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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
imposte sull\'energia elettrica
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Anna Bonfiglio
Creazzo (VI)26/02/2010 18:39imposte sull'energia elettrica
Buongiorno
Ritenete corretto il riconoscimento del privilegio ex art. 16 d.lgs. 1995/504 all'imposta erariale e provinciale sull'energia elettrica?
Il dubbio sorge in quanto l'art. 16 è contenuto nel titolo I - disciplina delle accise mentre è il titolo II che disciplina l'imposta sul consumo dell'energia elettrica (artt. 52 ess.)
Analogamente in tema di addizionale provinciale il dl 511/1988 richiama gli artt. 52 ess.
Ringrazio per l'attenzione.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/02/2010 11:47RE: imposte sull'energia elettrica
Riteniamo corretta l'applicazione dell'art. 16, che è inserito nella parte generale del Dlgs n. 504/95 e individua, nei primi due commi, il privilegio spettante ai crediti dell'amministrazione finanziaria "per i tributi previsti dal presente testo unico" e, nel terzo comma il prilegio spettante alla c.d. accise di rivalsa, per cui tale disposizione vale per tutt i tributi contemplati nello stesso testo legislativo.
Poiché, l'art. 52 stabilisce che anche "L'energia elettrica (codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento…, anche l'accise sull'energia elettrica gode dei privilegi di cui all'art. 16.
Zucchetti Sg Srl
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Laura Briganti
Udine17/03/2010 16:01RE: RE: imposte sull'energia elettrica
Buongiorno, il grado di privilegio asseganbile è pertanto il Grado 20, G. M.' su quali beni?
certa di un conforto
LB-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/03/2010 17:33RE: RE: RE: imposte sull'energia elettrica
Come dicevamo nella precedente risposta, i privilegi considerati dall'art. 16 del Dlgs n. 504/95 sono due:
Uno è quello che assiste il credito dell'amministrazione finanziaria per i tributi previsti dal presente testo unico, che "ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprietà di terzi" (comma pèrimo dell'art. 16 cit.).
Quindi questo privilegio, come tutti quelli configurati come prevalenti su ogni altro trova collocazione subito dopo i crediti di cui all'art. 2751 bis c.c. e prima dei crediti per contributi ex art. 2753 c.c. Nella tabella dei privilegi FALLCO è quello col num. progressivo 19- CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO - crediti dello Stato per accise, tributi, multe, ecc. Prefer. A7.2, speciale.
Il secondo è quello che assiste i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo; questi possono essere addebitati a titolo di rivalsa "ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione" (comma terzo art. 16 cit.).
Questa parte della norma non è chiara sufficientemente perché l'art. 2752 c.c. prevede tre tipi di privilegi generali; presumibilmente la norma si riferisce a quelli dell'ult. comma che occupa il ventesimo grado nella graduatoria di cui all'art. 2778 c.c., e che nella tabella dei privilegi FALLCo è l'ultimo, che ha il numero progressivo Prg. 47 CREDITI CON COLLOCAZIONE DOPO IL GRADO 20 - Prefer. G20.2, generale.
Zucchetti Sg Srl
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Roberta Postiglione
Milano23/04/2014 16:16RE: RE: RE: RE: imposte sull'energia elettrica
Una piccola delucidazione.
Ritenete corretto il riconoscimento del privilegio anche nel caso in cui l'insinuazione la avanzi una società di capitali, senza avere dato prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta esposta nella propria insinuazione?
In assenza di un pagamento in surroga debitamente dimostrato è corretto riconoscere al gestore dell'energia di turno un privilegio al quale, di fatto, non avrebbe diritto?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/04/2014 20:06RE: RE: RE: RE: RE: imposte sull'energia elettrica
Il privilegio di cui alla prima domanda è quello che assiste i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo; in mancanza di prova dell'avvenuto assolvimento, il privilegio non va, a nostro avviso, riconosciuto.
La mancanza di prova di cui alla seconda domanda esclude il riconoscimento del privilegio; anzi, in entrambi i casi, si potrebbe arrivare all'esclusione del credito stesso perché non dimostrato (se abbiamo ben compreso la fattispecie).
Zucchetti Sg srl
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