Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Locazione ad uso commerciale - comunicazione recesso

  • Vincenzo Mosci

    Genova
    23/06/2021 20:06

    Locazione ad uso commerciale - comunicazione recesso

    Buongiorno,
    devo effettuare il recesso da un contratto di affitto ad uso commerciale di un magazzino.
    Ai sensi dell'art 80 c. 2 il curatore deve corrispondere un equo indennizzo al locatore per l'anticipato recesso.
    Vi chiedo se è corretto che io chieda, ex art. 72 c. 1, autorizzazione al recesso al GD (in assenza del comitato dei creditori).
    Se questa risultasse la giusta procedura, provvederei successivamente a comunicare al locatario lo scioglimento del contratto.
    grazie
    VM
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/06/2021 19:54

      RE: Locazione ad uso commerciale - comunicazione recesso

      Si corretto. Il recesso deve essere autorizzato dal comitato dei creditori, in mancanza del quale provvede il giudice delegato. Nella richiesta rivolta al comitato si potrebbe già prospettare l'importo massimo dell'indennizzo che intende offrire, ma essendo rivolta la domanda al giudice delegato, che dovrà poi decidere sul tale indennizzo in caso di contestazione, è preferibile non coinvolgere già il giudice su tale questione. Avuta l'autorizzazione comunica il recesso al locatario e dipende da lei come gestire la vicenda, se offrire lei un indennizzo o attendere che lo chieda l'altro. Se arriva ad un accordo lo sottoscrive con riserva di approvazione da parte del comitato dei crediori 8se costituito nel frattempo) o del giudice delegato, se non si raggiunge un accordo si rimette la questione al giudice delegato, giusto il disposto dell'art. 80, co. 2 l. fall
      Zucchetti Sg srl
      • Matteo Pancaldi

        Ferrara
        30/06/2021 12:38

        RE: RE: Locazione ad uso commerciale - comunicazione recesso

        Buongiorno,
        mi inserisco nella discussione con questione pressochè analoga.

        Ho già effettuato il recesso da una locazione commerciale, previamente autorizzato dal G.D. Trattengo le chiavi dell'immobile, in quanto allo stato l'IVG sta completando le operazioni di asporto dal magazzino oggetto della locazione.

        Il locatore insinua al passivo:
        - un credito in prededuzione ex art. 111 da equo indennizzo ex art. 80 c 2 L.F. stabilito in 3 mensilità conteggiate dall'Aprile 2021 (data di fallimento) e richiama, ai fini della quantificazione, Tribunale di Vicenza, Sez. I civ., 21 febbraio 2017;
        - un credito in prededuzione ovvero in privilegio ex art. 2764 c.c. per canoni maturati dalla data del fallimento fino alla riconsegna effettiva dell'immobile, che avverrà il 13 Luglio 2021.

        Mi sento di dover accogliere la prima richiesta ed escludere la seconda, in quanto, seppur abbia natura indennitaria, si tratta in sostanza di una duplicazione di medesimo credito.
        grazie
        MP
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          30/06/2021 19:39

          RE: RE: RE: Locazione ad uso commerciale - comunicazione recesso

          Ci sembra difficile la sua posizione perché non si tratta della duplicazione del medesimo credito. I canoni maturati dalla dichiarazione di fallimento e fino al rilascio dell'immobile sono i normali canoni della locazione dovuti per il godimento che il fallimento ha avuto del bene per il periodo indicato ed il fatto che il godimento sia stato del fallimento fa sì che detti canoni godano della prededuzione in quanto sorti in occasione e anche in funzione della procedura; all'interno della prededuzione mantengono la collocazione privilegiata ex art. 2764 c.c. per il caso che si dovesse arrivare ad una graduazione per insufficienza dell'attivo a soddisfare tutte le prededuzioni.
          Il credito per indennizzo nasce dal comma terzo dell'art. 80, per il quale, "in caso di fallimento del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati". L'indennizzo è dovuto per compensare, quindi, l'anticipata cessazione del contratto di locazione rispetto alla scadenza naturale del contratto, che è la data fino alla quale il locatore avrebbe dovuto percepire i canoni della locazione. l'indennizzo è un espediente trovato dal legislatore, da un lato, per consentire al fallimento di liberarsi del contratto che non risponde più alle esigenze produttive, e, dall'altro, per limitare il danno che locatore subisce per il fatto che devo aver convenuto una locazione per un certo numero di anni, vede cessare il rapporto unilateralmente.
          Essendo questa la funzione dell'indennizzo- chiaramente diverso dalla funzione del pagamento per i canoni per il periodo della occupazione- non è possibile stabilire a priori l'entità dello stesso perché molto dipende dal momento in cui interviene il recesso rispetto alla originaria durata del contratto; è chiaro, infatti, se il recesso avviene al primo anno del contratto è diverso da un recesso che viene fato al quarto anno. Ad ogni modo, se non si raggiunge un accordo tra le parti sul quantum, deve rimettere la questione al giudice delegato, perché provveda in proposito.
          La natura prededucibile di tale indennizzo è espressamente fissata dal quarto comma dell'art. 80 l. fall. per il quale "Il credito per l'indennizzo e' soddisfatto in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, n. 1 con il privilegio dell'articolo 2764 del codice civile".
          Zucchetti Sg srl