Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 cooperative produzione e lavoro

  • Marco Imparato

    Roma
    27/01/2012 15:45

    Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 cooperative produzione e lavoro

    Una cooperativa con 50 milioni di euro di volume di affari medio annuo e investimenti per oltre 30 milioni di euro richiede k'ammissione allo stato passivo di un credito di 1,5 milioni di euro con privilegio ex art. 2751 bis n. 5.
    Pur avendo e dimostrando documentalmente i requisiti di mutualità della cooperativa, secondo lo scrivente alla stessa non spetterebbe il privilegio data la rilevante struttura economico-finanziaria.
    Non ho trovato giurisprudenza in tal senso, ma ritengo che la fattispecie sia assimilabile a quella relativa ai grandi studi professionali nei confronti dei quali non viene riconosciuto il privilegio del 2751 bis n. 2.
    Qual'è il vostro parere?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/01/2012 19:31

      RE: Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 cooperative produzione e lavoro

      Condividiamo la sua proposta di escludere il privilegio date le dimensioni della cooperativa. La giurisprudenza in materia di privilegio delle cooperativa non è consistente, ma qualcosa si trova; le riportiamo in seguito la massima di una sentenza della Corte Appello Milano, sez. IV, 12/06/2008, n. 1912, del seguente tenore: "Per il riconoscimento del privilegio generale mobiliare ex art. 2751 bis n. 5 c.c. è necessario che la società cooperativa provi la prevalenza del fattore del lavoro dei soli soci dipendenti (quindi con esclusione dei dipendenti non soci) rispetto al fattore del capitale investito. Il capitale investito deve ritenersi corrispondente al totale delle attività espresse nello stato patrimoniale, come indicatore della rilevanza del fattore capitale nell'operatività della società in quanto nel corso della sua attività un'impresa impiega, e cioè investe, capitale corrispondente a tutte le varie poste iscritte nell'attivo di bilancio (per es. cassa, conti correnti bancari, rimanenze, immobili, licenze ecc.) e non corrisponde, come risultante dalla sentenza del giudice di primo grado, alle quote di ammortamento dei beni strumentali (costi di produzione, ammortamenti e svalutazioni del conto economico) con l'eventuale aggiunta di solo alcune poste dell'attivo patrimoniale".
      In ogni caso il riferimento più che agli studi professionali può essere quello delle imprese artigiane, sia perché queste sono accumunate alle cooperative nell'art. 2851 bis n. 5 c.c., sia per la sostanziale affinità.
      Zucchetti SG Srl

      • Gabriele Baschetti

        Rimini
        13/03/2013 16:31

        RE: RE: Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 cooperative produzione e lavoro

        Preg.mi Colleghi del team Zucchetti, ho provato a cercare il testo integrale della sentenza Corte d'appello di Milano sopra citata. Per un caso simile a quello posto dal collega Imparato, ho provato a cercarla, ma senza riuscirci. Potreste farcela avere?
        Grazie
        Gabriele Baschetti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/03/2013 18:48

          RE: RE: RE: Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 cooperative produzione e lavoro

          Ci dispiace ma disponiamo soltanto della massima, già riportata, presa da Giustizia a Milano 2008, 6, 43.
          Zucchetti SG Srl
          • Giancarlo Corsi

            Ancona
            28/12/2014 01:58

            RE: RE: RE: RE: Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 cooperative produzione e lavoro

            Chiedo, con riferimento alla tematica in oggetto, quale portata debba essere attributo alla novella introdotta dal comma 3 bis) dell'Articolo 82, DL. 69/2013 come introdotto dalla Legge di conversione n° 98/2013 che testualmente recita
            "Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220". Tale disposizione pare superare in maniera netta ogni accertamento fattuale volo alla verifica della sussistenza della rilevanza del fattore lavoro ed in particolare quello dei soci. A tale riguardo faccio presente che tale comma è stato inserito nell'Articolo 82 in sede di conversione che, peraltro, risulta rubricato "Norme di tema di concordato preventivo" che potrebbe lasciar pensare come norma speciale applicabile solo in tema di solo CP. Inoltre, al di là della sua effettiva portata applicativa, tale disposizione deve intendersi di natura interpretativa e quindi coinvolgere anche rapporti patrimoniali sorti precedentemente all'Omologa del Concordato Preventivo (ed ovviamente anche alla presentazione del ricorso per l'ammissione)?
            Si ringrazia
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              29/12/2014 19:49

              RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 cooperative produzione e lavoro

              Classificazione: PRIVILEGI / COOPERATIVE
              In una risposta del 28.11.2014 avevamo già espresso la nostra opinione in proposito e cioè che l'onere per una società cooperativa per ottenere il riconoscimento della natura privilegiata del credito, ex art. 2751 bis n. 5 c.c. è ora assolto, alla luce dell'art. 82 comma 3bis del DL 21.6.13 n. 69, convertito L. 98/2013, con la produzione unicamente dell'attestazione di revisione di cui al D lgs 220/2002.
              Questa soluzione, prima del citato intervento legislativo, non era affatto scontata sostenendosi in via prevalente, sia in dottrina che in giurisprudenza, che il privilegio poteva essere attribuito a condizione che il credito rappresentasse il valore derivante dall'attività lavorativa dei soci, facendo una assimilazione con le imprese artigiane, che veniva da altri negata. Esisteva, cioè, una situazione abbastanza incerta, insostenibile in un periodo di particolare crisi economica, nel quale il riconoscimento o meno della natura privilegiata di un credito potrebbe equivalere alla sopravvivenza o no dell'impresa creditrice, per cui pensiamo che la norma abbia una funzione interpretativa, con effetti retroattivi.
              Riteniamo altresì che la norma abbia una portata generale in quanto non è riferita ad una singola procedura ma al privilegio; essa, infatti, individua le caratteristiche per la concessione del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. alle cooperative di lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, in sostanziale continuità con l'oggetto del privilegio previsto da detta norma.
              Zucchetti SG Srl
              • Michele Costa

                Bologna
                22/05/2017 11:24

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 cooperative produzione e lavoro

                Buongiorno, la sentenza della Cassazione sez. VI n. 12136/2014 del 30.05.2014 ritiene che ai fini del riconoscimento del privilegio non debbano essere presi parametri diversi da quelli della prevalenza del lavoro dei soci sui dipendenti non soci.
                Viene quindi a cadere l'esame dei parametri dimensionali e di fatturato per l'ammissione in privilegio?
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  23/05/2017 18:13

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 cooperative produzione e lavoro

                  La sentenza da lei citata- ripresa in termini più recentemente da Cass. 02/11/2016, n. 22147 si riferisce al privilegio che assiste il credito delle cooperative di produzione e lavoro, al quale va "riconosciuta collocazione privilegiata, ai sensi dell'art. 2751 bis c.c., n. 5, ogniqualvolta esso risulti pertinente ed effettivamente correlato al lavoro dei soci e l'apporto lavorativo di questi ultimi sia prevalente rispetto al lavoro dei dipendenti non soci; ai fini del riconoscimento del privilegio non possono invece venire in considerazione parametri diversi da quelli indicati, fondati su canoni funzionali o dimensionali, nè possono essere compiute comparazioni in stridente contrasto con la moderna realtà cooperativa, quali quelle fondate sul rapporto fra lavoro dei soci e capitale investito (cfr. Cass. nn. 2984/97, 4585/01)".
                  E' esatta, quindi la deduzione che lei trae dalla sentenza, ma, a ben vedere, nel momento in cui si dice che l'attribuzione del privilegio ad una cooperativa di produzione e lavoro va determinata alla stregua dei due parametri enunciati- ossia perchè i suoi ricavi derivavano in massima parte dall'attività lavorativa dei soci, prevalente su quella dei dipendenti non soci- il parametro dimensionale e quello che fa leva sul capitale investito, sono assorbiti dalla struttura della cooperativa perché vuol dire che i ricavi sono determinati più che dal capitale dal lavoro.
                  Zucchetti Sg srl