Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ammissione passivo di credito CTU liquidato in data successiva alla dichiarazione di fall.

  • Elena Loddo

    ORISTANO
    15/01/2014 19:54

    ammissione passivo di credito CTU liquidato in data successiva alla dichiarazione di fall.

    Buonasera,
    ho un dubbio relativamente all'ammissione al passivo di un credito vantato da CTU per una causa civile promossa dalla società X poi fallita nei confronti di un proprio debitore Y.
    Il CTU è stato autorizzato a richiedere, nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, un fondo spese in sede di conferimento di incarico alla società attrice X. Il fondo spese non viene mai pagato. L'anno dopo, circa 6 mesi prima della dichiarazione del fallimento, il CTU deposita la relazione e contestualmente presenta istanza di liquidazione compensi al Giudice civile (agosto 2013).
    La società attrice X fallisce in ottobre 2013, mentre il Giudice civile liquida i compensi al CTU nel dicembre del 2013 a carico della società X (successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento).
    Premesso: che tutta l'attività del CTU è stata svolta precedentemente alla sentenza dichiarativa di fallimento, che la controparte Y della causa civile è sempre stata contumace dall'inizio, e che un professionista normalmente per il solo fatto di aver svolto attività di consulenza viene ammesso al passivo in privilegio, rimane il dubbio del ritardo del Giudice civile nel liquidare il compenso al CTU, per cui potrebbe compromettere l'ammissione al passivo del fallimento della società X di tale credito. E' così? Oppure il CTU avrebbe diritto solo al fondo spese, accordato prima della dichiarazione di fallimento? Ringrazio e porgo distinti saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/01/2014 18:52

      RE: ammissione passivo di credito CTU liquidato in data successiva alla dichiarazione di fall.

      Il CTU ha diritto al compenso dal momento che la ha svolto la sua attività nel periodo precedente la dichiarazione di fallimento.
      Detto questo, però sorge un problema: chi deve liquidare il compenso al CTU e chi deve decidere a carico di quale delle parti va posto? Di regola è il giudice della causa nella quale la prestazione è stata effettuata, ma se una delle parti è stata dichiarata fallita, il giudice della causa conserva, dopo il fallimento, il potere della liquidazione o questo passa al giudice delegato in applicazione del principio della esclusività?
      Noi optiamo per questa seconda alternativa non essendo quella dl giudice della causa una giurisdizione speciale che sopravviva al fallimento di una delle parti, il che significa che, nel caso, la liquidazione fatta dal giudice della causa dopo la dichiarazione di fallimento non è opponibile all'attore e dovrà in sede fallimentare determinarsi il compenso (essendo il convenuto contumace, è probabile che la CTU sia stata chiesta dall'attore poi fallito e che, quindi, questi debba sopportarne le spese, in mancanza di definizione della controversia). Ovviamente nulla esclude che il giudice delegato si uniformi alla liquidazione già fatta.
      Zucchetti Sg Srl
      • Maurizio Pedullà

        Locri (RC)
        30/09/2015 23:19

        RE: RE: ammissione passivo di credito CTU liquidato in data successiva alla dichiarazione di fall.

        Buonasera, sono stato nominato CTU in una causa dove la società ricorrente è stata successivamente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Il giudice della causa successivamente al decreto di ammissione alla procedura di Amministrazione straordinaria, mi ha liquidato il compenso quale CTU. Premesso che la CTU era stata richiesta dalla società poi ammessa alla procedura predetta, che il sottoscritto intende richiede la liquidazione al Giudice delegato, il credito del CTU liquidato dal Giudice Delegato andrà ammesso in prededuzione o in privilegio 2751 bis n. 2?
        Ringrazio e porgo distinti saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          01/10/2015 20:26

          RE: RE: RE: ammissione passivo di credito CTU liquidato in data successiva alla dichiarazione di fall.

          Lei dispone già della liquidazione del suo compenso fatta dal giudice della causa in cui ha prestato la sua attività, ma, se il commissario dell'a.s. non ha partecipato a quel giudizio, riteniamo che la liquidazione effettuata successivamente all'ammissione della parte alla procedura di a.s. non sia opponibile alla massa. Poiché, a nostro avviso, il credito del CTU sorge al momento della liquidazione, se questa interviene in corso di procedura, riteniamo che il suo credito goda della prededuzione, per cui deve rivolgersi al commissario per ottenere il pagamento della sua parcella, che può compilare sulla base della liquidazione già fatta dal giudice della causa, in modo che il commissario non abbia motivo di sollevare contestazioni.
          Zucchetti SG Srl
          • Maurizio Pedullà

            Locri (RC)
            01/10/2015 22:16

            RE: RE: RE: RE: ammissione passivo di credito CTU liquidato in data successiva alla dichiarazione di fall.

            Buonasera, vengo oggi a conoscenza che il Commissario dell'A.S si è costituito in giudizio nel causa prima della liquidazione della CTU. Potrei chiedere il compenso in pre deduzione visto che la causa è proseguita con la costituzione del Commissario?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              03/10/2015 12:37

              RE: RE: RE: RE: RE: ammissione passivo di credito CTU liquidato in data successiva alla dichiarazione di fall.

              Questo le consente di utilizzare la liquidazione già fatta dal giudice della causa e chiedere al commissario soltanto il pagamento che, come detto, a nostro avviso va collocato in prededuzione.
              Zucchetti SG srl