Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

tassa auto insinuazione al passivo

  • Nicola Fiameni

    Crema (CR)
    16/03/2014 11:29

    tassa auto insinuazione al passivo

    Si sottopone un caso particolare per un fallimento di S.R.L. dichiarato a dicembre 2013 :
    risultano due autoveicoli già venduti nel maggio 2009 ma con mancata trascrizione al PRA da parte dell'acquirente.
    Entrambi sono stati sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo trascritto al PRA con data settembre 2010.
    Per entrambi la Regione in qualità di istante chiede l'ammissione al passivo con il privilegio ex art. 2752, c.3, o in subordine con il privilegio ex art. 2758, c. 1, per il periodo marzo 2009-agosto 2011.
    Quesiti :
    spetta il privilegio per tributi, sanzioni, interessi ? con quale grado ? per tutto il periodo richiesto ?
    Il fermo amministrativo elimina la debenza del tributo ?
    Il fallimento deve procedere alla trascrizione della sentenza in tal modo rendendo non opponibile la cessione ai terzi ? Cio' comporterebbe spese di recupero dei mezzi probabilmente superiori al ricavato di un'eventuale cessione degli stessi e inoltre essi sono gravati da fermi amministrativi ad opera di Equitalia.
    Grazie
    Cordiali Saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/03/2014 20:30

      RE: tassa auto insinuazione al passivo

      Si, anche in pendenza del fermo amministrativo è dovuto il pagamento della tassa automobilistica, per la quale la Regione o Equitalia gode, a nostro avviso, del privilegio di cui al comma 3 dell'art. 2852 c.c. , per le ragioni da dette altre volte.
      Che fare per bloccare il decorso ulteriore della tassa? Posto che non è stata trascritta la vendita a terzi le auto sono nel patrimonio del fallito e, quindi, acquisibili all'attivo del fallimento, che per acquisirle legalmente dovrebbe provvedere alla trascrizione al PRA del la sentenza di fallimento. Se tuttavia, lei ritiene che l'acquisizione non sia conveniente in considerazione ala valore delle auto, può ricorrere alla procedura di cui al comma 7 dell'art. 104ter dimostrando così di non avere interesse ad acquisire detti beni, che rimangono nella disponibilità del fallito, sicchè i crediti successivi al fallimento riguardanti detti beni non possono essere azionati nel fallimento, ma nei confronti del fallito, come per i beni personali di cui all'art. 46 (tipo il pagamento del canone di locazione della casa abitata dal fallito, dato che quel rapporto locativo rimane estraneo al fallimento).
      Zucchetti SG Srl