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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Ammissione passivo e preclusioni
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Massimo Burgazzi
PIACENZA02/01/2014 11:52Ammissione passivo e preclusioni
Volevo sottoporre alla vostra attenzione due casi:
1) un creditore chiede l'ammissione al passivo di un saldo prezzo su una fornitura o su prestazione di servizi, per la quale ha già ricevuto acconti. Tale creditore è subappaltatore della fallita (impresa edile) in un cantiere per la costruzioni di una villetta per il quale il proprietario della villa stessa (committente) contesta ora vizi delle opere e chiede risarcimenti. L'ammissione al passivo pregiudica eventuali azioni del fallimento nei confronti del subappaltatore se questi ha eseguito male le opere o fornito materiali difettosi?
2) Quando un creditore chiede di essere ammesso al passivo per la restituzione del prezzo pagato per un contratto, parzialmente eseguito (e nel quale il Curatore non è subentrato con l'autorizzazione degli Organi fallimentari), che assume risolto per fatto e colpa della società fallita, l'ammissione preclude eventuali azioni di risarcimento danni contro il creditore medesimo, nel caso il fallimento dovesse assumere che, invece, il contratto è risolto per fatto e colpa della controparte contrattuale?
Il dubbio mi sorge in merito alla sentenza Cass. S.U. n. 16508 del 14 luglio 2010, che dovrebbe riguardare solo le azioni revocatorie e non anche quelle risarcitorie o di altro tipo, ma chiedo il vostro parere in merito.
Ringrazio anticipatamente-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/01/2014 19:05RE: Ammissione passivo e preclusioni
La sentenza delle Sezioni Unite da lei richiamata risolve anche i problemi da lei posti.
I giudici della Corte hanno, infatti, chiarito che quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa; riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione perché l'esame del giudice delegato ha investito anche il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Da questa situazione diverge- spiegano ancora le Sez. unite- quella della revocabilità dei pagamenti parziali avvenuti in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento qualora il creditore sia stato ammesso allo stato passivo del credito residuo insoddisfatto, per il fatto che il provvedimento di ammissione implica necessariamente un accertamento circa la sussistenza del titolo giustificativo del residuo, ma non anche, al contrario, in ordine all'insussistenza di un maggior credito, e quindi relativamente all'opponibilità o meno alla massa di pagamenti antecedenti.
In sostanza, l'insegnamento che offre questa sentenza, è che, poiché l'accertamento del passivo non si limita all'accertamento del diritto al concorso, ma presuppone l'esame del diritto che giustifica l'ammissione, il giudicato interno endo fallimentare- che significa preclusione al riesame anche da parte di altri giudici delle questioni già esaminate dal giudice delegato- si estende a tutte le questione, che espressamente o implicitamente sono poste a base della decisione del giudice, che non possono quindi essere più rimesse in discussione.
Applicando questi criteri ai due casi da lei prospettati ci sembra che ammettere i crediti richiesti significhi accettare la versione dei due creditori e il fondamento di diritto su cui esse poggiano, con preclusione della possibilità di rimettere in discussione quanto deciso.
Zucchetti SG Srl
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Alessandra De Simone Sacca
REGGIO CALABRIA (RC)07/01/2014 13:07RE: Ammissione passivo e preclusioni
Buongiorno
Intervengo nella discussione perché la sentenza delle SSUU richiamata nella discussione credo che crei più di un problema applicativo ogniqualvolta il creditore deduca l'intervenuto pagamento parziale di una maggior somma e chiede di essere ammesso per il residuo
In tal caso il curatore, anche se ricorrono i presupposti ex art. 67, non può ammettere l'importo a lordo del pagamento già avvenuto in quanto la richiesta è al netto e comunque la somma è già percetta
Di contro si potrebbe veder preclusa l'azione ex art 67
Nei casi prospettati dal collega, il curatore può anche sollevare delle contestazioni in sede di progetto (ove già disponga di elementi idonei e concreti a detto fine) ma non può più coltivarle in sede di eventuale opposizione , se non nei limiti dell'eccezione riconvenzionale e nei limiti della domanda avanzata dal creditore, restando preclusa la domanda riconvenzionale volta all'accertamento di un maggior credito della procedura!!!!
A tal fine, intervenuto il giudicato sul 98, potrà avviare una nuova azione!!!!
O sbaglio?
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/01/2014 20:32RE: RE: Ammissione passivo e preclusioni
Per la verità a noi la citata sentenza delle Sezioni Uniti sembra molto logica e coerente se interpretata nel senso che avevamo esposto nella precedente risposta, di impedire la riproposizione, anche avanti al giudice ordinario, delle questioni che anche implicitamente sono state già oggetto della decisione del giudice delegato.
Nel caso, quindi del creditore che si insinui per 700 decurtando dal suo credito originario di 1.000 gli acconti di 300 ricevuti, quel pagamento di 300 potrà essere oggetto di revocatoria nei limiti in cui questa è consentita (se il pagamento è avvenuto nel periodo sospetto, se il curatore prova che l'accipiens conosceva lo stato di insolvenza, ecc.) perché il giudice delegato, nell'ammettere quel creditore al passivo per 700, non è intervenuto sui pagamenti già effettuati perché l'esame degli gli stessi non era funzionale alla decisione.
Discorso diverso è se il pagamento di 300 può essere attuato in via di eccezione o sia necessaria promuovere l'azione, ed è evidente che la risposta è nel secondo senso perché l'eccezione revocatoria (che il nuovo art. 95 ha espressamente attribuita al curatore) non servirebbe a bloccare l'ammissione del credito di 700 richiesta, ma avrebbe una funzione recuperatoria incompatibile con il giudizio di accertamento del passivo. In realtà l'eccezione revocatoria funziona per le garanzie, nel senso che se un creditore chiede l'ammissione di un credito in via ipotecaria, il curatore, eccependo che la garanzia è revocabile, incide sulla collocazione della pretesa azionata al fine di far ammettere quel credito in chirografo, fermo restando che il curatore, se vuole che sia dichiarata la inefficacia dell'ipoteca e revocata, deve promuovere apposito giudizio.
Ben diversa è la situazione nelle ipotesi prospettate dall'avv. Burgazzi. Prendiamo in esame il secondo caso, che è più semplice e chiarisce bene il concetto.
Qui vi è un creditore che chiede di essere ammesso al passivo per la restituzione del prezzo pagato per un contratto, parzialmente eseguito che assume risolto per fatto e colpa della società fallita; è evidente che se questo credito viene ammesso si ammette anche che la risoluzione del contratto è dovuta a causa e colpa della società fallita, per cui il curatore di questa non potrà più agire in via ordinaria per far valere pretese che poggino sulla risoluzione per fatto e colpa del contraente in bonis, per la preclusione che comporta il giudicato fallimentare e che le Sezioni Unite hanno chiarito, nonostante la portata endofallimentare, estendersi alle azioni del curatore anche avanti al giudice ordinario, essendo il curatore parte del procedimento fallimentare.
Se, invece, il credito di cui sopra non viene ammesso, il creditore potrà ovviamente fare opposizione, ma anche il curatore potrà avanzare non nel giudizio di opposizione, ma avanti al giudice ordinario eventuali pretese risarcitorie e restitutorie adducendo l'inadempimento della controparte del fallito quale causa della risoluzione; i due giudizi sono chiaramente connessi, ma non essendo possibile ricondurre entrambi avanti allo stesso giudice bisognerà provvedere al coordinamento mediante la sospensione di quello ordinario, in attesa della definizione dell'altro, secondo i criteri dettati bnegli ultimi anni dalla giurisprudenza per risolvere il problema della domanda riconvenzionale del convenuto in bonis nel giudizio azionato dal curatore (ossia la situazione invertita rispetto a quella in esame)
Zucchetti Sg Srl
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