Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Pagamento spese di giudizio

  • Gennaro Di Martino

    SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
    23/04/2024 08:38

    Pagamento spese di giudizio

    Equitalia Polis spa presentò istanza tardiva al passivo fallimentare per il recupero dei contributi erogati ex art.39 TU 76/90. Il curatore si oppose per una serie di motivazione ed il Tribunale decise con una sentenza che accoglieva in parte le ragioni del curatore e compensava le spese di giudizio. La sentenza venne registrata e l'imposta di registro dovuta venne iscritta a ruolo. Equitalia Polis spa presentò istanza in autotutela all'Agenzia delle Entrate ed ottenne la cancellazione come coobbligato della cartella ai sensi dell'art.66 co.2 del D.Lgs.vo n.112/1999 (sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)
    Nel Dpr 131, tariffa allegata art.5 non vi è obbligo di chiedere la
    registrazione per gli atti e documenti formati per l'applicazione,
    riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze.
    Per il combinato disposto dei due articoli l'Agenzia delle Entrate sostiene che l'unico obbligato al pagamento dell'imposta di registro in misura intera è il fallimento (il d.lgsvo 112/1999 esonera l'agenzia della riscossione dall'imposta di registro per tutte le entrate, mentre nel dpr 131 non vi è esenzione per l'iscrizione a ruolo dei contributi).
    La tesi dell'Agenzia delle entrate mi sembra anticostituzionale. Esistono precedenti in giurisprudenza?
    grazie e cordiali saluti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      10/05/2024 01:00

      RE: Pagamento spese di giudizio

      L'art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. 131/1986, intitolata "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Atti in materia impositiva" elenca fra gli altri gli "Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze".

      Non vi era quindi obbligo di chiedere la registrazione della sentenza; la domanda quindi è: chi ha chiesto tale registrazione?

      Perché in caso di registrazione non dovuta ma volontaria si applica l'art. 8 del medesimo D.P.R., che recita "Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento,
      pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto
      ".

      Così ricostruita la vicenda, se gli organi del fallimento hanno richiesto tale registrazione la relativa imposta è a carico della procedura, ma se non è stata una loro iniziativa, non vediamo giustificazione alla pretesa nei loro confronti.
      • Gennaro Di Martino

        SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
        10/05/2024 08:31

        RE: RE: Pagamento spese di giudizio

        L'art.5 cita soltanto imposte e tasse ma non i contributi, oggetto della sentenza di cui alla domanda. Stando al tenore letterale della disposizione la sentenza era soggetta a registrazione a mio avviso. Ad ogni modo la curatela non ha richiesto la registrazione della sentenza ma ha ricevuto la notifica della cartella esattoriale che non ha pagato. E' intervenuta la rottamazione ed al fine di ottenere un risparmio delle sanzioni, ritenendola dovuta l'imposta irrogata è stata pagata dalla curatela. A questo punto avendo pagato la cartella si rientra nell'art.8 ? Non avendo chiesto la registrazione della sentenza mi sembra una situazione surreale.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          17/05/2024 11:40

          RE: RE: RE: Pagamento spese di giudizio

          È ben chiaro che l'art. 5 della tabella allegata al D.P.R. 131/1986 si riferisce solo alle "imposte e tasse a chiunque dovute" ma ci viene detto che Equitalia Polis è stata dichiarata non tenuta al pagamento dell'imposta ai sensi del combinato disposto di tale articolo e dell'art. 66, comma 2, del D.Lgs. 112/1999.

          L'art. 66, comma 2, del D.Lgs. 112/1999 stabilisce che "Sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo".

          Esso non stabilisce che l'Agenzia delle Entrate è esonerata dal pagamento dell'imposta di registro, ma che è l'atto che ne è esente, quindi delle due l'una:

          - o si rientra nella fattispecie prevista dall'art. 5 ovvero dell'art. 66, e il tributo non è dovuto, o perché l'atto non è soggetto a registrazione, come recita l'art. 5, o perché tale registrazione è esente da imposta, come recita l'art. 66

          - o non vi si rientra, e allora entrambe le parti sono obbligate al pagamento.


          Ci viene detto che l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto valida la prima di tali alternative, pertanto:

          - o la registrazione era esente da imposta ex art. 66 del D.Lgs. 112/1999, e quindi la richiesta di pagamento dell'imposta era illegittima, e se ne doveva chiedere l'annullamento in autotutela ovvero, se ritenuto opportuno e conveniente per la procedura, in sede contenziosa

          - o l'atto non era soggetto a obbligo di registrazione ex 5 della tabella allegata al D.P.R. 131/1986, e allora tenuto al pagamento dell'imposta era il soggetto che tale registrazione ha chiesto. Non quindi la procedura fallimentare.


          Poi, che in sede di valutazioni di convenienza si possa aver deciso di pagare tale imposta, avvalendosi della rottamazione, è appunto una valutazione di convenienza che non possiamo certo sindacare in questa sede.
    • Gennaro Di Martino

      SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
      18/05/2024 10:10

      RE: Pagamento spese di giudizio

      Grazie per i chiarimenti. Mi permetto di aggiungere qualche altra considerazione alla discussione. L'Agenzia delle entrate ha esonerato dal pagamento della cartella l'Agenzia della riscossione sulla base del d.lgs 112/1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione) art.66 comma 2 e non dell'art.5 della tariffa dpr 131. L'art.66 co.2 dlgs 112/99 testualmente recita: "Sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo". A me sembra chiaro che la norma riguardi gli atti di affidamento delle concessioni e quindi sia una norma che attiene ai rapporti tra ente impositore e agenzia della riscossione. La norma non cita le sentenze, come invece dispone l'art.5 del dpr 131 per quanto riguarda le imposte e le tasse (a meno che le stesse non rientrino nel concetto generale di "atti e copie relativi alle procedure esecutive"). In sintesi, a mio avviso, la sentenza andava registrata (trattandosi di contributi) ma il 50% dell'imposta è a carico dell'agenzia della riscossione. L'Agenzia delle entrate ha quindi erroneamente emesso lo sgravio all'agenzia della riscossione. (su queste problematiche l'unica sentenza che ho trovato è del 22/02/2012 n. 31 - Comm. Trib. Prov. Genova - Sezione/Collegio 20
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        26/05/2024 10:15

        RE: RE: Pagamento spese di giudizio

        Non siamo del tutto d'accordo:

        - se (come ha ritenuto l'Agenzia stessa) l'esonero è in base all'art. 66 comma 2, allora l'imposta semplicemente non è dovuta perché atto esente e la richiesta alla procedura è immotivata

        - se invece si tiene conto dell'art. 5 della Tariffa allegata al D.P.R. 131, allora la registrazione non era dovuta, e se qualcuno l'ha chiesta (non certo la procedura) a norma del già citato art. 8 quel qualcuno deve pagare integralmente l'imposta.

        Solo nel caso in cui non si ritenessero applicabili né l'una né l'altra disposizione agevolativa l'imposta sarebbe dovuta al 50% da ciascuna parte, ma è l'ipotesi che è già stata esclusa dalla stessa Agenzia delle Entrate nel momento in cui ha esonerato dal pagamento Equitalia Polis.