Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

TARES richiesta in prededuzione

  • Silvia Pavanello

    Milano
    17/01/2014 11:02

    TARES richiesta in prededuzione

    Buongiorno,
    il comune nel quale la ditta fallita ha la propria sede legale si è insinuato al passivo del fallimento per la tariffa di igiene ambientale (TIA) per gli anni 2006-2012, richiedendo il privilegio ex art. 2752 c.c.
    Successivamente ha presentato integrazione, richiedendo anche l'importo del saldo TARES 2013 in prededuzione in quanto il debito "è sorto successivamente all'apertura della procedura fallimentare".
    La proposta della curatela sarebbe quella di ammettere il credito relativo alla tariffa di igiene ambientale per gli anni ante fallimento in via privilegiata ma di escludere l'importo chiesto in prededuzione per la TARES, in quanto l'immobile, dalla data di fallimento, non è più in alcun modo utilizzato.
    Chiedo un Vs. cortese parere.
    Grazie
    Avv. Silvia Pavanello
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/01/2014 20:16

      RE: TARES richiesta in prededuzione

      Il (o la) Tares (acronimo di Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) è un tributo destinato alla gestione dei rifiuti introdotto dal Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. "decreto salva Italia") e convertita con Legge 22 dicembre 2011 n. 214), in sostituzione delle precedenti Tariffa di igiene ambientale (Tia) e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu); doveva entrare in vigore l'1.1.2013, ma l'entrata in vigore è stata prorogata a luglio 2013, e poi, con d.l. n. 35/2013, ulteriormente posticipata a dicembre 2013, continuando nel frattempo l'applicazione della Tia e Tarsu.
      Il Tares interessa chiunque possieda o detenga locali suscettibili di produrre rifiuti, per cui deve essere pagata dai proprietari o occupanti di beni immobili che per la loro destinazione ed uso possono generare rifiuti. Secondo le linee guida ministeriali sono esclusi dalla tassazione le unità immobiliari "adibite a civili abitazioni" sprovviste di mobili e di allacci alla rete idrica ed elettrica e tutti i fabbricati non utilizzabili perché inagibili, inabitabili, collabenti (ossia i fabbricati ridotti allo stato di rudere che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di produrre reddito.
      Lì dove e nei limiti in cui il Tares è dovuto, questo tributo è dovuto, quindi, anche per gli immobili appresi al fallimento, a meno che non si trovi nelle condizioni sopra descritte, che ne giustificano la esenzione.
      Zucchetti SG Srl