Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Osservazioni progetto SP

  • Mariangela Telesca

    Foggia
    10/12/2014 19:29

    Osservazioni progetto SP

    Nel progetto di stato passivo ho provveduto ad escludere un credito richiesto da un professionista che assume di essere stato incaricato dalla srl fallita (nella specie, dottore commercialista) poichè il citato professionista ha allegato solo pro-forma di fattura senza aver prodotto alcuna prova del conferimento d'incarico nonchè del rapporto intercorso tra le parti. Con osservazioni al progetto di stato passivo, il citato professionista ha provveduto ad integrare la documentazione mancante, dichiarando che la stessa è già in possesso della Curatela che ha inventariato la documentazione contabile della società fallita.
    Per completezza, aggiungo di aver ammesso in via chirografaria (e non privilegiata) il credito richiesto dal professionista a titolo di compenso quale componente del collegio sindacale.
    Vi chiedo se si possa ammettere il credito, alla luce delle osservazioni e della documentazione depositata (con le osservazioni) dal professionista e se il credito richiesto ed ammesso quale compenso per l'attività di componente del collegio sindacale andava in via privilegiata.
    Nel ringraziare anticipatamente per la disponibilità, porgo distinti saluti
    Avv. Mariangela Telesca
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/12/2014 19:51

      RE: Osservazioni progetto SP

      Il termine concesso ai creditori dal secondo comma dell'art. 95 di poter presentare "osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza" ha proprio lo scopo di indurre il curatore a modificare le indicazioni fornite nel progetto di stato passivo. Di conseguenza se il curatore si convince della bontà delle osservazioni e delle prove aggiunte che il creditore ha ragione ben può cambiare quanto in precedenza scritto. Ovviamente non possiamo entrare nel merito non conoscendo le carte, ma per quanto attiene al profilo procedurale potrebbe sorgere il dubbio se la documentazione prodotta con le osservazioni sia effettivamente integrativa della precedente (come richiede l'art. 95) o, come dice l'art. 93 sia dimostrativa del credito, ma, a parte, la difficoltà a tracciare una netta linea di demarcazione tra questi due concetti, rimane il fatto che, a quanto sembra di capire, la documentazione oggi prodotta già faceva parte di quella fallimentare per cui era già nella disponibilità del curatore, se è così non avremmo dubbi a ritenere quella odierna integrativa.
      Per quanto riguarda la collocazione del credito per compenso dei sindaci, due sentenze della S.Corte, abbastanza risalenti, (Cass. 11.4.83 n. 2542; Cass. 3.7.75 n. 1579) ma non abbiamo rinvenute di più recenti, attribuiscono il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. alle retribuzioni dei sindaci di società; essi infatti, si dice, sono "prestatori d'opera intellettuale in quanto la loro attività è limitata a quei compiti di controllo, di vigilanza, di accertamento contabile ed ispettivo che concretano l'espletamento di un'opera meramente intellettuale, tramite l'applicazione di cognizioni tecniche, contabili e legali negli atti di controllo", tracciando anche la differenza con gli amministratori.
      Zucchetti SG Srl