Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

crediti comuni per tarsu e ici

  • Antonio Fusella

    Torrevecchia Teatina (CH)
    20/06/2014 12:01

    crediti comuni per tarsu e ici

    nel caso un comune si insinui per cartelle tarsu e imu (ici)(per anni d'imposta precedenti al fallimento) chiedendo il privilegio ex art. 2752 sull'intera somma (costituita da tributo, sanzioni e spese di notifica cartella) il sottoscritto ritiene che tale privilegio possa e debba essere riconosciuto sul solo importo dei tributi e non anche sull'importo di sanzioni e spese accessorie come le spese di notifica cartella). Leggendo l'art. 2752 c.c. infatti é evidente che mentre il primo e il secondo comma per le imposte statali estenda esplicitamente il privilegio alle sanzioni, il terzo comma parli solo ed esclusivamente dei tributi e non anche di sanzioni, interessi o spese accessorie. Mi piacerebbe sapere il vostro parere. Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/06/2014 09:37

      RE: crediti comuni per tarsu e ici

      Siamo perfettamente d'accordo con lei, come del resto abbiamo ribadito alcuni giorni fa ad una domanda simile.
      Zucchetti SG Srl
      • Ermanno Forcucci

        Passignano sul Trasimeno (PG)
        05/12/2014 15:47

        RE: RE: crediti comuni per tarsu e ici

        Premesso che appare pacifico che il credito vantato dai comuni per TARSU è da ammettere in privilegio ex art.2752 c.c., e allo stesso modo il credito per sanzioni in chirografo, come deve essere ammesso il credito per interessi?
        Nel caso, invece, in cui la procedura non abbia nessun bene mobile è possibile retrocedere il credito per TARSU da privilegiato ex art.2752 c.c. a chirografo?
        Grazie mille
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          05/12/2014 20:38

          RE: RE: RE: crediti comuni per tarsu e ici

          La Tarsu è una imposta comunale per cui essa gode del privilegio generale di cui al terzo comma dell'art. 2752 c.c.; dato ormai acquisito non solo per interpretazione giurisprudenziale, ma anche legislativo a seguito della precisazione contenuta nell'art. 13, comma 13, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo la quale il «riferimento alla "legge per la finanza locale" (di cui all'ult. comma dell'art. 2752 c.c.) si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali».
          Tanto chiarito, l'ult. comma dell'art. 2752 c.c. concede il privilegio al solo credito per imposta e non a quello per sanzioni (a differenza dei primi due commi), che pertanto va collocato in chirografo. Per quanto riguarda gli interessi, questi sulla parte collocata in chirografo rimangono sospesi giusto il disposto del primo comma dell'art. 55 e per la parte ammessa in privilegio trova applicazione l'art. 2749 c.c., giusto il combinato disposto del primo comma dell'art. 55 e dell'ult. comma dell'art. 54 l.f. (Per l'art. 2749 c.c. il privilegio accordato al credito si estende agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del fallimento e per quelli dell'anno precedente e gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino al progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente, se trattasi, come nel caso, di privilegio generale).
          La natura di privilegio generale (di grado ventesimo) attribuito al credito per tributi comunali significa che esso sull'intera massa liquida attiva mobiliare, che è costituita da tutte le altre entrate non qualificate immobiliari (art. 111ter l.f.), per cui non può farsi il discorso che si fa per i privilegi speciali i quali, essendo inerenti a singoli beni sui quali soltanto possono esercitarsi, passano in chirografo ove non esistano i beni oggetto del privilegio. Anche i crediti privilegiati generali passano in chirografo (salvo quelli che hanno collocazione sussidiaria anche sugli immobili) quando non vi è attivo mobiliare o comunque questo è esaurito al momento in cui si arriva al pagamento del grado considerato, ma questo è l'effetto normale che discende dalla esecuzione collettiva e che può essere verificato soltanto al momento del riparto e non dello stato passivo. Del resto anche per i privilegi speciali l'ammissione chirografaria è consentita quando il bene oggetto del privilegio non esiste materialmente o non può essere recuperato, nel mentre se vi una qualche probabilità che rientri nelle disponibilità fallimentari, il riscontro della esatta collocazione va fatta in sede di riparto; per i privilegiati generali, anche se al momento manca qualsiasi attivo, questa sicurezza non si può mai avere perché nulla può escludere che arrivino dei beni in corso di procedura, che si recuperi un credito, ecc.
          Zucchetti Sg Srl

          • Gemma Cannello

            Rende (CS)
            27/03/2015 19:57

            RE: RE: RE: RE: crediti comuni per tarsu

            Il concessionario della riscossione per conto del Comune chiede insinuazione al passivo fallimentare per crediti T.A.R.S.U non pagati, comprensivi di sanzioni, interessi, addizionali e tributo provinciale, sulla scorta di avviso di accertamento ed ingiunzione di pagamento, oltre ai diritti di notifica ed agli interessi maturati nell'anno di dichiarazione del fallimento. La somma viene complessivamente richiesta con privilegio ex art. 2752 c.c. ma, fermo restando quanto indicato nella presente discussione, propenderei per l'ammissione in chirografo, oltre che degli importi relativi ai diritti di notifica, anche delle sanzioni e degli interessi, anche se maturati nell'anno di dichiarazione del fallimento. Pertanto, procederei con l'ammissione in privilegio ex art. 2752 delle sole somme relative alla tassa, addizionali e tributo provinciale. Gradirei un Vs. parere in merito. Grazie.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              28/03/2015 18:48

              RE: RE: RE: RE: RE: crediti comuni per tarsu

              Classificazione: PRIVILEGI / TRIBUTI
              Come abbiamo detto nella risposta che precede, il terzo comma dell'art. 2752 c.c concede il privilegio esclusivamente ai crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province, e non anche alle sanzioni, pene o soprattasse, come i due commi precedenti, per cui va riconosciuto il privilegio al credito per il tributo, e non anche alle sanzioni, addizionali e spese varie effettuate.
              Quanto agli interessi, bisogna distinguere quelli generati dal credito ammesso in privilegio e quelli maturati sui crediti ammessi in chirografo. Per i primi (e quindi per gli interessi sul credito per tributo) trova applicazione l'art. 2749 c.c. per il quale il privilegio accordato al credito si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento (o del fallimento) e per quelli dell'anno precedente, nonché quelli successivi nei limiti della misura legale e fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente (a seguito della modifica di cui all'ult. comma dell'art. 54 l.f.). Gli interessi maturati sulla parte di credito ammessa in chirografo possono essere riconosciuti, sempre in chirografo, fino alla dichiarazione di fallimento, perché da quella data il loro decorso è sospeso a norma del primo comma dell'art. 55 l.f.
              Zucchetti SG Srl
              • Gemma Cannello

                Rende (CS)
                28/03/2015 18:54

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: crediti comuni per tarsu

                Grazie per il chiarimento....ne deduco che non dovrò riconoscere il privilegio alle addizionali, mentre per quanto riguarda il tributo provinciale. Grazie.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  30/03/2015 20:49

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: crediti comuni per tarsu

                  Si il privilegio di cui al terzo comma dell'art. 2752 c.c. (che è di grado ventesimo) va riconosciuto al credito per imposta e ai relativi interessi, nei limiti di cui all'art. 2749 c.c.; il resto in chirografo.
                  Zucchetti Sg srl

              • Gemma Cannello

                Rende (CS)
                28/03/2015 18:54

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: crediti comuni per tarsu

                Grazie per il chiarimento....ne deduco che non dovrò riconoscere il privilegio alle addizionali, mentre per quanto riguarda il tributo provinciale. Grazie.