento perché, per il combinato disposto degli artt. 2504 e 2504ter c.c. la fusione ha effetto nei confronti dei terzi dalla iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione, di modo che fin quando non si verifica questo evento tutto rimane come prima per la banca. Quando la fusione sarà effettuata e avrà efficacia per i terzi, effettivamente la società incorporante assumerà i diritti e gli obblighi della società incorporata giusto il disposto dell'art. 2504bis, co. 1 c.c., e il bene ipotecato entrerà nel suo patrimonio, con la conseguenza che la banca diventerà creditore ipotecario.
In questo modo però si crea una anomalia perché la banca in questione, alla quale è inizialmente proposto un trattamento da chirografario, avrà poi diritto a pretendere un trattamento da ipotecario. E, probabilmente, per risolvere la questione bisognerebbe far entrare la fusione nel piano concordatario come forma di realizzazione della proposta fatta ai creditori, per cui alla banca dovrebbe essere offerto, fin dall'inizio, il pagamento dell'intero credito quale ipotecario (se vi è capienza o nei limiti della capienza risultante dalla stima di cui all'art. 160 secondo comma l.f.), rinviato alla effettuata fusione.
La soluzione al suo quesito dipende quindi anche dal contenuto della proposta concordataria.
Zucchetti SG srl
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