Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

mutuo fondiario e ipoteca su beni di terzi

  • SERGIO AVOLIO

    PIANE CRATI (CS)
    21/02/2014 01:26

    mutuo fondiario e ipoteca su beni di terzi

    Una società srl fallita aveva chiesto nel 2004 mutuo fondiario con ipoteca su immobile cointestato ad amministratore e coniuge (entrambi anche fideiussori).La banca si insinua (senza far riferimento a credito ipotecario) per la parte residua del mutuo per come da attestazione del direttore (produce atto, piano ammortamento, risoluzione per mancato pagamento di rate e atti di messa in mora).Non ha invece prodotto i documenti attestanti i versamenti in parte incassati e da chi. Inoltre non ha proceduto alla esecuzione sull'immobile.
    La domanda è inammissibile visto che non viene documentato come si determini la somma richiesta (pagamenti parziali di chi?) e che non viene prodotto piano di ammortamento delle rate insolute con distinzione di capitale e interessi?
    Inoltre specifico che la parte mutuataria è l'amministartrice per conto proprio e in qualità di amministratrice della società e quindi mi chiedo se il credito della banca si possa considerare ipotecario malgrado il bene non sia della società, ma dell'amministartrice e del coniuge. In assoluto la banca ha diritto a insinuarsi e in caso affermativo a titolo ipotacario o di semplice creditore?
    grazie
    Dott.Sergio Avolio
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/02/2014 18:56

      RE: mutuo fondiario e ipoteca su beni di terzi

      Se, come pare, il mutuo è stato effettuato alla Srl, quest'ultima è debitrice ed è tenuta alla restituzione di quanto ricevuto. Il credito è chirografario nei confronti della società fallita in quanto l'ipoteca è stata data dai fideiussori- amministratore e coniuge- su un bene di loro proprietà.
      Una volta intervenuto il fallimento della società, la banca può insinuarsi per il credito ancora vantato, indipendentemente dal fatto che vi siano dei fideiussori e che abbia agito o meno nei loro confronti; l'unico limite è che deve tenere conto nella determinazione del credito da insinuare di quanto incassato dai fideiussori prima della dichiarazione di fallimento.
      Quanto alla prova del credito, lei dice che la banca "produce atto, piano ammortamento, risoluzione per mancato pagamento di rate e atti di messa in mora"; tali documenti ci sembrano sufficienti, unita alla dichiarazione del direttore, a fornire la prova del credito; compete poi al curatore dimostrare che è statpagata, o direttamente o dai fideiussori una qualche rata non calcolata dalla banca.
      Zucchetti SG Srl