Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Differimento udienza verifica dello stato passivo

  • Aldo Gabriele Vizioli

    Pescara
    04/02/2016 14:42

    Differimento udienza verifica dello stato passivo

    Buongiorno,
    in riferimento al differimento in oggetto, ritengo sia necessario comunicare la nuova data solo a chi ha presentato istanza di insinuazione ma che NON sia necessaria una nuova comunicazione alla Camera di Commercio, ritenendo perentori i termini per la presentazione delle domande tempestive (art. 16). Qualcuno può confermare? Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/02/2016 20:07

      RE: Differimento udienza verifica dello stato passivo

      Dipende dal momento in cui è disposto il rinvio.
      Invero, il terzo comma dell'art. 96 dispone che "Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non piu' di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti". nessun avviso va quindi fatto quando il rinvio avviene all'udienza di verifica.
      Se il provvedimento è preso fuori udienza, riteniamo che vada fatta una comunicazione a tutti i creditori già destinatari dell'avviso ex art. 92 della nuova data. E' vero, infatti, che la tesi prevalente è che la data iniziale fissata determina il riferimento per la presentazione di domande tempestive, ma all'udienza possono partecipare anche i creditori che abbiano presentato una domanda tardiva o anche chi non abbia ancora presentato alcuna domanda, per cui anche costoro hanno interesse a conoscere quando si tiene l'udienza di verifica alla quale possono partecipare.
      Zucchetti SG srl
      • STEFANO CARLI

        RIMINI
        25/02/2016 14:45

        RE: RE: Differimento udienza verifica dello stato passivo

        Nella risposta del 06.10.2015 al quesito del collega Talamona Tommaso in un caso analogo ( rinvio prima dell' udienza ) e' stato risposto che a vostro avviso la comunicazione del rinvio doveva essere inviata solo ai creditori insinuati tempestivamente.
        Si chiede quale quale sia la vostra interpretazione univoca posto che questa risposta e' diversa.
        Vi ringrazio per la vostra preziosa collaborazione.
        Dr Carli Stefano
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          26/02/2016 20:20

          RE: RE: RE: Differimento udienza verifica dello stato passivo


          Nella risposta che precede noi diamo atto che la tesi prevalente è diversa e nella risposta del 6,10,2015 da lei richiamata avevamo riportato la tesi prevalente. Ora abbiamo voluto aggiungere una nostra considerazione che è più che altro garantista. Ossia noi pensiamo che quando esistono casi dubbi perché vi sono interpretazioni non univoche è preferibile seguire la via più sicura. Ancor oggi quindi diciamo, con riferimento al caso concreto, che a stretto rigore potrebbe essere sufficiente la comunicazione ai soli creditori insinuati tempestivamente, però, siccome ove c'è il più c'è anche il meno, per non sbagliare si può fare la comunicazione a tutti, tanto oggi è sufficiente l'invio di una pec e sicuramente si garantisce meglio il ceto creditorio..
          Zucchetti SG srl