Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Interessi prefallimentari

  • Martina Valerio

    thiene (VI)
    05/06/2015 08:40

    Interessi prefallimentari

    Gentile Comitato,
    chiedo un Vs. parere circa il calcolo degli interessi da riconoscere ai creditori insinuati al passivo del fallimento nel caso che mi si prospetta e che Vi illustro di seguito:
    - in data 24/09/2014 una società ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato con riserva.
    - in data 28/10/2014 il Tribunale ne ha dichiarato l'apertura.
    - nel gennaio 2015 la società ha depositato atto di rinuncia alla procedura concordataria avendo verificato l'impossibilità di potervi accedere.
    - il 20/02/2015 il Tribunale dichiara il non luogo a procedere;
    - il 18/05/2015, con procedimento autonomo avviato da più creditori e non immediatamente conseguente alla chiusura della fase preliminare concordataria (ad onor del vero i creditori avevano presentato domanda di fallimento prima del deposito della domanda di concordato da parte della società, ed il relativo procedimento era rimasto sospeso in attesa degli esiti di quest'ultima).
    Mi chiedo se le due procedure possono essere intese quali "consecutive" ed arrestare il calcolo degli interessi alla data del 24/09/2014.
    Oltre che per gli interessi, la questione assume rilievo, tra l'altro, anche per l'individuazione del decorso del biennio per riconoscere il privilegio professionale ai lavoratori autonomi che hanno prestato la loro attività nei confronti della società fallita.
    Grata del Vs. prezioso contributo, invio cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/06/2015 18:20

      RE: Interessi prefallimentari

      Per quanto riguarda gli interessi non vi è bisogno di far ricorso al concetto della consecutività tra procedure dato che ciascuna di esse è regolamentata dalle stesse norme. Ossia già dalla presentazione della domanda di concordato con riserva trova applicazione l'art. 169, che richiama l'art. 55, che regola appunto il trattamento degli interessi nel fallimento, con il rinvio poi all'ult. comma dell'art. 54 l.f., che a sua volta richiama gli articoli civilistici per gli interessi generati dai crediti preferenziali; finito questo periodo viene dichiarato il fallimento, nel quale trova applicazione diretta la stessa normativa, per cui si ha più che altro una consecuzione normativa.
      Per quanto attiene ai professionisti il discorso non può essere limitato al biennio perché si tratta di vedere che tipo di attività è stata svolta in quanto la stessa potrebbe anche godere della prededuzione nel successivo fallimento.
      Zucchetti SG srl