Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Ammissione al passivo nel fallimento del terzo pignorato

  • Andrea Amuleti

    Rimini
    05/10/2020 13:43

    Ammissione al passivo nel fallimento del terzo pignorato

    Buongiorno, espongo il caso.
    Il fallimento di A (terzo pignorato) è stato dichiarato a gennaio 2020. L'ex-dipendente della società fallita (C) subisce, per debiti da lui maturati, il pignoramento del quinto sia dello stipendio e sia del TFR. L'ordinanza di assegnazione emessa dal GE il 16.06.2016 in favore di B viene munita di formula esecutiva il 27.09.2017 e risulta essere stata correttametne notificata al datore di lavoro (soceità A) a giugno 2016. Il rapporto di lavoro cessa al 31.12.2017. In questi 18 mesi intercorsi la società datrice di lavoro (poi fallita), pur avendo operato le trattenute al dipendente, corrisponde al creditore procedente solo la somma di Euro 500,00 pertanto il creditore B, in forza dell'ordinanza di assegnazione, chiede l'ammissione nel passivo di A per le somme pari all'importo del debito residuo che B ha nei confronti di C in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c.. Chiedo un vostro parere in merito alla suddetta richiesta di ammissione.
    Ringrazio e saluto.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/10/2020 20:45

      RE: Ammissione al passivo nel fallimento del terzo pignorato

      Buongiorno, espongo il caso.
      Il fallimento di A (terzo pignorato) è stato dichiarato a gennaio 2020. L'ex-dipendente della società fallita (C) subisce, per debiti da lui maturati, il pignoramento del quinto sia dello stipendio e sia del TFR. L'ordinanza di assegnazione emessa dal GE il 16.06.2016 in favore di B viene munita di formula esecutiva il 27.09.2017 e risulta essere stata correttametne notificata al datore di lavoro (soceità A) a giugno 2016. Il rapporto di lavoro cessa al 31.12.2017. In questi 18 mesi intercorsi la società datrice di lavoro (poi fallita), pur avendo operato le trattenute al dipendente, corrisponde al creditore procedente solo la somma di Euro 500,00 pertanto il creditore B, in forza dell'ordinanza di assegnazione, chiede l'ammissione nel passivo di A per le somme pari all'importo del debito residuo che B ha nei confronti di C in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c.. Chiedo un vostro parere in merito alla suddetta richiesta di ammissione.
      Ringrazio e saluto.

      E' pacifico in giurisprudenza (cfr, da ult., Cass. 05/06/2020, n.10820) che, ferma restando l'ordinanza di cui all'art. 553 cpc adottata prima del fallimento del debitore principale o del terzo pignorato, l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il predetto provvedimento, che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato.
      Dichiarato il fallimento, nel caso di specie, del terzo pignorato (A), il pagamento al creditore assegnatario B non è inefficace (come se sarebbe se fosse fallito il debitore principale C, qualora questo fosse stato fallibile), solo che deve essere effet6tuato con le modalità concorsuali, ossia previa insinuazione e ammissione al passivo del creditore assegnatario per la somma a lui assegnata, e sua partecipazione al riparto.
      Bene ha fatto quindi B ad insinuarsi al passivo del fallimento A, ma poiché B non è creditore di A, ma solo assegnatario del cel credito che C vanta verso A, è chiaro che B può far valere come titolo per l'insinuazione esclusivamente il provvedimento di assegnazione, e quindi può chiedere l'ammissione solo per la somma assegnata, detratta quella nel frattempo pagata da A, prima del fallimento.
      Sostanziandosi l'assegnazione in una forma di cessione a B del credito vantato da C contro A, il credito, a norma dell'art. 1263c c.c., si è trasferito con i suoi privilegi, per cui trattandosi di un credito da lavoro dipendente, correttamente B chiede il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c.
      Zucchetti SG srl